Sentenza n. 951/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con sospensione dal servizio, dalla retribuzione e dagli altri emolumenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 gennaio 2022 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro aveva accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto per gli appartenenti al Corpo e disposto la sospensione immediata dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e di percepire la retribuzione e gli altri emolumenti, con conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per violazione di legge, sostenendo di essersi recato presso un hub vaccinale, di avere richiesto chiarimenti al medico vaccinatore e di essersi rifiutato di sottoscrivere il consenso informato poiché, a suo avviso, le informazioni ricevute non erano state sufficientemente chiare. Ha sostenuto che la contemporanea previsione dell'obbligo vaccinale e della necessità di sottoscrivere il consenso informato fosse incompatibile con gli artt. 2, 13 e 32 Cost. Ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 32 e 36 Cost., contestando in particolare la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, la proporzionalità dell'obbligo e la sospensione senza retribuzione o assegno alimentare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, ha affermato che l'obbligatorietà della vaccinazione non elimina la necessità di acquisire il consenso informato, salvo espressa previsione legislativa, ma il consenso, in tale contesto, autorizza la materiale inoculazione del vaccino e non attribuisce al destinatario un diritto a sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo. Il singolo può scegliere di non vaccinarsi, assumendo però le conseguenze previste dalla legge. La mancata sottoscrizione del consenso informato e il rifiuto di procedere alla vaccinazione non rendevano quindi illegittimo l'accertamento dell'inosservanza. Il giudice ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Sulla base delle valutazioni delle autorità scientifiche e regolatorie richiamate dalla Corte costituzionale, ha considerato comprovate la sicurezza e l'efficacia dei vaccini, non irragionevole l'obbligo vaccinale rispetto all'obiettivo di ridurre la circolazione del virus e proporzionata la sospensione, in quanto temporanea, priva di natura disciplinare e collegata alla possibilità di reintegro con l'adempimento dell'obbligo o con la cessazione della situazione emergenziale. Ha ritenuto legittima anche la mancata corresponsione della retribuzione, degli altri emolumenti e dell'assegno alimentare, poiché durante la sospensione viene meno il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro e la sospensione costituisce conseguenza dell'inadempimento del lavoratore, non una misura cautelare collegata a un procedimento disciplinare o penale. L'amministrazione, una volta accertata l'inosservanza, era tenuta ad adottare la sospensione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale
La disposizione fonda l'obbligo vaccinale per le categorie interessate e legittima, in caso di inadempimento, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, senza natura disciplinare e con conservazione del posto.
art. 1 l. n. 219/2017
nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge
Il consenso informato resta necessario anche in presenza di un trattamento sanitario obbligatorio, salvo che la legge ne preveda espressamente l'esclusione; esso riguarda l'autorizzazione alla materiale inoculazione e non elimina l'obbligo né le conseguenze dell'inadempimento.
artt. 2, 13 e 32 Cost.
Tutela dell'autodeterminazione, dell'inviolabilità della persona e della salute; tali diritti non impediscono al legislatore di imporre un trattamento sanitario quando ricorrano i presupposti costituzionali e siano rispettati ragionevolezza e proporzionalità.
artt. 3, 4 e 36 Cost.
I diritti di eguaglianza, lavoro e retribuzione non impediscono la sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore che non adempia all'obbligo vaccinale legittimamente previsto.
art. 2087 c.c.
L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro è coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato quando la vaccinazione costituisce requisito per lo svolgimento sicuro dell'attività.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008
Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro confermano il dovere datoriale e del lavoratore di adottare misure di prevenzione e controllo del rischio biologico.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell'udienza di smaltimento.
Massime di principio
- L'obbligatorietà di una vaccinazione non esclude, di per sé, la necessità di acquisire il consenso informato alla materiale inoculazione, ma il consenso non attribuisce al destinatario il diritto di sottrarsi alle conseguenze legali dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
- Quando la vaccinazione è prevista dalla legge come requisito essenziale per lo svolgimento di determinate mansioni, l'accertamento dell'inadempimento vincola l'amministrazione ad adottare la sospensione dal servizio, senza che ciò integri una sanzione disciplinare.
- La sospensione temporanea dal servizio del lavoratore non vaccinato può essere compatibile con i diritti al lavoro e alla retribuzione se è funzionale alla tutela della salute e della sicurezza, non comporta la cessazione del rapporto, non ha natura disciplinare ed è destinata a cessare con l'adempimento dell'obbligo o con il venir meno del presupposto normativo o emergenziale.
- La mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti durante la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale è coerente con il principio di corrispettività, poiché viene meno temporaneamente la prestazione lavorativa e il sinallagma funzionale del rapporto.
- La mancata corresponsione dell'assegno alimentare durante la sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale non è equiparabile alle ipotesi di sospensione cautelare per procedimento penale o disciplinare, nelle quali il sostegno economico è giustificato dalla necessità di attendere l'accertamento della responsabilità del lavoratore.
- Nel controllo di costituzionalità dell'obbligo vaccinale, la valutazione di sicurezza, efficacia e adeguatezza della misura deve fondarsi sui dati e sulle valutazioni delle competenti autorità scientifiche e regolatorie istituzionali; l'obbligo è ragionevole e proporzionato quando risulta idoneo alla tutela della salute pubblica e non siano disponibili misure alternative altrettanto efficaci e meno restrittive.
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