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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/498

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/498 della Commissione, dell’11 marzo 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le mappe delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono nuovi focolai, soprattutto in Italia, Polonia e Slovacchia, e tengono conto della situazione epidemiologica, del rischio di diffusione e degli orientamenti scientifici e internazionali richiamati dalla Commissione. L'effetto pratico è la ricalibrazione delle aree in cui si applicano misure sanitarie e limitazioni ai movimenti di suini e prodotti derivati. Il regolamento è immediatamente rilevante per operatori zootecnici, veterinari, trasportatori e autorità competenti.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e modifica, in via puntuale e territoriale, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana. Riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III nei Paesi elencati nell'allegato, con particolare incidenza su Italia, Polonia, Slovacchia, Germania, Lettonia, Estonia, Ungheria, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania; non introduce un regime generale nuovo, ma ridefinisce delimitazioni geografiche in funzione dell'evoluzione epidemiologica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/498: modifica delle zone restrittive per la peste suina africana

Il regolamento interviene sul quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione aggiorna l'allegato I, che contiene la classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III, per riflettere l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione.

Contesto e finalità

Nei considerando la Commissione richiama la natura altamente infettiva della peste suina africana e i suoi effetti sui suini detenuti e selvatici, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite e dei prodotti nell'Unione e verso i paesi terzi. Il regolamento mira quindi a mantenere misure territoriali aggiornate e proporzionate al rischio, sulla base di criteri scientifici, degli orientamenti della Commissione sulla PSA e delle norme WOAH.

Base giuridica e rapporto con il regolamento (UE) 2023/594

Il provvedimento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. Esso non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica il sistema già vigente di delimitazione delle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sostituendone integralmente l'allegato I.

Ragioni dell'aggiornamento

La Commissione segnala nuovi focolai in suini selvatici in Italia, Polonia e Slovacchia, sopravvenuti dopo l'ultimo aggiornamento apportato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/448. In particolare:

  • in Italia, nuovi focolai in Toscana e Piemonte hanno comportato la ricalibrazione di aree già classificate nelle zone I e II;
  • in Polonia, nuovi focolai in regioni già ricadenti in zone I o II hanno imposto l'adeguamento dei confini e, in diversi casi, il passaggio a zone più restrittive;
  • in Slovacchia, nuovi eventi epidemiologici hanno richiesto un aggiornamento analogo della perimetrazione. La Commissione sottolinea che, dato il carattere dinamico della situazione, la delimitazione tiene conto anche delle aree circostanti e della necessità di continuità territoriale.

Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni I, II e III

L'allegato sostitutivo elenca in modo dettagliatissimo le zone classificate nelle tre categorie di restrizione per ciascuno Stato membro interessato.

Le zone soggette a restrizioni I includono, tra le altre, ampie porzioni di territori in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per l'Italia la perimetrazione riguarda in particolare diverse aree del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, della Calabria, della Basilicata e della Campania.

Le zone soggette a restrizioni II comprendono, oltre a numerose aree di Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia, anche l'intero territorio di alcuni Stati o vaste porzioni territoriali, come nel caso della Bulgaria. Per l'Italia, la zona II interessa soprattutto porzioni più ampie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, della Calabria, della Basilicata e della Campania.

Le zone soggette a restrizioni III sono previste in particolare per l'Italia, la Polonia, la Romania, la Grecia e la Croazia. Per l'Italia, la zona III riguarda principalmente il quadrante lombardo-piemontese, con estese aree di Lodi, Milano, Pavia, Novara, Vercelli, Alessandria e Piacenza.

Effetti pratici per gli operatori

L'effetto del regolamento è di aggiornare le aree nelle quali si applicano le misure speciali previste dal regolamento (UE) 2023/594. Per gli operatori della filiera suinicola e per i professionisti che assistono imprese agricole e zootecniche, ciò comporta la necessità di verificare se allevamenti, impianti, movimentazioni, trasporti o attività commerciali ricadano in zone I, II o III, con le conseguenti restrizioni sanitarie e operative.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non prevede un termine transitorio specifico nel testo fornito, il che conferma l'esigenza di un adeguamento immediato alle nuove delimitazioni territoriali.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III sulla base degli sviluppi epidemiologici della peste suina africana.

Criteri epidemiologici per la ridefinizione delle zone

Nei considerando la Commissione afferma che le modifiche si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul livello di rischio di ulteriore diffusione e su principi scientificamente validi richiamati negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA, tenendo conto anche del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e delle giustificazioni delle autorità competenti nazionali.

Aggiornamenti conseguenti a nuovi focolai

Il regolamento evidenzia nuovi focolai di PSA in suini selvatici in Italia, Polonia e Slovacchia, rilevati tra febbraio e marzo 2025. In ragione di tali eventi, alcune aree già classificate in zona I sono elevate a zona II e vengono ridefiniti i confini delle zone per garantire continuità territoriale e adeguare il livello di restrizione.

Modifiche territoriali per Italia, Polonia e Slovacchia

Le modifiche più rilevanti riguardano il riallineamento delle zone I e II in Italia, Polonia e Slovacchia, con numerose delimitazioni comunali e sub-comunali dettagliate nell'allegato. Per l'Italia sono incluse molte aree di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania, oltre alle zone I, II e III già definite per altre regioni; per Polonia e Slovacchia sono aggiornate ampie porzioni di voivodati/distretti e comuni.

Zone soggette a restrizioni negli altri Stati membri elencati

L'allegato conferma o aggiorna anche le zone soggette a restrizioni in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania, con una descrizione territoriale molto dettagliata per regioni, province, comuni, distretti o unità amministrative equivalenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturacommercio intracomunitariocontrolli veterinari

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