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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/518

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA

Normativa europea32025R0518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le norme di esecuzione IVA per recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/516, con particolare attenzione al nuovo regime OSS per i trasferimenti di beni propri e alla disciplina dei servizi resi o facilitati tramite interfacce elettroniche. Definisce in modo più preciso il concetto di "facilita", chiarisce le esclusioni e gli effetti della regola del prestatore presunto, e amplia gli obblighi di registrazione e conservazione documentale. Introduce inoltre regole dettagliate su identificazione, dichiarazioni IVA, rettifiche, cessazione/esclusione dai regimi speciali e contenuto delle informazioni da conservare. L’applicazione generale è differita al 1º luglio 2028, con alcune norme applicabili immediatamente dalla data di entrata in vigore.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per adattare gli obblighi dichiarativi e documentali in materia IVA ai nuovi regimi speciali, alla regola del prestatore/presunto prestatore e alle facilitazioni tramite interfacce elettroniche.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti passivi IVA nell’Unione europea, in particolare a chi facilita tramite interfacce elettroniche (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi) la vendita di beni o la prestazione di servizi, con focus su locazioni di alloggi a breve termine, trasporto di passeggeri su strada, servizi telecomunicazione/teleradiodiffusione/elettronici e sui regimi speciali OSS, compreso il nuovo regime per i trasferimenti di beni propri. Rileva anche per gli intermediari che agiscono per conto dei soggetti passivi e per le autorità fiscali degli Stati membri ai fini di identificazione, dichiarazione, conservazione dei dati, esclusione dai regimi e scambio di informazioni. Le nuove disposizioni si applicano in via generale dal 1º luglio 2028; tuttavia i punti da 2) a 7) dell’articolo 1 si applicano già dall’entrata in vigore del regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del Consiglio: obblighi dichiarativi e documentali IVA

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per adeguarlo alle nuove regole IVA introdotte dalla direttiva (UE) 2025/516. L’intervento mira in particolare a chiarire il funzionamento della regola del prestatore presunto per i servizi agevolati tramite interfacce elettroniche, a disciplinare il nuovo regime OSS relativo ai trasferimenti di beni propri e a rafforzare gli obblighi di conservazione e trasmissione dei dati utili al contrasto della frode IVA.

Ambito soggettivo e ratio dell’intervento

Le nuove disposizioni riguardano i soggetti passivi IVA stabiliti nell’Unione che operano tramite marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi, nonché i soggetti che prestano o facilitano servizi di locazione di alloggi a breve termine e di trasporto di passeggeri su strada. Sono inoltre coinvolti i soggetti passivi che applicano i regimi speciali OSS, i loro eventuali intermediari e le autorità fiscali degli Stati membri, chiamate a gestire identificazione, dichiarazioni, controlli e scambi informativi.

Nei considerando il Consiglio sottolinea l’esigenza di dare certezza del diritto ai prestatori tramite interfacce elettroniche, di escludere i soggetti che svolgono mere attività accessorie come catalogazione, pubblicità o reindirizzamento, e di allineare le regole di esecuzione al nuovo OSS per i trasferimenti di beni propri. Viene inoltre evidenziato il collegamento con il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti istituito dal regolamento (UE) n. 904/2010.

Servizi facilitati tramite interfacce elettroniche: definizione e esclusioni

Il regolamento introduce l’articolo 9 ter, che definisce il termine "facilita" ai fini dell’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE. La facilitazione ricorre quando un soggetto passivo usa un’interfaccia elettronica che consente a un destinatario e a un prestatore di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada, situati all’interno dell’Unione, di entrare in contatto e concludere una prestazione tramite tale interfaccia.

Non si considera facilitazione, e dunque la regola del prestatore presunto non opera, quando il soggetto passivo:

  • non stabilisce direttamente o indirettamente i termini e le condizioni della prestazione;
  • non partecipa all’autorizzazione della riscossione del pagamento;
  • non partecipa alla prestazione stessa.

Sono inoltre esclusi dall’articolo 28 bis i soggetti che si limitano al trattamento dei pagamenti, alla catalogazione o pubblicità dei servizi, oppure al semplice reindirizzamento o trasferimento verso altre interfacce, senza ulteriori interventi. Per il trasporto di passeggeri su strada è escluso anche chi fornisce soltanto i mezzi per ripartire il costo del servizio tra utente e trasportatore.

Responsabilità IVA del prestatore presunto e tutela dell’affidamento

L’articolo 9 quinquies precisa che, se il soggetto passivo ha fatto affidamento sulle informazioni fornite dal prestatore sottostante e tali informazioni risultano errate, egli non è considerato responsabile dell’IVA dovuta qualora dimostri di non sapere né poter ragionevolmente sapere dell’errore. La norma rafforza la protezione degli operatori che agiscono in buona fede su dati ricevuti dal fornitore indiretto.

Identificazione del destinatario e luogo della prestazione

Per determinare il luogo di prestazione dei servizi di facilitazione resi a persone non soggetto passivo, il regolamento introduce un criterio semplificato: il soggetto passivo considera il destinatario come soggetto passivo se questi comunica un numero di identificazione IVA, e come non soggetto passivo in mancanza di tale numero, salvo informazioni contrarie di cui il soggetto passivo disponga. Le modifiche agli articoli 13 bis, 18, 23, 24 ter, 24 quinquies e 24 septies aggiornano le presunzioni sul luogo di stabilimento del destinatario e gli elementi di prova necessari per confutarle, includendo la verifica delle informazioni fattuali con procedure di sicurezza commerciale normalmente utilizzate, come i controlli di identità o di pagamento.

Regime speciale delle piccole imprese e servizi ricompresi nella regola del prestatore presunto

Il regolamento chiarisce che, per le locazioni di alloggi a breve termine e per il trasporto di passeggeri su strada, il regime speciale delle piccole imprese può applicarsi solo al soggetto passivo che si ritiene abbia effettivamente prestato i servizi. Viene così evitata una sovrapposizione impropria tra soggetto facilitante e prestatore presunto.

Nuovo regime di trasferimento di beni propri nell’OSS

La parte più rilevante dell’intervento riguarda l’inserimento e il coordinamento delle regole attuative del nuovo regime di trasferimento di beni propri, introdotto nella direttiva 2006/112/CE dalla direttiva (UE) 2025/516. Il regolamento aggiorna le definizioni di regime UE, regime speciale e soggetto passivo per includervi anche il "regime di trasferimento di beni propri". In tal modo il quadro OSS comprende, oltre al regime non UE, al regime UE e al regime di importazione, anche il nuovo regime dedicato ai trasferimenti transfrontalieri di beni propri.

L’accesso al regime decorre, in via ordinaria, dal primo giorno del mese civile successivo alla comunicazione allo Stato membro di identificazione. Se però il primo trasferimento soggetto al regime avviene prima di tale data, il regime si applica dalla data del primo trasferimento, a condizione che la comunicazione sia effettuata entro il decimo giorno del mese successivo. Il soggetto passivo è identificato tramite il numero di identificazione IVA attribuitogli.

Cambio di Stato membro di identificazione, cessazione ed esclusione

Le regole sul cambio di Stato membro di identificazione sono adattate al nuovo regime. Se il soggetto passivo non soddisfa più le condizioni di ammissibilità nel precedente Stato membro ma continua a poter utilizzare il regime, deve indicare un nuovo Stato membro di identificazione secondo criteri graduati: sede dell’attività economica, stabile organizzazione nella Comunità, oppure, se non stabilito nella Comunità, lo Stato membro dal quale spedisce o trasporta i beni.

Il soggetto passivo può inoltre cessare volontariamente di avvalersi del regime di trasferimento di beni propri, anche se continua a effettuare trasferimenti che astrattamente vi rientrerebbero. La cessazione richiede una comunicazione almeno 15 giorni prima della fine del mese civile precedente e produce effetti dal primo giorno del mese successivo. Dopo tale cessazione, gli obblighi IVA per i trasferimenti successivi si assolvono direttamente presso le autorità fiscali degli Stati membri interessati.

L’articolo 58 stabilisce che solo lo Stato membro di identificazione può escludere il soggetto passivo da un regime speciale, basandosi su qualsiasi informazione disponibile, comprese quelle trasmesse da altri Stati membri. Per il nuovo regime di trasferimento di beni propri, l’esclusione decorre di regola dal primo giorno del mese successivo alla notifica elettronica, salvo il caso di cambiamento della sede o del luogo di partenza del trasporto, nel qual caso l’effetto è immediato dalla data del cambiamento.

Inattività, persistente inosservanza e conseguenze sui regimi speciali

Se per due anni consecutivi non vengono effettuate cessioni, prestazioni o trasferimenti coperti dal regime speciale, il soggetto passivo è considerato come avere cessato l’attività imponibile ai fini della normativa di riferimento. Tale cessazione non impedisce il rientro nel regime se l’attività riprende successivamente.

La persistente inosservanza delle regole dei regimi speciali è ravvisata, tra l’altro, quando:

  • le dichiarazioni non vengono presentate nonostante i solleciti per tre periodi di dichiarazione consecutivi;
  • l’IVA dichiarata non viene versata entro dieci giorni dal sollecito, salvo importi inferiori a 100 euro per periodo;
  • la documentazione richiesta non viene resa disponibile per via elettronica entro un mese dal sollecito ulteriore.

Dichiarazioni IVA: periodicità, rettifiche, zero return e gestione dei cambiamenti

Ogni periodo di dichiarazione è autonomo. Per il regime di trasferimento di beni propri, se il regime decorre dal primo trasferimento, il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione separata per il mese civile in cui tale trasferimento è avvenuto. Se il soggetto passivo è registrato contemporaneamente per il regime non UE e per il regime UE, deve presentare dichiarazioni distinte e versare i corrispondenti importi allo Stato membro di identificazione per ciascun regime. Il medesimo principio vale per il regime di trasferimento di beni propri.

Quando in un periodo non vi sono operazioni imponibili nell’ambito del regime speciale e non sono dovute rettifiche, il soggetto passivo o l’intermediario presenta una dichiarazione IVA "pari a zero".

Le correzioni alle dichiarazioni sono disciplinate in modo differenziato: per i periodi fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021, le modifiche si fanno solo tramite rettifica della dichiarazione già presentata; per i periodi dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 in poi, le correzioni anteriori alla scadenza rientrano nella dichiarazione stessa, mentre quelle successive si effettuano con dichiarazioni rettificative. Le rettifiche vanno trasmesse elettronicamente entro tre anni dalla scadenza della dichiarazione iniziale.

Se cambia lo Stato membro di identificazione nel corso di un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta e paga separatamente allo Stato membro precedente e a quello nuovo per le operazioni riferibili ai rispettivi periodi di competenza. In caso di cessazione, esclusione o cambiamento, il soggetto passivo o l’intermediario presenta inoltre la dichiarazione finale e le eventuali dichiarazioni tardive allo Stato membro che era competente al momento dell’evento; le rettifiche successive alla dichiarazione finale si effettuano direttamente presso le autorità fiscali degli Stati membri interessati.

Solleciti, controlli e cooperazione tra Stati membri

Lo Stato membro di identificazione deve trasmettere per via elettronica un sollecito al soggetto passivo o all’intermediario che non abbia presentato la dichiarazione entro la scadenza, il decimo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Contestualmente, informa gli altri Stati membri dell’avvenuto sollecito.

Se il soggetto passivo o l’intermediario non rende disponibile la documentazione elettronica richiesta entro 20 giorni, lo Stato membro di identificazione invia un ulteriore sollecito e ne comunica l’invio agli Stati membri di consumo o, per i beni, agli Stati membri di partenza e arrivo. I successivi atti di accertamento e riscossione dell’IVA spettano agli Stati membri di consumo o agli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.

Obblighi documentali e contenuto della documentazione da conservare

L’articolo 63 quater amplia l’elenco delle informazioni da tenere per i regimi speciali. Per i servizi e le cessioni devono essere conservati, tra l’altro:

  • il tipo di servizio o la descrizione e quantità dei beni;
  • l’indicazione se l’operazione deriva da un trasferimento nell’ambito del regime di trasferimento di beni propri;
  • le informazioni sulle rettifiche disciplinate dal titolo X, capo 5, della direttiva 2006/112/CE;
  • l’aliquota IVA applicata, se del caso;
  • il riferimento alla norma di esenzione con diritto a detrazione, quando applicabile;
  • l’importo dell’IVA esigibile con la valuta utilizzata;
  • i dati utilizzati per determinare il luogo della prestazione o i luoghi di partenza e arrivo dei beni;
  • elementi di prova sulle restituzioni di beni.

Per le cessioni in cui il soggetto passivo è considerato aver ricevuto e ceduto i beni a norma dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, devono essere conservati anche i dati identificativi e di contatto del fornitore, oltre, se disponibili, il suo numero IVA o codice fiscale e i dati bancari o del conto virtuale.

Per il regime di trasferimento di beni propri, la documentazione deve essere sufficientemente dettagliata e contenere almeno:

  • lo Stato membro di partenza e quello di destinazione;
  • la descrizione e il quantitativo dei beni;
  • la data di spedizione o trasporto;
  • la base imponibile e le successive variazioni;
  • i dati dell’eventuale autofattura.

Entrata in vigore e decorrenza applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º luglio 2028. Fanno eccezione, con applicazione immediata dall’entrata in vigore, le disposizioni di cui ai punti da 2) a 7) dell’articolo 1, che riguardano soprattutto la determinazione del luogo della prestazione, le presunzioni sul destinatario e le regole probatorie per i servizi digitali e di facilitazione.

Disposizioni principali

Definizione di "facilita" e esclusioni per le interfacce elettroniche

Inserisce l’articolo 9 ter e l’articolo 30, che definiscono il servizio di facilitazione e chiariscono quando un soggetto passivo è considerato o meno come facilitatore ai fini degli articoli 28 bis e 46 bis della direttiva 2006/112/CE. La regola si applica quando l’interfaccia elettronica mette in contatto acquirente/destinatario e fornitore/prestatore dando luogo alla cessione o prestazione; sono escluse le attività limitate al trattamento pagamenti, alla catalogazione/pubblicità e al mero reindirizzamento verso altre interfacce, nonché, per il trasporto di passeggeri, i soggetti che forniscono solo i mezzi per ripartire il costo del trasporto. Sono inoltre precisate le condizioni in cui il soggetto passivo non stabilisce i termini dell’operazione, non interviene nell’incasso e non partecipa alla prestazione.

Prestatore presunto e limitazione della responsabilità IVA

Introducendo l’articolo 9 quinquies, il regolamento stabilisce che il soggetto passivo che si basa sulle informazioni del prestatore indiretto non è responsabile dell’IVA dovuta qualora risulti successivamente che avrebbe dovuto essere considerato prestatore, purché dipenda da informazioni errate comunicate dal prestatore e possa dimostrare di non sapere né poter ragionevolmente sapere dell’errore. Viene così rafforzata la certezza del diritto per le piattaforme e gli operatori digitali.

Identificazione del destinatario e luogo della prestazione dei servizi di facilitazione

L’articolo 9 sexies e le modifiche agli articoli 13 bis, 18, 23, 24 ter, 24 quinquies e 24 septies introducono criteri pratici per determinare lo status del destinatario e il luogo di prestazione dei servizi digitali e di facilitazione. In assenza di numero di identificazione IVA comunicato dal destinatario, il soggetto passivo può considerarlo persona non soggetto passivo, salvo informazioni contrarie. Per i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi, il prestatore determina il luogo di stabilimento sulla base delle informazioni fattuali fornite dal destinatario, verificandone l’esattezza con normali procedure di sicurezza commerciale. La presunzione sul luogo del destinatario può essere confutata con tre elementi di prova non contraddittori.

Regime speciale per locazioni brevi e trasporto passeggeri; applicazione delle esenzioni

L’articolo 9 septies chiarisce che le esenzioni previste dalla direttiva 2006/112/CE continuano ad applicarsi anche quando lo stesso soggetto passivo è considerato aver ricevuto e prestato i servizi ai sensi dell’articolo 28 bis. L’articolo 9 octies stabilisce inoltre che tali prestazioni possono rientrare nel regime speciale del titolo XII, capo 1, se ne ricorrono le condizioni, mentre i servizi ricevuti e prestati al medesimo soggetto passivo non sono soggetti a tale regime speciale.

Nuovo regime di trasferimento di beni propri nell’OSS

Viene introdotto nel regolamento il nuovo assetto attuativo del regime di trasferimento di beni propri, con aggiornamento delle definizioni di "regime UE", "regime speciale" e "soggetto passivo" (articolo 57 bis) e con regole dedicate all’entrata, identificazione, cambio di Stato membro di identificazione, cessazione ed esclusione. L’articolo 57 quinquies disciplina l’efficacia del regime dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, con effetto retroattivo alla data del primo trasferimento se la comunicazione è resa entro il decimo giorno del mese successivo. L’articolo 57 sexies identifica il soggetto tramite il numero IVA; l’articolo 57 septies regola il cambiamento dello Stato membro di identificazione; l’articolo 57 octies consente la cessazione volontaria con preavviso di almeno 15 giorni prima della fine del mese precedente.

Cause di esclusione, cessazione e inattività nei regimi speciali

L’articolo 58 affida allo Stato membro di identificazione il potere esclusivo di escludere il soggetto passivo dai regimi speciali in presenza di cause di esclusione o radiazione previste dalla direttiva, basandosi su tutte le informazioni disponibili, comprese quelle di altri Stati membri. Per il regime di trasferimento di beni propri, l’esclusione produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla notifica elettronica, salvo che derivi da un cambiamento di sede o di luogo di partenza, nel qual caso decorre dalla data del cambiamento. L’articolo 58 bis prevede che due anni di assenza di operazioni comportino la presunzione di cessazione dell’attività imponibile, senza precludere il rientro nel regime in caso di ripresa. L’articolo 58 ter disciplina la persistente inosservanza, includendo mancata presentazione delle dichiarazioni, mancato versamento dell’IVA oltre soglie e mancata trasmissione elettronica dei documenti richiesti.

Dichiarazioni IVA, rettifiche e solleciti

Gli articoli 59, 59 bis, 60 bis, 61 e 61 bis riformulano il sistema dichiarativo. Ogni periodo di dichiarazione è autonomo; per il regime di trasferimento di beni propri è prevista una dichiarazione separata per il mese del primo trasferimento se il regime decorre da tale data. Il soggetto passivo presenta dichiarazioni distinte per ciascun regime e, in caso di zero operazioni, una dichiarazione IVA pari a zero. Le modifiche alle dichiarazioni sono effettuate elettronicamente entro tre anni dalla scadenza della dichiarazione iniziale. Lo Stato membro di identificazione invia un sollecito al decimo giorno successivo alla scadenza e comunica il sollecito agli altri Stati membri; in caso di cessazione, esclusione o cambio di Stato membro di identificazione, devono essere presentate dichiarazioni finali e tardive allo Stato membro competente al momento dell’evento.

Contenuto della documentazione da conservare e nuovi dati sul fornitore indiretto

L’articolo 63 quater amplia le informazioni da conservare per i regimi OSS e per il regime di trasferimento di beni propri. Tra i dati obbligatori figurano tipo di servizi, descrizione e quantità dei beni, luogo di partenza e arrivo, aliquota IVA, riferimenti all’esenzione con diritto a detrazione, importo dell’IVA e informazioni sulla determinazione del luogo della prestazione o della spedizione. Per i casi di interfaccia elettronica disciplinati dall’articolo 14 bis della direttiva, devono essere conservati anche nome, indirizzo, contatti, eventuale numero IVA o codice fiscale nazionale e, se disponibili, dati bancari o virtuali del fornitore. Per il regime di trasferimento di beni propri, la documentazione deve includere Stato membro di partenza e di destinazione, descrizione e quantità dei beni, data del trasferimento, base imponibile, variazioni e dati dell’autofattura.

Obblighi di messa a disposizione elettronica e richieste delle autorità

Il regolamento impone che le informazioni siano registrate in modo da poter essere rese disponibili elettronicamente tempestivamente e per ciascuna operazione. Se la documentazione richiesta non viene trasmessa entro 20 giorni dalla richiesta, lo Stato membro di identificazione invia un sollecito e ne informa elettronicamente gli Stati membri di consumo o di partenza/arrivo delle merci.

Abrogazione della sezione sul call-off stock e disciplina transitoria

In coerenza con la soppressione del call-off stock nella direttiva 2006/112/CE, le disposizioni di attuazione corrispondenti sono rimosse. L’articolo 54 bis è integrato con la cessazione della sezione al 30 giugno 2029, mentre il nuovo regime di trasferimento di beni propri sostituisce le precedenti logiche di semplificazione per i movimenti transfrontalieri di beni propri.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica in via generale dal 1º luglio 2028, ma i punti da 2) a 7) dell’articolo 1 si applicano già dalla data di entrata in vigore.

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