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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/517

Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l’era digitale

Normativa europea32025R0517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo di cooperazione amministrativa in materia di IVA per adattarlo agli obblighi di comunicazione digitale introdotti dalla normativa IVA per l’era digitale. Il cuore della riforma è l’istituzione del VIES centrale, una banca dati/sistema di scambio elettronico centrale che consente la condivisione, l’aggregazione, il controllo incrociato e la conservazione per 10 anni delle informazioni IVA rilevanti. Sono inoltre rivisti gli scambi informativi connessi ai regimi speciali OSS/IOSS e gli obblighi di archiviazione dei soggetti che facilitano vendite o prestazioni tramite interfacce elettroniche. La disciplina è accompagnata da regole su accesso, riservatezza, ripartizione dei costi, ruoli di Commissione e Stati membri e da un calendario di applicazione progressivo fino al 1o luglio 2032.

Modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA per introdurre e disciplinare il VIES centrale e adeguare gli scambi di informazioni all’era digitale.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione europea, ai funzionari autorizzati, ai funzionari di collegamento Eurofisc e ai sistemi elettronici nazionali coinvolti nella cooperazione amministrativa in materia di IVA. Riguarda le informazioni IVA relative a cessioni e prestazioni intracomunitarie, regimi speciali OSS/IOSS, obblighi di comunicazione digitale, verifiche dell’esenzione per importazioni e obblighi di archiviazione/documentazione per operatori che facilitano operazioni tramite interfacce elettroniche. Talune disposizioni sono differite e si applicano dal 1o luglio 2028, 2029, 2030 e 2032; l’articolo 1 si applica dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio: cooperazione amministrativa in materia di IVA nell’era digitale

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per adeguare la cooperazione amministrativa in materia di IVA ai nuovi obblighi di comunicazione digitale previsti dalla direttiva (UE) 2025/516. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il contrasto alle frodi IVA, migliorare la tempestività e la qualità dei dati disponibili alle amministrazioni fiscali e rendere più efficiente lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione.

Finalità e contesto

Le considerazioni evidenziano che il sistema tradizionale basato su scambi aggregati tra sistemi nazionali non è più sufficiente rispetto al volume e alla granularità delle informazioni generate dagli obblighi digitali. Per questo viene creato un VIES centrale, concepito come infrastruttura comune per condividere, confrontare, aggregare e conservare le informazioni IVA rilevanti, con accesso controllato e uso limitato alla corretta applicazione dell’IVA e alla lotta contro le frodi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento incide su Stati membri, Commissione, autorità competenti, funzionari autorizzati, funzionari di collegamento Eurofisc, autorità doganali e sistemi elettronici nazionali. Le informazioni interessate riguardano in particolare le operazioni intracomunitarie, i dati identificativi IVA, i numeri di identificazione IVA validi o invalidati, i regimi speciali OSS e IOSS, nonché la documentazione che taluni soggetti passivi devono conservare o trasmettere quando facilitano operazioni tramite interfacce elettroniche.

VIES centrale: struttura, alimentazione e funzioni

Dal 1o luglio 2030 la Commissione deve istituire e gestire tecnicamente il VIES centrale. Gli Stati membri devono alimentarlo automaticamente con i dati raccolti a livello nazionale, includendo: informazioni sulle operazioni intracomunitarie, dati identificativi delle persone identificate ai fini IVA, numeri IVA che hanno perso validità e data e ora delle modifiche. Le informazioni sulle operazioni intracomunitarie devono essere trasmesse entro un giorno dalla raccolta.

Il VIES centrale non è solo un archivio, ma svolge funzioni attive di controllo: conserva i dati, effettua controlli incrociati tra informazioni fornite dal fornitore e dall’acquirente, aggrega i dati per offrire una visione complessiva delle operazioni e rende disponibili i risultati agli Stati membri. Le informazioni restano nel sistema per 10 anni dalla fine dell’anno in cui sono trasmesse.

Qualità dei dati, invalidazione dei numeri IVA e controllo della cessazione dell’attività

Il regolamento impone agli Stati membri di garantire completezza, esattezza e aggiornamento delle informazioni. Devono inoltre adottare procedure di verifica dei dati forniti ai fini dell’identificazione IVA, in base a una valutazione del rischio, normalmente prima dell’identificazione o, se ciò non è possibile, entro sei mesi. La Commissione definirà con atto di esecuzione i criteri per individuare modifiche non sufficientemente rilevanti da trasmettere.

Il numero di identificazione IVA deve essere indicato come non valido nel VIES centrale in diverse ipotesi: cessazione dell’attività economica, dichiarazione di dati falsi, mancata comunicazione di variazioni rilevanti. Ai fini della cessazione, il testo menziona almeno due presunzioni: mancata presentazione delle dichiarazioni IVA per un anno dopo la scadenza della prima dichiarazione omessa, oppure mancata trasmissione di dati intracomunitari per sei mesi dopo la scadenza della prima comunicazione omessa. Il soggetto interessato può provare l’esistenza dell’attività economica con altri mezzi.

Accesso ai dati e riservatezza

L’accesso al VIES centrale è rigidamente limitato dal principio del bisogno di sapere. Possono accedere, secondo autorizzazioni specifiche, i funzionari nazionali autorizzati, i funzionari Eurofisc, i funzionari incaricati dei controlli sull’esenzione per talune importazioni e i sistemi elettronici nazionali o di analisi coinvolti nel contrasto alle frodi, incluso CESOP. Anche la Commissione può accedere, ma solo per sviluppo e manutenzione del sistema.

Tutti gli utenti restano vincolati agli obblighi di riservatezza del regolamento (UE) n. 904/2010. Sono previsti registri di accesso, autorizzazioni granulari e la limitazione dell’uso dei dati ai soli fini di controllo IVA e antifrode. Il testo richiama espressamente la tutela dei dati personali e il rispetto dell’articolo 8 della Carta.

Regimi speciali OSS e aggiornamenti degli scambi informativi

Dal 1o luglio 2028 il regolamento riforma la disciplina degli scambi informativi connessi ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Gli Stati membri devono ricevere e trasmettere elettronicamente informazioni di identificazione, dichiarazioni IVA e modifiche, nonché informare gli altri Stati membri in caso di esclusione dal regime. Le trasmissioni devono avvenire entro termini precisi, in particolare entro dieci giorni dalla fine del mese di ricezione dei dati e, per le dichiarazioni IVA, entro venti giorni dalla fine del mese in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Nel medesimo ambito, il regolamento aggiorna l’articolo 21 per adeguarlo al nuovo regime di semplificazione OSS relativo ai trasferimenti di taluni beni propri e al superamento del vecchio regime di call-off stock. Dal 1o luglio 2029 viene inoltre modificato il contenuto delle informazioni scambiate per alcune operazioni intracomunitarie.

IOSS, autorità doganali e controlli rafforzati

Il regolamento rafforza il presidio sul regime IOSS, considerato esposto a possibili abusi dei numeri di identificazione IVA. Le autorità doganali devono poter accedere alle informazioni sull’operatore registrato nell’IOSS per migliorare la gestione del rischio e i controlli. Dal giorno di entrata in vigore viene inoltre integrato l’articolo 17 per includere il valore totale delle importazioni di beni esenti nell’ambito IOSS, per numero IVA IOSS e per Stato membro di consumo.

Obblighi di documentazione per le interfacce elettroniche

Per i soggetti passivi che facilitano cessioni o prestazioni tramite interfacce elettroniche viene introdotto un nuovo capo XI bis. Lo Stato membro in cui l’operazione è imponibile deve chiedere allo Stato membro di identificazione la documentazione detenuta dal soggetto passivo; quest’ultimo può essere obbligato a presentarla elettronicamente, anche tramite formulario tipo. Lo Stato membro di identificazione deve trasmettere la documentazione senza indugio al richiedente. Se la documentazione non è ricevuta entro 30 giorni, lo Stato membro richiedente può agire secondo il diritto nazionale.

La Commissione deve inoltre specificare, con atti di esecuzione, i dettagli tecnici del formulario standard e i messaggi elettronici comuni necessari per queste trasmissioni. È prevista anche una revisione futura per valutare la possibilità di accesso automatizzato, tra Stati membri, alla documentazione conservata presso lo Stato membro di identificazione.

Costi, ruoli istituzionali e atti di esecuzione

I costi di sviluppo, funzionamento e manutenzione del VIES centrale gravano sul bilancio dell’Unione, inclusa la connessione sicura con i sistemi nazionali e i servizi necessari per le funzioni del sistema. Gli Stati membri sostengono invece i costi dei propri sistemi nazionali e delle relative evoluzioni tecniche. La Commissione riceve ampi poteri di esecuzione per definire aspetti tecnici, formati dei dati, modalità di accesso, criteri di qualità e ripartizione delle responsabilità in materia di protezione dei dati tra Stati membri e Commissione.

Entrata in vigore e applicazione progressiva

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 1 si applica immediatamente dalla data di entrata in vigore; l’articolo 2 dal 1o luglio 2028; l’articolo 3 dal 1o luglio 2029; l’articolo 4 dal 1o luglio 2030; l’articolo 5 dal 1o luglio 2032. La riforma è quindi costruita con un calendario progressivo, coerente con la necessità di sviluppare e integrare le nuove infrastrutture digitali a livello nazionale ed europeo.

Disposizioni principali

Istituzione del VIES centrale

Dal 1o luglio 2030 la Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce tecnicamente un sistema elettronico centrale per lo scambio delle informazioni sull’IVA (VIES centrale). Ogni Stato membro deve disporre di un sistema elettronico nazionale che trasmetta automaticamente al VIES centrale le informazioni previste, incluse quelle sulle operazioni intracomunitarie, sui dati identificativi IVA e sui numeri di identificazione IVA non più validi.

Qualità, aggiornamento e conservazione dei dati

Gli Stati membri devono garantire che le informazioni nel VIES centrale siano aggiornate, complete ed esatte. Devono effettuare verifiche di completezza ed esattezza sui dati forniti ai fini dell’identificazione IVA, informare Commissione e altri Stati membri delle misure nazionali adottate, trasmettere automaticamente i dati senza indugio e, per le informazioni sulle operazioni intracomunitarie, entro un giorno dalla raccolta. I dati restano disponibili nel VIES centrale per 10 anni dalla fine dell’anno di trasmissione.

Invalidazione dei numeri IVA e cessazione dell’attività

Gli Stati membri devono aggiornare automaticamente il VIES centrale quando un numero di identificazione IVA deve risultare non valido, in particolare se il soggetto cessa l’attività economica, ha fornito dati falsi o non comunica modifiche rilevanti. L’autorità competente considera cessata l’attività, almeno, quando non siano state presentate dichiarazioni IVA per un anno o non siano stati trasmessi dati sulle operazioni intracomunitarie per sei mesi, nonostante richiesta.

Controlli incrociati, aggregazione e accesso ai dati

Il VIES centrale deve svolgere controlli incrociati automatici tra i dati raccolti presso fornitore e acquirente, mettere i risultati a disposizione degli Stati membri e aggregare le informazioni per fornire un quadro generale delle operazioni. L’accesso è limitato al principio del bisogno di sapere; sono previste autorizzazioni di accesso e registri di accesso, con divieto di utilizzo per fini diversi dal controllo IVA e dalla lotta alle frodi.

Accessi a funzionari, Eurofisc, CESOP e altri sistemi

Possono accedere al VIES centrale i funzionari autorizzati dagli Stati membri, i funzionari di collegamento Eurofisc per indagini o individuazione di frodi, i funzionari che verificano l’esenzione per importazioni ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le persone accreditate della Commissione per lo sviluppo e la manutenzione del sistema e i sistemi elettronici nazionali e di analisi collegati a Eurofisc, compreso CESOP. Sono previste autorizzazioni dettagliate da definirsi con atti di esecuzione.

Rafforzamento dei controlli IOSS

Dal 25 marzo 2025 viene integrato l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 per includere i dati relativi ai numeri di identificazione IVA IOSS e, per ciascun numero, il valore totale delle importazioni di beni esenti per mese e per Stato membro di consumo. Inoltre, le autorità doganali ottengono accesso alle informazioni sull’operatore registrato nell’IOSS per migliorare la verifica e la gestione dei rischi.

Obblighi di archiviazione per interfacce elettroniche

Per gli operatori che facilitano cessioni o prestazioni tramite interfacce elettroniche ex articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE è introdotto un nuovo capo XI bis. Lo Stato membro in cui l’operazione è imponibile deve chiedere preventivamente allo Stato membro di identificazione la documentazione detenuta dal soggetto passivo; lo Stato membro di identificazione la trasmette al soggetto passivo e poi al richiedente. Il soggetto passivo può presentare la documentazione tramite formulario tipo. Se la documentazione non arriva entro 30 giorni, lo Stato membro richiedente può agire secondo la propria normativa nazionale.

Regimi speciali OSS e scambio di informazioni

Dal 1o luglio 2028 sono aggiornate le regole sugli scambi di informazioni relativi ai regimi speciali OSS e ai trasferimenti di beni, compresa la trasmissione elettronica delle informazioni di identificazione, delle dichiarazioni IVA e delle modifiche, nonché l’informazione agli altri Stati membri in caso di esclusione dal regime. Sono previste scadenze precise: trasmissione entro dieci giorni dalla fine del mese di ricezione dei dati e, per le dichiarazioni IVA, entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Evoluzione del sistema di scambio e soppressioni progressive

Dal 1o luglio 2029 e soprattutto dal 1o luglio 2032 il regolamento elimina progressivamente parti del vecchio sistema di scambio di informazioni e aggiorna gli articoli relativi alla raccolta, correzione e accesso alle informazioni. Dal 1o luglio 2032 sono soppressi gli articoli 22 e 23 e alcune previsioni degli articoli 17, 20 e 21, mentre è mantenuta la possibilità di conferma elettronica della validità del numero IVA con nome e indirizzo corrispondenti.

Ruolo della Commissione, atti di esecuzione e costi

La Commissione è incaricata di adottare atti di esecuzione su vari profili tecnici: formato dei dati, criteri di modifica non trasmissibile, ritardi tecnici accettabili, modalità di accesso, formulario tipo per la documentazione e ruoli di titolare/responsabile del trattamento. I costi del VIES centrale gravano sul bilancio generale dell’Unione; gli Stati membri sostengono i costi dei propri sistemi nazionali e dei relativi sviluppi tecnici.

Come è indicizzato

Materieivacooperazione amministrativalotta alle frodi fiscaliprotezione dei daticommercio elettronico

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