Regolamento (UE) 2025/499
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/499 della Commissione, dell’11 marzo 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso di specifiche partite avicole, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione restringe temporaneamente l’accesso dalle zone colpite e, per alcune zone di Canada e Regno Unito, ripristina l’autorizzazione per focolai dichiarati risolti dopo abbattimento totale e pulizia/disinfezione. Le modifiche si inseriscono nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/692 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in funzione di nuovi focolai e di focolai risolti di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’effetto è territoriale rispetto alle zone specificamente individuate in Canada, Regno Unito e Stati Uniti; il regolamento incide sull’autorizzazione all’ingresso da tali aree in ragione della situazione sanitaria animale. Non introduce una disciplina generale per altri prodotti o altri paesi, e opera dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di determinate partite di origine animale, aggiornando gli elenchi territoriali contenuti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è proteggere lo status sanitario dell’Unione in relazione a recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, al tempo stesso, riattivare gli scambi per alcune zone in cui il rischio è stato ritenuto cessato. Il testo si fonda sul quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori o zone inseriti negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite interessate, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati. Il presente atto aggiorna tali elenchi alla luce di nuovi focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate dalle rispettive autorità veterinarie.
Situazione epidemiologica considerata dalla Commissione
La Commissione richiama la comparsa di nuovi focolai di HPAI:
- in Canada, nella provincia dell’Ontario, con conferma laboratoristica il 28 febbraio 2025;
- nel Regno Unito, in quattro contee dell’Inghilterra, con conferme tra il 26 febbraio 2025 e il 6 marzo 2025;
- negli Stati Uniti, con 35 focolai in più Stati, confermati tra il 4 febbraio 2025 e il 24 febbraio 2025.
Secondo il testo, le autorità dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Canada e Regno Unito hanno inoltre comunicato aggiornamenti epidemiologici e misure successive di pulizia e disinfezione; la Commissione ritiene tali garanzie adeguate per alcune zone precedentemente sospese.
Ambito delle modifiche: allegato V
L’allegato V riguarda le partite di pollame e materiale germinale di pollame. La parte 1, sezione B, viene modificata per Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Per il Canada:
- la zona CA-2.243 è sostituita con una nuova riga che mantiene l’autorizzazione per determinate categorie di prodotti, con date di riferimento dal 12.11.2024 al 6.3.2025;
- le zone CA-2.249, CA-2.250, CA-2.251, CA-2.252 sono aggiornate con relative date di inizio restrizione o riferimento tra 19.12.2024 e 27.12.2024 e date finali tra 26.2.2025 e 6.3.2025;
- la zona CA-2.255 è sostituita con una riga aggiornata, con data di riferimento 10.1.2025 e data finale 7.3.2025;
- dopo la zona CA-2.257 è aggiunta la nuova zona CA-2.258.
La descrizione territoriale della nuova zona canadese CA-2.258 indica l’Ontario con coordinate latitude 42.97, longitude -81.4 e comprende i comuni interessati: Komoka nella zona di protezione di 3 km e Arva, Delaware, Ilderton, Komoka, London e Mount Brydges nella zona di sorveglianza di 10 km.
Per il Regno Unito:
- le zone GB-2.343, GB-2.345, GB-2.347, GB-2.349, GB-2.350, GB-2.352 sono aggiornate con le rispettive date di conferma tra 17.1.2025 e 28.1.2025 e date finali tra 27.2.2025 e 3.3.2025;
- dopo la zona GB-2.361 sono aggiunte le nuove zone GB-2.362, GB-2.363, GB-2.364 e GB-2.365.
Le nuove zone britanniche corrispondono a cerchi di 10 km di raggio situati:
- vicino a Malpas, Cheshire West & Chester, Cheshire;
- vicino a Driffield, East Riding of Yorkshire, Yorkshire;
- vicino a Kington, North Herefordshire, Herefordshire;
- vicino a Thirsk, Thirsk and Malton, North Yorkshire.
Per gli Stati Uniti:
- dopo la zona US-2.943 sono aggiunte le nuove zone US-2.944 a US-2.978, relative a focolai in Ohio, Iowa, Missouri, Pennsylvania, California e Indiana;
- le nuove voci riportano le rispettive date di rilevazione, concentrate tra 2.2.2025 e 24.2.2025.
Ambito delle modifiche: allegato XIV
L’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Anche qui la parte 1, sezione B, viene aggiornata per Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Per il Canada:
- le zone CA-2.243, CA-2.249, CA-2.250, CA-2.251, CA-2.252 e CA-2.255 sono sostituite con nuove righe;
- viene aggiunta la zona CA-2.258;
- nelle nuove voci compaiono le categorie POU, RAT e GBM, con date di riferimento analoghe a quelle dell’allegato V.
Per il Regno Unito:
- sono aggiornate le zone GB-2.343, GB-2.345, GB-2.347, GB-2.349, GB-2.350 e GB-2.352;
- sono aggiunte le zone GB-2.362 a GB-2.365;
- anche qui sono riportate le categorie POU, RAT e GBM, con corrispondenti date di riferimento.
Per gli Stati Uniti:
- sono aggiunte le zone US-2.944 a US-2.978;
- le nuove voci sono inserite sia per POU, RAT sia per GBM, con date di riferimento comprese tra 2.2.2025 e 24.2.2025.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento implica che l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone colpite dai nuovi focolai sia sospeso o limitato secondo l’aggiornamento degli elenchi. Viceversa, per alcune zone di Canada e Regno Unito, la Commissione ritiene cessate le condizioni che avevano determinato la sospensione e consente nuovamente l’ingresso delle partite interessate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo evidenzia l’urgenza dell’intervento per evitare perturbazioni degli scambi con Canada e Regno Unito, compatibilmente con la tutela della sanità animale nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di origine autorizzata
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. L’intervento incide sugli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Misure conseguenti a focolai di HPAI
Il regolamento prende atto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e politiche di abbattimento totale. Per le zone interessate dai nuovi focolai, l’ingresso nell’Unione viene sospeso; per alcune zone di Canada e Regno Unito, dopo la valutazione delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate, l’ingresso è nuovamente autorizzato.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, sono sostituite o aggiunte righe relative a zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Per il Canada sono aggiornate le zone CA-2.243, CA-2.249, CA-2.250, CA-2.251, CA-2.252, CA-2.255 ed è aggiunta CA-2.258. Per il Regno Unito sono aggiornate GB-2.343, GB-2.345, GB-2.347, GB-2.349, GB-2.350, GB-2.352 ed è aggiunta la serie GB-2.362 a GB-2.365. Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.944 a US-2.978 con relative date di riferimento.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono apportate modifiche parallele a quelle dell’allegato V per Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le zone canadesi e britanniche interessate sono aggiornate o ripristinate anche per la voce relativa a POU, RAT e GBM, mentre per gli Stati Uniti sono inserite le nuove zone US-2.944 a US-2.978.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Regno Unito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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