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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1301

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione del 26 giugno 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32023R1301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sulla misura di salvaguardia definitiva applicabile a determinati prodotti siderurgici, confermandone la permanenza oltre il 30 giugno 2023 e fino al 30 giugno 2024. La Commissione, a seguito del riesame avviato nel dicembre 2022, ha escluso che vi fossero le condizioni per una revoca anticipata, ritenendo che la pressione delle importazioni resti elevata e che la situazione del mercato dell’acciaio dell’Unione sia ancora fragile. Contestualmente aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti o esclusi dalla misura sulla base dei dati 2022 e conferma un incremento del 4 % dei contingenti tariffari dal 1° luglio 2023.

Modifica del regime di salvaguardia definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, con conferma della sua proroga fino al 30 giugno 2024, aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi o soggetti alla misura e mantenimento del tasso di liberalizzazione al 4 %.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di acciaio rientranti nelle 26 categorie già disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. La misura opera erga omnes, con specifiche esclusioni per i paesi in via di sviluppo membri OMC solo se rispettano le soglie di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e all’articolo 9, paragrafo 1, dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia; l’allegato III.2 è aggiornato in tal senso. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2023 e modifica i contingenti tariffari della categoria/prodotto 9 per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulle salvaguardie per determinati prodotti di acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1301 della Commissione interviene sul regime di salvaguardia definitivo applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio. L’atto è adottato nel quadro del riesame previsto dal regolamento di proroga (UE) 2021/1029 e mira a verificare se la misura potesse essere revocata anticipatamente al 30 giugno 2023; la Commissione conclude negativamente, confermando la durata della misura fino al 30 giugno 2024.

Contesto e finalità del riesame

La misura di salvaguardia definitiva, istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, consiste in contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti siderurgici; oltre le soglie quantitative si applica un dazio del 25 %. La durata iniziale di tre anni è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 con il regolamento (UE) 2021/1029. Il presente riesame è stato aperto per verificare se, in base alle circostanze esistenti, la misura dovesse cessare il 30 giugno 2023 oppure restare in vigore fino alla scadenza prorogata.

Procedura seguita dalla Commissione

L’inchiesta è stata aperta con avviso pubblicato il 2 dicembre 2022. La Commissione ha richiesto contributi a produttori e utilizzatori dell’Unione mediante questionari, ha reso disponibili le informazioni nel fascicolo pubblico TRON e ha svolto una procedura scritta in due fasi, con comunicazioni iniziali e controdeduzioni entro il 13 gennaio 2023. In una fase successiva sono stati aggiornati i dati dei produttori UE con gli indicatori economici dell’ultimo trimestre 2022.

Valutazione delle ragioni invocate per la revoca anticipata

La Commissione esamina e respinge una serie di argomentazioni presentate dalle parti interessate:

  • il rapido esaurimento di alcuni contingenti tariffari non è sufficiente a dimostrare una carenza generale di acciaio nel mercato dell’Unione, poiché restano disponibili altre origini e i volumi in franchigia mostrano un aumento trimestre dopo trimestre;
  • le modifiche della Section 232 statunitense non eliminano il rischio di diversione degli scambi verso l’UE, perché il mercato USA resta fortemente protetto e le importazioni statunitensi restano inferiori ai livelli precedenti alla misura;
  • l’inattività temporanea di alcuni impianti UE nel 2022, dovuta all’aumento dei costi energetici, è considerata fenomeno temporaneo e in parte già invertito nei primi mesi del 2023;
  • la misura non è ritenuta ostacolo ad approvvigionamenti necessari, poiché i flussi storici restano agevolati entro i contingenti e gli utilizzatori dispongono di fonti alternative;
  • il minore utilizzo dei contingenti non prova una riduzione della pressione delle importazioni, anche alla luce del livello ancora elevato delle importazioni nel 2022, della quota di mercato e dell’aumento della sovraccapacità mondiale;
  • le prospettive di mercato restano deboli e incerte per il 2023-2024, anche per inflazione, energia e guerra in Ucraina;
  • non vengono accolte richieste di interventi specifici per prodotto o per paese, poiché il riesame riguarda la revoca complessiva della misura e non modifiche settoriali puntuali;
  • le misure antidumping e antisovvenzioni sono considerate compatibili con la salvaguardia e non sostitutive di essa;
  • la controversia OMC DS595 è già stata affrontata con il regolamento (UE) 2023/104;
  • il divieto di importazione di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia non giustifica la revoca, perché i contingenti sono stati redistribuiti per attenuarne l’impatto;
  • il presunto miglioramento dell’industria UE è smentito dai dati 2022, che mostrano un deterioramento nella seconda parte dell’anno.

Dati economici e analisi del mercato UE

La Commissione basa la propria decisione su dati di mercato e sulle risposte ai questionari. Sul lato degli utilizzatori, le risposte sono relativamente poche rispetto ai soggetti contattati, ma non dimostrano che i contingenti complessivi e l’offerta UE siano insufficienti. Sul lato dei produttori UE, i dati mostrano una situazione positiva nel 2021 e all’inizio del 2022, seguita da un peggioramento nella seconda metà del 2022: calo del consumo da 187,4 a 166,1 milioni di tonnellate, riduzione della produzione da 167,7 a 149,6 milioni, diminuzione dell’utilizzo degli impianti al 65,6 % nel 2022 e redditività scesa sotto l’1 % nell’anno.

Valutazione prospettica

La Commissione ritiene che, anche guardando al futuro, una revoca anticipata comporterebbe un probabile aumento delle importazioni tale da compromettere ulteriormente l’industria UE. Il mercato dell’Unione continua a essere il principale mercato di importazione di acciaio al mondo, attrattivo sia per volumi sia per prezzi; nel 2022 la sua quota sulle importazioni mondiali è cresciuta e la pressione delle importazioni è rimasta elevata nonostante il rallentamento della domanda. La sovraccapacità globale continua inoltre ad aumentare, confermando il rischio di ulteriori tensioni sul mercato.

Aggiornamento dei paesi in via di sviluppo esclusi o soggetti alla misura

Poiché i paesi in via di sviluppo membri OMC sono esclusi solo se restano sotto la soglia del 3 % per categoria e, in caso di soglia collettiva, sotto il 9 %, la Commissione aggiorna l’elenco sulla base dei dati 2022. Il nuovo allegato III.2 introduce varie modifiche per categorie specifiche: tra le altre, inclusioni di Brasile, Cina, Egitto, India, Indonesia, Malesia, Moldova, Macedonia del Nord, Oman, Sud Africa, Turchia, Emirati arabi uniti e Vietnam, oltre all’inclusione di tutti i paesi in via di sviluppo per alcune categorie quando la soglia collettiva è superata. La Commissione respinge la richiesta di escludere dal calcolo alcune importazioni collegate alla Russia e alla Bielorussia, ritenendo il metodo di calcolo vincolato dalle norme UE e OMC.

Liberalizzazione e volumi dei contingenti

La Commissione conferma che il tasso di liberalizzazione rimane al 4 %. Dal 1° luglio 2023 i contingenti tariffari aumentano dunque del 4 % per tutte le categorie di prodotti. I volumi trimestrali applicabili dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 sono indicati nell’allegato II, con particolare aggiornamento per il numero di prodotto 9 (fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili).

Dispositivo e decorrenza

L’articolo 1 sostituisce l’allegato III.2 e alcune tabelle dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi dal 1° luglio 2023. Il provvedimento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Conferma della misura di salvaguardia

La Commissione conclude che la revoca anticipata della misura di salvaguardia entro il 30 giugno 2023 non è giustificata; la misura resta quindi in vigore fino al 30 giugno 2024.

Riesame della revoca anticipata

L’inchiesta, aperta con avviso pubblicato il 2 dicembre 2022, mirava a verificare se, alla luce delle circostanze esistenti, la misura dovesse essere revocata il 30 giugno 2023. La Commissione ha esaminato osservazioni, questionari e dati di mercato, concludendo negativamente.

Valutazione delle argomentazioni delle parti interessate

Sono respinte le tesi su insufficienza di acciaio, riduzione del rischio di diversione degli scambi legata alla Section 232 USA, carenze di approvvigionamento dovute a inattività temporanea di impianti UE, ostacoli alle importazioni necessarie, basso utilizzo dei contingenti, migliori prospettive di mercato, specificità per prodotto/paese, preferenza per antidumping/antisovvenzioni, rilevanza della controversia OMC DS595, impatto del divieto Russia/Bielorussia e miglioramento dei risultati dell’industria UE.

Aggiornamento dei paesi in via di sviluppo esclusi o soggetti alla misura

Sulla base delle statistiche 2022, la Commissione aggiorna l’allegato III.2. Sono indicate nuove inclusioni/esclusioni per categorie specifiche, tra cui Brasile, Cina, Egitto, India, Indonesia, Malesia, Moldova, Macedonia del Nord, Oman, Sud Africa, Turchia, Emirati arabi uniti e Vietnam, oltre all’inclusione di tutti i paesi in via di sviluppo per talune categorie quando la quota collettiva supera il 9 %.

Metodo di calcolo delle soglie per i paesi in via di sviluppo

La Commissione ribadisce che, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478 e all’articolo 9, paragrafo 1, dell’Accordo OMC sulle salvaguardie, non è possibile escludere unilateralmente talune importazioni dal denominatore del calcolo.

Liberalizzazione annuale

Il tasso di liberalizzazione resta al 4 %; dal 1° luglio 2023 i contingenti tariffari aumentano ulteriormente di tale percentuale. I volumi trimestrali per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 sono riportati nell’allegato II.

Modifiche formali agli allegati

L’articolo 1 sostituisce l’allegato III.2 del regolamento (UE) 2019/159 con l’allegato I del presente regolamento e sostituisce, nell’allegato IV, le parti relative al numero di prodotto 9 con le tabelle dell’allegato II.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialesalvaguardieimportazioniacciaio

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