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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1478

Regolamento (UE) 2023/1478 del Consiglio del 26 giugno 2023 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027)

Normativa europea32023R1478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato UE-Madagascar per il periodo 2023-2027. La misura è adottata con urgenza per consentire la ripresa senza interruzioni delle attività di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca del Madagascar. Il regolamento stabilisce quote per categorie di pescherecci e fissa l’applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Madagascar 2023-2027.

Ambito di applicazione

Si applica alle possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar, con riferimento all’intero periodo di applicazione del protocollo. Riguarda la ripartizione interna tra Stati membri delle autorizzazioni per specifiche categorie di pescherecci: tonniere con reti a circuizione, pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100 e pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100. Si applica a decorrere dal 30 giugno 2023; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Madagascar 2023-2027

Il regolamento disciplina la ripartizione interna tra gli Stati membri delle possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica del Madagascar. La misura è adottata in un contesto di continuità rispetto al precedente accordo del 2007, il cui ultimo protocollo era scaduto il 31 dicembre 2018, e risponde all’esigenza di garantire la rapida ripresa delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca malgascia.

Contesto e finalità

Dopo l’autorizzazione del Consiglio ad avviare i negoziati nel 2018, si sono svolte otto tornate negoziali tra luglio 2018 e ottobre 2022. L’accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022 e firmati il 30 giugno 2023. Il considerando evidenzia che le possibilità di pesca relative agli stock ittici altamente migratori sono state determinate in coerenza con le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente la ripartizione tra Stati membri delle autorizzazioni di pesca previste dal protocollo per l’intero periodo di applicazione dello stesso. Non disciplina in modo generale l’accesso alla zona di pesca del Madagascar, ma distribuisce internamente le possibilità di pesca tra flotte nazionali per tre categorie di pescherecci:

  • tonniere con reti a circuizione;
  • pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100;
  • pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100.

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 assegna le unità autorizzate come segue:

  • tonniere con reti a circuizione: Spagna 16, Francia 15, Italia 1; totale 32 unità;
  • pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100: Spagna 7, Francia 4, Portogallo 2; totale 13 unità;
  • pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100: Francia 20; totale 20 unità.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 giugno 2023. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Profili di rilievo operativo

Per gli operatori del settore e per le amministrazioni nazionali, il dato centrale è la disponibilità di contingenti/permessi nazionali per le specifiche categorie di imbarcazioni indicate. La ripartizione è destinata a valere per tutta la durata del protocollo 2023-2027, assicurando la base giuridica interna per l’allocazione delle possibilità di pesca dell’Unione nella relazione con il Madagascar.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca per categoria di nave

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri per tutta la durata di applicazione del protocollo. Per le tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 pescherecci, Francia 15, Italia 1, per un totale di 32 unità. Per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100: Spagna 7 pescherecci, Francia 4, Portogallo 2, per un totale di 13 unità. Per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100: Francia 20 pescherecci, per un totale di 20 unità.

Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 30 giugno 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto dell’adozione e urgenza

La misura si colloca nel quadro della conclusione del nuovo accordo di partenariato e del nuovo protocollo con il Madagascar, firmati il 30 giugno 2023 dopo i negoziati avviati nel 2018 e conclusi nel 2022. L’urgenza è motivata dall’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona del Madagascar e dalla necessità di ridurre al minimo l’interruzione delle attività, anche attraverso l’applicazione provvisoria del protocollo dal 1º luglio 2023.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalirelazioni esternepolitica comune della pesca

Testo integrale

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