Ordinanza n. 2620/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6697/2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie uniche nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia 2025/2026, nonché decreti ministeriali, bando, prove, verbali e atti della procedura selettiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026 e gli atti presupposti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, contestando, tra l’altro, la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.M. n. 1115/2025, il mutamento dei criteri di formazione della graduatoria, la valorizzazione di voti precedentemente rifiutati, la violazione della par condicio e dell’anonimato, l’assenza di schermatura delle aule e di metal detector, la difficoltà e la disomogeneità delle prove, la duplicazione della verifica del merito rispetto a esami già sostenuti nel corso di laurea in Farmacia, la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti, l’eccesso di delega e l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra atenei e corsi in lingua italiana e inglese. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro, era stata ammessa alla graduatoria proprio in forza del D.M. n. 1115/2025, ma non aveva ottenuto una posizione utile per l’immatricolazione. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva in sovrannumero.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In fase sommaria ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema di graduatoria per sezioni e fasce introdotto dal D.M. n. 1115/2025, osservando che esso mantiene la precedenza dei candidati con tre sufficienze conseguite secondo le regole originarie e ordina progressivamente gli altri candidati in base alla distanza da tale modello. La valorizzazione di voti rifiutati è stata ritenuta coerente con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025 e con la natura degli esami del semestre filtro, rilevanti anche per la carriera universitaria. Il mutamento regolatorio è intervenuto dopo lo svolgimento uniforme delle prove, senza incidere su programmi, modalità di esame o criteri di valutazione, e rientra nella discrezionalità tecnica ministeriale. La ricorrente non ha fornito la prova di resistenza: non ha dimostrato che l’eliminazione dei vizi dedotti o l’applicazione delle regole originarie le avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile; anzi, secondo il regime originario, non avrebbe potuto accedere alla graduatoria non avendo conseguito tre sufficienze. Per la stessa ragione le censure contro il D.M. n. 1115/2025 sono state ritenute carenti di interesse concreto e attuale, non essendo possibile ottenere selettivamente i soli effetti favorevoli della disciplina sopravvenuta. Il TAR ha escluso che il precedente percorso in Farmacia esonerasse dalla partecipazione al semestre filtro, poiché la procedura ha funzione comparativa e uniforme di selezione nazionale, mentre il riconoscimento dei crediti opera soltanto sul piano formativo. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la mancata generalizzata riapertura degli scorrimenti, in ragione dell’esigenza di organizzare il secondo semestre e della possibilità di destinare i posti residui anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all’anonimato, ha richiamato il principio per cui soltanto una violazione non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l’imparzialità determina l’illegittimità della procedura; le allegazioni della ricorrente sono state giudicate ipotetiche e non supportate da elementi concreti, anche alla luce della correzione informatizzata e dell’abbinamento successivo tra codici e identità. Sono stati però disposti incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università sulle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali di correzione, riservando ogni ulteriore valutazione all’esito. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato, l’eccesso di delega e i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile né una concreta probabilità di collocazione utile; l’ammissione in sovrannumero avrebbe inoltre inciso sulla graduatoria nazionale, sulle posizioni degli altri candidati e sull’assetto programmatorio e didattico dei corsi. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 500, oltre accessori se dovuti, alle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato; spese compensate con le due università costituite separatamente. È stata ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito del Ministero entro 20 giorni e deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata con sommaria delibazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso ai corsi di Medicina, prevedendo il semestre filtro, i crediti formativi necessari per l’ammissione al secondo semestre e la graduatoria nazionale; l’art. 4, comma 5, rimette alla disciplina ministeriale la rinuncia alle votazioni conseguite.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
È stato ritenuto fondamento della disciplina ministeriale sulla rinuncia e sul recupero delle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione, in prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta rilevante né non manifestamente infondata.
L. n. 264/1999
È richiamata quale base della programmazione degli accessi e della selezione comparativa per corsi universitari a numero chiuso.
art. 76 Cost.
Il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, un eccesso di delega nella disciplina attuativa della riforma.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni organizzative e dalla diversa natura dei corsi e degli atenei.
art. 34 Cost.
La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né riferita con concreto interesse alla posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione non è stata adeguatamente specificata né accompagnata da concreti profili di incidenza sulla posizione della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano indicati i destinatari e siano rispettate le modalità fissate dal giudice.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso programmato, l’amministrazione può articolare la graduatoria in sezioni o fasce e attribuire bonus differenziati per ordinare progressivamente candidati collocati in condizioni diverse, purché siano preservate la precedenza di chi ha rispettato le regole originarie e la parità di competizione all’interno delle singole sezioni.
- La modifica dei criteri di formazione della graduatoria intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non viola di per sé l’affidamento e la par condicio quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento o sui criteri di valutazione degli esami e assicura un trattamento coerente con le diverse situazioni dei candidati.
- Il candidato che impugna i criteri di una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che l’eliminazione del vizio dedotto avrebbe determinato, con ragionevole probabilità, una posizione utile; in mancanza, difetta l’interesse concreto all’annullamento anche nella fase cautelare.
- Non è consentito ottenere selettivamente i soli effetti favorevoli di una disciplina sopravvenuta: se la caducazione della nuova disciplina comporterebbe l’applicazione del regime originario, il candidato privo dei requisiti previsti da quest’ultimo non dimostra un’utilità concreta dall’impugnazione.
- Nelle selezioni universitarie nazionali, il riconoscimento di crediti o di esami già sostenuti in un diverso percorso di studi può operare sul piano dell’esonero formativo, ma non esonera dalla prova selettiva comune quando questa svolge anche una funzione comparativa finalizzata all’assegnazione di posti contingentati.
- La violazione del principio di anonimato determina l’illegittimità della procedura solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l’imparzialità della valutazione; una mera possibilità astratta di conoscenza dell’identità del candidato, senza individuazione del concreto meccanismo di alterazione del risultato, non è sufficiente.
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