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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM IP378 del 28/04/2026

SALT-GRUPPO ASTM/DISAGI SULLA RETE AUTOSTRADALE

AGCMIP378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Società Autostrada Ligure Toscana p.a. non ha ottemperato alla precedente delibera n. 30628/2023, con cui era stata dichiarata scorretta la pratica relativa ai gravi disagi sulla rete autostradale gestita dalla società e alla mancata predisposizione di meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi. Nel nuovo procedimento, l’Autorità ha ritenuto che SALT avesse attuato solo misure informative, senza implementare un vero meccanismo compensativo a favore degli utenti. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro.

Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (SALT) – inottemperanza alla delibera AGCM n. 30628/2023 sui disagi sulla rete autostradale e mancato ristoro automatico: sanzione di 400.000 euro

Inottemperanza di SALT sui rimborsi per disagi autostradali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che Società Autostrada Ligure Toscana p.a. non ha ottemperato alla precedente delibera n. 30628 del 2 maggio 2023, con la quale era stata già dichiarata scorretta una pratica commerciale relativa alla gestione dei disagi sulla rete autostradale. Il procedimento riguarda la mancata attuazione di un effettivo meccanismo di adeguamento, riduzione, sospensione o rimborso del pedaggio a favore degli utenti.

Il precedente accertamento del 2023

Con il provvedimento n. 30628/2023, adottato ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo, l’AGCM aveva ritenuto scorretta una pratica articolata in due profili:

  • induzione dei consumatori ad acquistare un servizio autostradale qualitativamente diverso da quello atteso, per via dei gravi disagi dovuti a cantieri, chiusure, restringimenti di carreggiata e riduzioni dei limiti di velocità;
  • omessa predisposizione di meccanismi di adeguamento, riduzione, sospensione e rimborso dei pedaggi, in contrasto con i doveri di correttezza e diligenza professionale.

A seguito di tale accertamento era stata irrogata una sanzione di 600.000 euro ed era stata diffidata la società a cessare la pratica e a comunicare le misure adottate.

Sviluppo del procedimento di ottemperanza

Nel corso della fase successiva SALT ha presentato più relazioni e integrazioni, chiedendo proroghe in ragione dell’evoluzione della regolazione di settore affidata all’ART. La società ha dichiarato di voler attendere la definizione del quadro regolatorio sui rimborsi autostradali prima di implementare un sistema stabile di ristoro. L’AGCM ha svolto una lunga interlocuzione istruttoria, acquisendo informazioni anche dall’ART, che ha poi adottato la delibera n. 132/2024 e, successivamente, la delibera n. 211/2025.

Le misure prospettate da SALT

SALT ha indicato di aver attivato soprattutto misure informative e tecnologiche, tra cui:

  • potenziamento delle informazioni sui tempi di percorrenza;
  • diffusione dei dati sui tempi di percorrenza su pannelli a messaggio variabile;
  • ottimizzazione della programmazione e gestione dei cantieri;
  • formazione del personale dei punti di assistenza al pubblico.

Quanto ai ristori, la società ha prospettato l’implementazione, dal 1° giugno 2026, di una piattaforma web e di un sistema CRM per la presentazione delle richieste di rimborso, con modalità differenziate a seconda del mezzo di pagamento e con assistenza telefonica per gli utenti non digitalizzati. Tuttavia, al momento della decisione, tali misure risultavano solo in via di predisposizione.

Le difese della società

SALT ha sostenuto di non essere responsabile dell’inottemperanza perché:

  • aveva dimostrato disponibilità a conformarsi;
  • l’Autorità non avrebbe mai espresso un diniego espresso sulle misure proposte;
  • il procedimento sarebbe stato tardivo;
  • il provvedimento del 2023 non imporrebbe un rimborso automatico e tendenzialmente incondizionato;
  • il mutamento del quadro regolatorio ART avrebbe richiesto un coordinamento con la disciplina di settore.

La società ha chiesto la chiusura del procedimento senza accertamento oppure, in subordine, la sanzione minima.

Le valutazioni dell’AGCM

L’Autorità ha respinto le eccezioni preliminari. In particolare, ha escluso il legittimo affidamento perché non vi erano rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti da parte dell’AGCM; ha inoltre ritenuto tempestivo l’avvio del procedimento, considerata l’attività istruttoria svolta e le richieste di informazioni come atti interruttivi del termine.

Nel merito, l’AGCM ha evidenziato che:

  • l’esistenza del procedimento regolatorio ART non impediva a SALT di adottare misure compensative idonee a porre fine all’infrazione;
  • le misure proposte dalla società non erano state mai effettivamente implementate;
  • il provvedimento del 2023 richiedeva un meccanismo di ristoro coerente con l’idea di una compensazione effettiva e non meramente simbolica;
  • la sola informazione all’utenza non bastava a sanare l’omissione relativa ai rimborsi.

L’Autorità ha anche osservato che il richiamo di SALT al precedente caso ASPI non era decisivo, perché in quel caso il concessionario aveva già implementato un meccanismo di cash back tramite app.

Esito finale e sanzione

L’AGCM ha dichiarato che il comportamento di SALT integra inottemperanza alla delibera n. 30628/2023 ai sensi dell’art. 27, comma 12, Codice del consumo. Nella quantificazione della sanzione ha considerato:

  • la dimensione economica della società;
  • la gravità della violazione, per avere privato i consumatori di un meccanismo di adeguamento/riduzione/sospensione del pedaggio;
  • la durata, poiché la condotta è stata ritenuta tuttora in corso;
  • l’adempimento solo parziale della diffida tramite misure informative;
  • l’avvio, solo in fase avanzata del procedimento, di un sistema di rimborsi conforme alla regolazione ART.

È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro, da pagarsi entro 30 giorni dalla notifica, con le ordinarie conseguenze in caso di ritardo.

Punti principali

Professionista e origine della vicenda

SALT, società del Gruppo ASTM che gestisce la tratta autostradale A15, è stata già destinataria della delibera AGCM n. 30628 del 2 maggio 2023, con cui era stata accertata una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 Codice del consumo. La pratica era articolata in due condotte: l’induzione dei consumatori ad acquistare un servizio autostradale qualitativamente diverso da quello atteso per i disagi dovuti ai cantieri, e l’omessa predisposizione di meccanismi di adeguamento/rimborso del pedaggio.

Oggetto del procedimento di inottemperanza

Con delibera n. 31756 del 25 novembre 2025 l’AGCM ha contestato a SALT la violazione dell’art. 27, comma 12, Codice del consumo, per non avere dato piena esecuzione alla precedente diffida. Secondo l’Autorità, la società aveva solo parzialmente adempiuto, limitandosi a misure di carattere informativo e senza attuare le misure di natura compensativa richieste.

Difese della società e quadro regolatorio ART

SALT ha sostenuto di aver agito in buona fede, di aver maturato un legittimo affidamento sull’idoneità delle misure proposte e di aver atteso l’evoluzione del procedimento dell’ART sul sistema di rimborsi nel settore autostradale. Ha inoltre contestato la tempestività dell’avvio del procedimento di inottemperanza e l’asserita necessità di un confronto con la nuova regolazione di settore. Nel frattempo, l’ART ha adottato la delibera n. 132/2024 e poi la n. 211/2025, che ha definito in via definitiva il regime dei rimborsi in presenza di limitazioni all’utilizzo dell’infrastruttura.

Valutazioni dell’Autorità sulla mancata ottemperanza

L’AGCM ha ritenuto che l’inottemperanza persistesse perché, dall’adozione del provvedimento del 2023, SALT non aveva attuato alcuna misura idonea a riconoscere agli utenti una forma di rimborso. Le misure prospettate dalla società sono state considerate meri intenti o soluzioni non implementate, e comunque non conformi al carattere automatico o comunque effettivo del ristoro richiesto. L’esistenza del procedimento regolatorio ART non è stata ritenuta ostativa all’adozione di misure di ottemperanza, che SALT avrebbe potuto predisporre anche in forma più avanzata rispetto agli standard poi fissati dal regolatore.

Esito e sanzione

L’Autorità ha concluso che la condotta integra una violazione dell’art. 27, comma 12, Codice del consumo, per inottemperanza al provvedimento n. 30628/2023. Considerati gravità, durata, fatturato 2024 della società e attuazione solo parziale della diffida, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica.

Come è indicizzato

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