Sentenza n. 1311/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo e della successiva sentenza civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 2.516.897,25, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 e spese processuali, nonché alla sentenza civile che aveva respinto l’opposizione dell’amministrazione e confermato il decreto, liquidando ulteriori spese di lite. I titoli erano divenuti definitivi e notificati all’amministrazione. Poiché erano intervenuti soltanto pagamenti parziali, la ricorrente ha dedotto la persistente inosservanza del giudicato, indicando un residuo di euro 13.073,77 in linea capitale e di euro 685.834,96 per interessi, oltre alle spese dei giudizi e agli interessi maturandi. L’amministrazione si è costituita con memoria meramente formale e non ha dimostrato l’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. I titoli giudiziari erano passati in giudicato e imponevano all’amministrazione l’integrale adempimento della pretesa creditoria; inoltre, l’ASP non aveva fornito la prova dell’esecuzione, gravante su di essa. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’ASP di eseguire integralmente il giudicato mediante pagamento delle somme dovute, detratto quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario, affinché provveda entro i successivi 60 giorni dalla richiesta della creditrice. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’ASP è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’integrale esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato; il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire all’amministrazione le prescrizioni necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
Gli interessi moratori riconosciuti dal titolo giudiziario devono essere corrisposti dall’amministrazione secondo quanto stabilito nel decreto ingiuntivo, sino all’effettivo saldo.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che dispongono il pagamento di somme, salvo la detrazione degli importi già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che eccepisce o prospetta l’avvenuto adempimento deve fornire la prova dell’esecuzione del giudicato; la mera costituzione formale non è sufficiente.
- In presenza di una persistente inerzia dell’amministrazione debitrice, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, incaricato di provvedere dopo la scadenza del termine.
- Le spese e il compenso del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione che non abbia spontaneamente eseguito il giudicato.
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