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Ordinanza

Ordinanza n. 272/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Lecce in data 06.09.2024, notificato successivamente in data 22.01.2026, con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché l’annullamento degli atti presupposti, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha contestato, tra l’altro, l’inammissibilità dell’atto introduttivo per nullità della procura, l’automatica valutazione della pericolosità sociale sulla base dei soli precedenti penali, il difetto o l’apparenza della motivazione, l’omesso bilanciamento tra interesse pubblico e diritto alla vita privata e familiare, la mancata considerazione dei mezzi di sostentamento e l’assenza di attualità dei presupposti della revoca. Il provvedimento era fondato, secondo la Questura, su una pluralità di elementi: precedenti penali, assenza di attività lavorativa, mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi dal 2013 e assenza di un autonomo nucleo familiare in Italia. Le vicende penali comprendevano una condanna definitiva del Tribunale di Torino del 4 luglio 2024 alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed euro 8.000 di multa per reati in materia di stupefacenti e una condanna definitiva del Tribunale di Lecce del 13 febbraio 2019 alla pena di sei mesi di reclusione per tentato furto in concorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza, riservando la questione relativa alla dedotta nullità della procura. Ha considerato non apparente la motivazione della revoca, poiché la Questura non si era basata automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali, ma aveva valutato una pluralità di elementi univoci e convergenti, idonei a evidenziare la pericolosità sociale e l’insufficiente integrazione sociale del ricorrente. Ha inoltre ritenuto che le condanne fossero successive al rilascio del titolo di lungo periodo e attuali, e che il ricorrente non avesse dimostrato il mutamento o il venir meno degli elementi valorizzati dall’Amministrazione. Le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non dovevano essere confutate analiticamente. Il provvedimento, pur adottato tardivamente, appariva quindi ancora attuale. È stato altresì rilevato che il ricorrente non aveva indicato quale misura meno afflittiva avrebbe potuto adottare l’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la decisione è stata assunta sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda il preavviso di rigetto; il giudice ha affermato che le osservazioni del privato non devono essere confutate analiticamente dall’Amministrazione.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La controversia riguarda la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la valutazione della pericolosità sociale e dell’integrazione dello straniero.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norme penali indicate quale base della condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti, valorizzata dalla Questura nella valutazione della pericolosità sociale.

  • artt. 56, 110 e 624 c.p.

    Norme penali indicate quale base della condanna definitiva per tentato furto in concorso, anch’essa valorizzata nella valutazione amministrativa.

Massime di principio

  • Nella valutazione della pericolosità sociale ai fini della revoca di un titolo di soggiorno di lungo periodo, l’Amministrazione non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di precedenti penali, ma può motivare il provvedimento attraverso una pluralità di elementi univoci e convergenti, comprendenti anche la situazione lavorativa, fiscale e familiare dello straniero.
  • La valutazione della pericolosità sociale e dell’integrazione dello straniero può conservare attualità quando le condanne siano definitive, successive al rilascio del titolo di soggiorno e non risultino superate da elementi sopravvenuti; grava sul ricorrente l’onere di allegare e dimostrare il mutamento o il venir meno degli elementi posti a fondamento della revoca.
  • Le osservazioni presentate dal destinatario dopo il preavviso di rigetto non devono essere necessariamente confutate analiticamente dall’Amministrazione, purché la motivazione complessiva del provvedimento consenta di comprendere le ragioni della decisione e la valutazione degli elementi rilevanti.
  • Nella fase cautelare, la verifica della legittimità del provvedimento è compiuta secondo una delibazione sommaria; la domanda di sospensione può essere respinta quando il ricorso non presenti significativi elementi di fondatezza e il provvedimento appaia attuale e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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