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Ordinanza

Ordinanza n. 871/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di scrutinio finale della Classe 1BT dell'I.I.S. Europa Unita – F. Enriques di Lissone, limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione del giudizio per l'alunna -OMISSIS- nelle materie di Scienze Integrate (Fisica) e Matematica, come risultante dalla comunicazione del 10 giugno 2026, pubblicata sul Registro Elettronico in data 12 giugno 2026 e avente ad oggetto “Comunicazione del Consiglio della Classe 1BT TURISMO sullo scrutinio finale” a firma del Dirigente Scolastico Prof.-OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il Piano Didattico Personalizzato per l'a.s. 2025/2026, nella parte inerente alle discipline di Scienze Integrate (Fisica) e Matematica, nei limiti e nei termini di cui infra; - di ogni ulteriore atto non conosciuto, lesivo degli interessi dei ricorrenti con riguardo alle discipline di Scienze Integrate (Fisica) e Matematica.

Giustizia amministrativa202602364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale, e relativa comunicazione, recante la sospensione del giudizio della studentessa nelle discipline di Scienze Integrate (Fisica) e Matematica, nonché atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale di scrutinio finale della classe frequentata dalla figlia minorenne, limitatamente alla sospensione del giudizio nelle materie di Scienze Integrate (Fisica) e Matematica. Sono stati inoltre contestati, nei limiti indicati nel ricorso, il Piano Didattico Personalizzato relativo all'anno scolastico 2025/2026 e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'articolazione analitica dei motivi di legittimità dedotti; risulta tuttavia che i ricorrenti hanno allegato un pregiudizio derivante dalla sospensione del giudizio e ne hanno chiesto la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, secondo l'Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente dell'offerta formativa e sono finalizzate al tempestivo superamento delle carenze rilevate. In presenza di valutazioni insufficienti, il consiglio di classe deve valutare, sulla base di criteri previamente stabiliti, la possibilità che lo studente raggiunga gli obiettivi formativi entro il termine dell'anno scolastico mediante studio autonomo o interventi di recupero; ove tale possibilità sussista, il giudizio finale viene rinviato e sono predisposte attività di recupero. La sospensione del giudizio non ha quindi natura afflittiva, ma costituisce uno strumento diretto a offrire allo studente un'ulteriore opportunità formativa. Applicando tali coordinate, il pregiudizio allegato è stato ritenuto non attuale né irreparabile, anche considerando l'interesse dell'amministrazione a consentire il recupero e a rinviare al giudizio finale la valutazione dell'esito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per assenza di un pregiudizio attuale e irreparabile.

  • art. 2, commi 1 e 5, O.M. n. 92 del 5 novembre 2007

    Le «attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa» e «sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate».

    Le attività di recupero sono componenti ordinarie dell'offerta formativa e sono finalizzate al superamento delle carenze emerse negli scrutini.

  • art. 6, commi 3 e 4, O.M. n. 92 del 5 novembre 2007

    Il consiglio di classe [...] procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi [...] entro il termine dell’anno scolastico [...] . In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e [...] predispone le attività di recupero.

    La sospensione del giudizio è legittimamente funzionale al recupero delle insufficienze quando il consiglio di classe ritenga possibile il raggiungimento degli obiettivi entro il termine dell'anno scolastico.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio finale per insufficienze scolastiche, quando sia diretta a consentire attività di recupero e il consiglio di classe ritenga possibile il raggiungimento degli obiettivi formativi entro il termine dell'anno scolastico, non ha natura afflittiva, ma costituisce uno strumento ordinario di sostegno al percorso formativo.
  • La sospensione del giudizio finale non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare attuale e irreparabile, poiché rinvia la valutazione definitiva e conserva allo studente l'opportunità di superare le carenze mediante studio autonomo o interventi di recupero.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dello studente deve essere ponderato con l'interesse pubblico alla realizzazione delle attività di recupero e alla verifica finale del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento richiesti per la promozione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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