Sentenza del 08/05/2017 n. 3176 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Mancata indicazione della Commissione tributaria - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dell’indicazione dell’organo giurisdizionale competente. La decisione ha quindi favorito l’amministrazione resistente, senza che il giudice potesse esaminare nel merito le contestazioni del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso non indicava la Commissione tributaria alla quale era rivolto. Tale indicazione costituisce uno dei requisiti formali tassativamente previsti dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La sua omissione determina un vizio dell’atto introduttivo, tale da renderlo illegittimo e inammissibile.
Norme richiamate
Art. 18, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve contenere, tra gli altri elementi, l’indicazione della commissione tributaria cui è diretto.
L’indicazione della Commissione tributaria competente è considerata un requisito essenziale e tassativo del ricorso. La sua omissione comporta l’inammissibilità dell’atto, impedendo l’esame della controversia nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso deve rispettare tutti i requisiti formali espressamente previsti dalla legge, non soltanto indicare le ragioni sostanziali della contestazione.
- L’omessa indicazione dell’organo giudiziario destinatario può determinare l’inammissibilità del ricorso e impedire l’esame del merito.
- Prima del deposito è opportuno verificare con attenzione l’indicazione della Commissione tributaria competente e di tutti gli altri elementi richiesti dall’art. 18 del d.lgs. 546/1992.
- La decisione riguarda un vizio formale dell’atto introduttivo: il giudice può definire il procedimento senza valutare se la pretesa tributaria fosse fondata o meno.
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