Cassazione Civile, Ordinanza n. 13655/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una sanzione disciplinare irrogata a un dirigente sanitario di una ASL per asserita violazione dell’art. 70, comma 3, lett. g) del CCNL Area Dirigenza Sanità 2016-2018, norma che impone di informare l’azienda quando il dipendente sia stato rinviato a giudizio o sia esercitata l’azione penale nei suoi confronti, se i reati contestati possono generare incompatibilità ambientale o grave pregiudizio per l’ente. In primo grado la domanda del dipendente era stata respinta; in appello la decisione era stata riformata, con declaratoria di illegittimità della sanzione. Il dirigente ricorreva per cassazione contro il capo sulle spese, deducendo motivazione apparente e violazione degli artt. 132, 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese richiamando una asserita complessità interpretativa della controversia. La ASL proponeva ricorso incidentale con due motivi: con il primo sosteneva che la Corte d’appello aveva erroneamente limitato l’analisi al solo provvedimento di rinvio a giudizio, trascurando che il dipendente era già a conoscenza, prima della contestazione disciplinare, di atti del procedimento penale e in particolare della richiesta di rinvio a giudizio notificata unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; con il secondo deduceva che andavano considerati anche gli effetti della notifica dell’avviso di udienza preliminare prevista dall’art. 419 c.p.p., intervenuta in data anteriore alla contestazione disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della ASL, ritenendo fondati entrambi i motivi, perché la Corte d’appello aveva omesso di considerare atti penali anteriori alla contestazione disciplinare dai quali risultava che il dipendente era già venuto a conoscenza dell’esercizio dell’azione penale prima del 2 aprile 2021. Il ricorso principale del dirigente è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio per cui non può valutarsi la violazione dell’obbligo informativo limitandosi al solo decreto di rinvio a giudizio, se già prima risultano altri atti processuali idonei a rendere nota l’azione penale. La Corte del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70, comma 3, lett. g) CCNL Area Dirigenza Sanità 2016-2018
obbligo di informare l’Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale
L’obbligo informativo va valutato alla luce di tutti gli atti del procedimento penale dai quali il dirigente abbia avuto conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, non soltanto del formale rinvio a giudizio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Norma evocata dal ricorrente principale a sostegno della censura di motivazione apparente sulla compensazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente principale in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente principale in tema di compensazione delle spese di lite.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente principale a fondamento della doglianza sulla motivazione relativa alle spese.
art. 111, commi 1 e 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente principale a fondamento della doglianza sulla motivazione relativa alle spese.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dalla ASL nel ricorso incidentale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ASL nel ricorso incidentale per censurare la valutazione dei fatti non contestati e delle risultanze documentali.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ASL nel ricorso incidentale per censurare la valutazione delle prove documentali.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dalla ASL nel ricorso incidentale.
art. 405 c.p.p.
Richiamato dalla ASL nel ricorso incidentale in relazione all’esercizio dell’azione penale.
art. 416 c.p.p.
la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, primo atto di esercizio dell’azione penale, da depositarsi nella cancelleria del giudice, non deve essere comunicata all’imputato
La Corte richiama questa disposizione per evidenziare che il solo deposito della richiesta non implica di per sé una comunicazione all’imputato, ma ciò non esclude che altri atti notificati possano comunque rendere nota l’azione penale.
art. 419 c.p.p.
avviso relativo alla fissazione dell’udienza preliminare
L’avviso di udienza preliminare, notificato all’imputato, costituisce atto processuale rilevante ai fini della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale.
Massime di principio
- Nel valutare la violazione di un obbligo contrattuale di comunicazione del rinvio a giudizio o dell’esercizio dell’azione penale, il giudice deve considerare non solo il provvedimento formale di rinvio a giudizio, ma anche gli altri atti del procedimento penale già notificati o comunque conosciuti dall’interessato, se idonei a rendergli noto l’avvio dell’azione penale.
- La censura di un addebito disciplinare fondato sulla mancata comunicazione dell’azione penale non può essere risolta isolando un singolo atto processuale, quando il fascicolo mostri una sequenza di atti anteriori che hanno già portato a conoscenza del dipendente la pendenza dell’azione.
- Quando un motivo di ricorso incidentale è fondato e determina la cassazione della sentenza, resta assorbito il motivo principale che investa un capo consequenziale della decisione, come quello sulle spese di lite.
- Ai fini della legittimità della sanzione disciplinare in materia di obblighi informativi del dipendente pubblico, è decisiva la verifica cronologica della conoscenza dell’azione penale rispetto alla data della contestazione disciplinare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13556/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13571/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13572/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13575/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13623/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →