Cassazione Civile, Ordinanza n. 23836/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza originaria, aggiungendo dopo la liquidazione delle spese le parole "con distrazione in favore dell'avv. Michele Pugliese quale procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.". Ha inoltre precisato che, per la natura del procedimento di correzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel provvedimento originario della Corte di cassazione era stata pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, ma nel dispositivo non era stata inserita, per omessa pronuncia materiale, la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il difensore della parte controricorrente ha quindi chiesto la correzione materiale dell'ordinanza ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. per integrare il dispositivo con la formula di distrazione. La Corte ha esaminato anche il tema delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui in tale procedimento non può pronunciarsi condanna alle spese, perché manca una soccombenza in senso tecnico.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore dichiaratosi antistatario, può essere oggetto di integrazione del dispositivo mediante correzione materiale quando sia stata omessa la relativa pronuncia.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è il procedimento di correzione degli errori materiali, non i mezzi ordinari di impugnazione; la correzione può intervenire anche sulle pronunce della Corte di cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 91 c.p.c.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una soccombenza, sicché non si possono liquidare le spese del procedimento, anche se la controparte vi si oppone.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
La Cancelleria è incaricata degli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una statuizione da censurare con impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. non ha natura di domanda autonoma, ma si innesta sulla regolazione delle spese di lite e può essere integrata nel dispositivo mediante correzione del provvedimento.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina una soccombenza processuale; pertanto non consente la liquidazione delle spese del procedimento, neppure in caso di opposizione della controparte.
- La correzione degli errori materiali è rimedio utilizzabile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, quando occorra emendare un'omissione meramente formale del dispositivo.
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