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Sentenza

Sentenza del 24/01/2018 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Ente impositore - Atto impositivo - Individuazione unità immobiliare - Mancanza elementi - Rileva - Difetto motivazione - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'atto impositivo relativo alla TARSU/TIA, sostenendo che l'unità immobiliare assoggettata a tassazione non fosse stata precisamente individuata. In particolare, mancavano elementi sufficienti a identificare con esattezza la superficie imponibile e le pertinenze dell'immobile, quali box e cantina. Tale carenza rendeva l'atto non adeguatamente motivato, poiché il contribuente deve poter comprendere a quale specifica unità immobiliare e a quali superfici si riferisca la pretesa tributaria.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che, anche se il contribuente è tenuto a pagare il servizio di gestione dei rifiuti, l'ente impositore deve prima individuare con precisione l'unità immobiliare e le relative pertinenze. La mancata indicazione di tali elementi integra un difetto di motivazione dell'atto e comporta l'illegittimità della pretesa tributaria, con conseguente annullamento o comunque caducazione dell'atto impositivo nei limiti riconosciuti dalla decisione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione deve quindi permettere di individuare con precisione l'immobile e le superfici tassate.

  • Art. 49, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

    La disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti presuppone l'individuazione dell'immobile e della superficie soggetta al prelievo. L'obbligo di pagamento del servizio non esonera l'ente dal corretto esercizio del potere impositivo e dall'indicazione puntuale del presupposto della tariffa.

Massime di principio

  • Negli atti relativi a TARSU, TIA, TARI o TARES l'immobile tassato deve essere identificato in modo sufficientemente preciso, indicando anche le pertinenze rilevanti, come box e cantine.
  • L'atto deve consentire al contribuente di verificare concretamente la superficie imponibile e la corrispondenza tra la pretesa tributaria e l'immobile effettivamente posseduto o occupato.
  • La generica indicazione di un'abitazione o del solo indirizzo può non essere sufficiente quando non permette di distinguere l'unità principale dalle pertinenze o di verificare le superfici tassate.
  • Il fatto che il servizio rifiuti sia effettivamente dovuto non sana automaticamente un atto privo di adeguata motivazione: l'ente deve comunque dimostrare e indicare correttamente il presupposto della pretesa.
  • In presenza di dati catastali, superfici o pertinenze errati, incompleti o incoerenti, il contribuente può contestare il difetto di motivazione e chiedere l'annullamento dell'atto, verificando però i termini e le modalità di impugnazione applicabili.

Testo integrale

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