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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un rapporto OLAF che aveva accertato la falsità dei certificati AGRIM utilizzati per alcune importazioni di banane dal Sud America, l'Agenzia delle Dogane aveva notificato alla CO.MA.CO. un avviso di rettifica e, successivamente, un atto di contestazione delle sanzioni per tributi doganali evasi ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. n. 43/1973. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo scusabile l'errore commesso nel non riconoscere la falsità dei certificati. L'Agenzia delle Dogane ha impugnato tale decisione in Cassazione, mentre la società ha proposto ricorso incidentale.

La decisione

Prima dell'udienza, le parti hanno chiesto il rinvio in attesa della decisione della Commissione Europea sulla domanda di sgravio dei dazi. Dopo il parziale accoglimento della domanda, le parti hanno stipulato una transazione dichiarando di non avere più nulla da pretendere reciprocamente. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché l'accordo transattivo aveva sostituito la precedente regolamentazione giudiziale. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 303

    Norma posta a fondamento dell'atto di contestazione delle sanzioni relative ai tributi doganali ritenuti evasi.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Consente alla Corte di Cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando, per il venir meno della controversia, non è più necessario un nuovo giudizio.

  • Giurisprudenza sulla cessazione della materia del contendere

    Quando una transazione elimina l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere. Le sentenze non ancora passate in giudicato vengono caducate e non producono giudicato sostanziale sulla pretesa originaria; resta rilevante soltanto l'accertamento dell'intervenuto venir meno dell'interesse a proseguire.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono una transazione che definisce integralmente la controversia durante il giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La transazione sostituisce la disciplina stabilita dalla sentenza impugnata; le decisioni precedenti non ancora definitive vengono cassate o comunque private di attualità.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione nel merito e non attribuisce normalmente efficacia di giudicato sulla pretesa originaria.
  • In presenza di un accordo transattivo condiviso, le spese processuali possono essere compensate integralmente, se il giudice accoglie la richiesta concorde delle parti.
  • La definizione amministrativa o europea di una questione doganale può incidere sull'interesse a proseguire il giudizio nazionale, soprattutto quando viene accompagnata da una transazione tra contribuente e Amministrazione.

Testo integrale

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