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Circolare

Circolare numero 192 del 5-8-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento, dal 1° giugno 1993, delle aliquote contributive I.V.S. per il settore agricolo in applicazione del D.L. n. 155/1993. Per gli operai agricoli dipendenti l’aliquota complessiva sale al 17,77%, di cui il 5,84% a carico del lavoratore. Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale l’aumento è di 0,5 punti percentuali e comporta nuove aliquote di contribuzione, differenziate in base alla tipologia di impresa, all’ubicazione territoriale e all’età. Rimane invariato il contributo addizionale giornaliero di L. 760.

Aumento delle aliquote contributive I.V.S. per operai agricoli e lavoratori autonomi agricoli dal 1° giugno 1993

Aumento delle aliquote contributive I.V.S. in agricoltura dal 1° giugno 1993

La circolare illustra l’effetto dell’art. 10 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sulle aliquote contributive dovute nel settore agricolo. Le variazioni decorrono dal 1° giugno 1993 e riguardano sia gli operai agricoli dipendenti sia i lavoratori autonomi agricoli iscritti come coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.

Operai agricoli dipendenti

Per gli operai agricoli dipendenti, l’art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. n. 155/1993 ha disposto un aumento di 1 punto percentuale delle aliquote contributive poste a carico sia dei datori di lavoro agricolo sia dei lavoratori stessi per l’assicurazione obbligatoria I.V.S.

Dal 1° giugno 1993, pertanto, l’aliquota complessiva del contributo I.V.S. da versare alla SCAU per l’assicurazione degli operai agricoli è fissata nella misura del 17,77%, comprensiva:

  • dello 0,10% per gli asili nido;
  • dello 0,20% per l’assistenza malattia pensionati.

Di tale aliquota complessiva, il 5,84% resta a carico del lavoratore.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale

Il comma 1 del medesimo art. 10 ha stabilito, sempre con decorrenza 1° giugno 1993, un aumento di 0,5 punti percentuali delle aliquote I.V.S. dovute dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dagli imprenditori agricoli a titolo principale.

Le aliquote di contribuzione I.V.S. da applicare al reddito convenzionale individuale, in relazione alla specifica fascia di inquadramento dell’azienda, risultano quindi determinate come segue:

  • 14,50% per la generalità delle imprese, ridotta al 12% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni;
  • 11,50% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate, ridotta al 7% per i giovani di età inferiore ai 21 anni.

La circolare precisa inoltre che, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive da corrispondere allo SCAU dal 1° giugno 1993 sono pari rispettivamente al 16,50%, 14%, 13,50% e 9%.

Contributo addizionale invariato

Resta invariato l’importo del contributo addizionale previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, che continua a essere pari a L. 760 per giornata.

Decorrenza e ambito applicativo

La circolare ha esclusivamente finalità applicativa e di aggiornamento delle aliquote contributive nel comparto agricolo, con decorrenza unitaria dal 1° giugno 1993. Non introduce ulteriori adempimenti o istruzioni procedurali oltre all’adeguamento dei versamenti dovuti allo SCAU.

Punti principali

Operai agricoli dipendenti

Dal 1° giugno 1993, per effetto dell’art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 243, le aliquote contributive I.V.S. a carico dei datori di lavoro agricolo e degli operai agricoli dipendenti aumentano di 1 punto percentuale. L’aliquota complessiva del contributo I.V.S., comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per l’assistenza malattia pensionati, è fissata al 17,77%, di cui il 5,84% resta a carico del lavoratore.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale

Sempre dal 1° giugno 1993, l’art. 10, comma 1, del D.L. n. 155/1993 dispone un aumento di 0,5 punti percentuali delle aliquote I.V.S. dovute dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e dagli imprenditori agricoli a titolo principale. Le aliquote di base, applicate al reddito convenzionale individuale relativo alla fascia di inquadramento dell’azienda, sono determinate nel 14,50% per la generalità delle imprese e nell’11,50% per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate; per i soggetti con età inferiore ai 21 anni le misure sono ridotte rispettivamente al 12% e al 7%.

Aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S.

Tenendo conto anche del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990 n. 233, le aliquote complessive dovute allo SCAU dal 1° giugno 1993 risultano pari al 16,50%, 14%, 13,50% e 9%, in relazione alle diverse casistiche richiamate dalla circolare.

Contributo addizionale

Resta invariato l’importo del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, che continua a essere pari a L. 760 per giornata.

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