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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15178 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva escluso dalla TARSU 2001-2004 alcune superfici dello stabilimento della società. Ha denunciato, tra l'altro, omessa pronuncia ed extrapetizione, violazione delle norme sull'onere della prova e sull'obbligo di dichiarazione fedele, nonché errata applicazione del presupposto impositivo della TARSU. Secondo il Comune, l'occupazione dei locali, la produzione di rifiuti assimilati e l'affidamento a terzi dello smaltimento avrebbero comportato l'assoggettamento a tassa delle aree.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente deciso sulla non assoggettabilità delle superfici, senza incorrere in omessa pronuncia o extrapetizione. La contribuente aveva prodotto documentazione ritenuta idonea a dimostrare che nelle aree escluse dalla tassa venivano prodotti rifiuti speciali pericolosi, tossici o comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, allegando registri di scarico, contratti con ditte specializzate e costi di smaltimento. La Corte ha inoltre escluso violazioni dell'onere della prova e dell'obbligo di dichiarazione fedele, rilevando che la CTR aveva accertato la correttezza delle superfici dichiarate. Le censure del Comune relative alla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili o infondate, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro oltre accessori e spese forfettarie.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Il presupposto impositivo della TARSU è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

    La mera occupazione o detenzione dei locali non comporta automaticamente la tassazione di ogni superficie: devono essere considerate le aree nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, che possono essere escluse dal tributo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. e)

    Sono previste esclusioni per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi o comunque non assimilabili agli urbani.

    Le superfici produttive di rifiuti speciali pericolosi, tossici, nocivi o non assimilabili ai rifiuti urbani non sono assoggettabili alla TARSU, purché la loro destinazione e la tipologia dei rifiuti siano adeguatamente dimostrate.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59

    La disposizione disciplina il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; tuttavia, nel caso concreto, l'affidamento a ditte specializzate dello smaltimento dei rifiuti speciali non è stato ritenuto sufficiente a rendere tassabili le superfici che li producevano.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    L'obbligo di dichiarazione fedele non è violato quando il contribuente dichiara correttamente le superfici effettivamente assoggettabili a tassa. Nel caso concreto, la CTR ha accertato che le superfici tassabili erano state dichiarate correttamente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia o extrapetizione quando il giudice decide la questione sostanziale sottoposta al suo esame, anche utilizzando argomentazioni giuridiche o fattuali diverse da quelle prospettate dalla parte.

  • Art. 2697 c.c.

    Nel caso concreto, la contribuente ha assolto il proprio onere probatorio mediante documentazione relativa alla destinazione dei locali, ai registri di scarico, ai contratti di smaltimento e ai relativi costi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Il giudizio di cassazione non consente, di regola, una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito. Le contestazioni sulla valutazione documentale non possono essere utilizzate per trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.

Massime di principio

  • Ai fini della TARSU, occorre distinguere tra superfici genericamente occupate e superfici concretamente produttive di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani: queste ultime possono essere escluse dalla tassazione.
  • Il contribuente che invoca l'esenzione deve fornire una prova concreta e documentata della destinazione delle aree e della tipologia dei rifiuti prodotti, ad esempio tramite planimetrie, registri di carico e scarico, formulari, contratti e fatture di smaltimento.
  • La produzione di rifiuti urbani o assimilati in alcune parti dello stabilimento non implica necessariamente la tassabilità dell'intera struttura: l'imponibilità deve essere valutata in relazione alle singole superfici.
  • L'affidamento dello smaltimento a imprese specializzate non determina automaticamente l'esenzione, ma può costituire un elemento probatorio della produzione e gestione di rifiuti speciali, da collegare specificamente alle aree interessate.
  • Nel giudizio tributario, le eccezioni devono essere sollevate tempestivamente: una questione nuova, come l'infedeltà della dichiarazione, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; le censure devono riguardare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti ammessi dal giudizio di legittimità.

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