Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18937/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata e sopravvenuta rinuncia al ricorso. Ha dato atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, e della successiva rinuncia della ricorrente al giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, ritenendo insussistenti i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche e qualificando l'attività svolta come commerciale. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Milano e poi aveva proposto appello alla CTR Lombardia, entrambi respinti. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso per un unico motivo, ma prima della decisione ha aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti ex art. 3 del d.l. n. 119/2018, versando integralmente quanto dovuto, e ha poi comunicato la rinuncia al ricorso ai sensi del comma 6 della stessa norma.

Norme richiamate

  • art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    consente la definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti; la Corte ne valorizza l'adesione integrale e la successiva rinuncia al ricorso come cause dell'estinzione del giudizio

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata

  • art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    prevede la rinuncia al giudizio in caso di adesione alla definizione agevolata; la Corte vi dà seguito dichiarando l'estinzione del giudizio

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, quando sia integralmente perfezionata con il versamento di quanto dovuto, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità se accompagnata dalla prevista rinuncia al ricorso.
  • La rinuncia al ricorso effettuata in conformità alla disciplina speciale sulla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta conseguente a definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e regola le spese ponendole a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.