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Sentenza

Sentenza n. 30/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 591 del 22 agosto 2025 del Dirigente dell’Area A5 – Ufficio Manifestazioni del Comune di Aosta recante “Approvazione delle graduatorie relative alla manifestazione fieristica denominata mercatini di natale Marché Vert Noël – edizione 2025/2026”, con particolare riferimento all’Allegato C contenente la graduatoria n. 3, nella parte in cui ha collocato l’odierna ricorrente tra “gli operatori economici non assegnatari di chalet in quanto già attribuiti tutti gli stands disponibili”, con conseguente esclusione della medesima ricorrente dalla partecipazione alla manifestazione fieristica “Marché Vert Noël” per l’edizione 2025/2026; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra i quali specificamente: a) tutti i verbali della Commissione giudicatrice contenenti la valutazione delle domande di partecipazione degli operatori economici alla procedura in questione, ed in particolare: 1) il verbale della seduta del 24 giugno 2025, n. 1; 2) il verbale del 27 giugno 2025, n. 3; 3) il verbale “di estrazione” (allegato al predetto verbale del 27 settembre 2025, n. 3); b) la deliberazione della Giunta del Comune di Aosta n. 48 del 7 aprile 2025 recante “Istituzione e disciplina dei mercatini di natale Marchè Vert Noël anno 2025”; c) ove occorrendo, la determinazione dirigenziale n. 378 del 10 giugno 2025 di nomina della Commissione; nonché per la condanna del Comune di Aosta al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario; con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm..

Giustizia amministrativa202500043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria della manifestazione fieristica "Marché Vert Noël – edizione 2025/2026", nella parte in cui collocava la ricorrente tra gli operatori non assegnatari di chalet per esaurimento degli stand disponibili, con conseguente esclusione dalla manifestazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale comunale di approvazione delle graduatorie relative alla manifestazione fieristica, nonché i verbali della commissione giudicatrice, la deliberazione istitutiva della manifestazione e, ove occorrente, l'atto di nomina della commissione. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l'annullamento degli atti, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e, contestualmente, l'ostensione di documenti e l'annullamento del diniego parziale di accesso agli atti. L'istanza cautelare è stata respinta con precedente ordinanza. Dopo la conclusione della manifestazione, la ricorrente ha dichiarato di avere perso ogni interesse alla decisione di merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. La controinteressata ha sostenuto che tale dichiarazione integrasse una rinuncia implicita al ricorso e ha chiesto la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere né le domande accessorie. Il giudice ha ritenuto decisiva l'univoca dichiarazione depositata dalla ricorrente, con cui questa aveva manifestato la perdita di interesse alla decisione, rilevando che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare il venir meno dell'interesse. In tale ipotesi il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La dichiarazione è stata qualificata come sopravvenuta carenza di interesse e non come rinuncia implicita. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, valorizzando il collegamento dell'interesse alla partecipazione alla manifestazione con la tutela cautelare già negata e ritenendo non giustificata una diversa regolazione delle spese per la successiva attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso. In presenza di univoca dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve arrestare il giudizio senza esaminare il merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può sostituirsi alla sua valutazione né procedere d'ufficio all'esame del merito, ma deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla cessazione dell'utilità concreta derivante dalla decisione, è distinta dalla rinuncia al ricorso e impedisce l'esame delle censure e delle domande accessorie non più utili.
  • In una controversia relativa alla partecipazione a una manifestazione temporalmente delimitata, la conclusione dell'evento può far venir meno l'interesse attuale alla decisione, rendendo improcedibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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