Ordinanza n. 5307/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione di rimozione e demolizione di interventi di ristrutturazione edilizia abusivi
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 10548/2025, che aveva respinto il ricorso contro la determinazione dirigenziale del Municipio Roma VIII del 4 agosto 2023, recante l’ingiunzione di rimuovere e demolire interventi edilizi abusivi realizzati in un villino di due piani. Gli interventi riguardavano, tra l’altro, il cambio di destinazione d’uso residenziale di una veranda, per il quale era stata respinta una domanda di condono presentata nel 2004, in ragione della localizzazione dell’immobile in area sottoposta a tutela dei beni paesaggistici e archeologici all’interno del Parco dell’Appia Antica. L’appellante ha dedotto plurimi motivi, senza che l’ordinanza ne esponga il contenuto, e ha chiesto la riunione del presente appello con l’appello R.G. n. 8602/2025, relativo al precedente provvedimento comunale di diniego del condono. Roma Capitale ha chiesto l’espunzione dei nuovi motivi dedotti in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell’appello né la questione relativa ai nuovi motivi. Ha ritenuto che l’ingiunzione di ripristino del 4 agosto 2023 costituisca un provvedimento successivo rispetto al precedente diniego comunale del 4 giugno 2021 dell’istanza di condono relativa agli stessi interventi. Per ragioni di connessione, ha accolto la domanda di riunione formulata dall’appellante e ha demandato al Presidente della Sezione di riunire e fissare il presente appello con l’appello R.G. n. 8602/2025. Ogni decisione sul merito e sulle spese è stata rinviata.
Norme richiamate
l. 47/1985
istanza di condono ex lege 47/1985
Il precedente diniego dell’istanza di condono relativa agli stessi interventi è individuato come provvedimento antecedente e connesso all’ingiunzione di ripristino.
L.R. n. 66/1988
Parco dell’Appia Antica istituito con L.R. n. 66/1988
La legge regionale è richiamata quale fonte istitutiva del Parco dell’Appia Antica, nel cui ambito ricade l’area sottoposta a tutela paesaggistica e archeologica.
Massime di principio
- Quando un’ingiunzione di ripristino edilizio costituisce il successivo sviluppo di un precedente diniego di condono relativo ai medesimi interventi, la connessione tra i due provvedimenti può giustificare la riunione degli appelli proposti contro le rispettive decisioni giurisdizionali.
- La decisione sulla riunione di procedimenti connessi può essere adottata con rinvio della trattazione del merito e delle spese a una fase successiva.
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