Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15137/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione n. 34/2020 del Consiglio Nazionale dei Geometri che aveva rigettato il ricorso del geometra Santillo avverso la delibera del Consiglio di Disciplina di Napoli che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo per morosità nel versamento dei contributi dovuti alla Cassa Geometri. Il ricorrente deduceva 13 motivi, tra cui la sopravvivenza del R.D. n. 74/1929, irregolarità formali nella comunicazione di avvio del procedimento e nella notificazione della decisione, censure sulla tassatività delle fattispecie disciplinari, e la pretesa abnormità/iniquità della sanzione; contestava inoltre la giurisdizione del giudice adito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Pur osservando che la decisione era stata comunicata via PEC al difensore il 13/10/2020, il provvedimento risultava depositato e pubblicato il 30/09/2020 (con copia conforme rilasciata il 07/10/2020). Pertanto il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. decorreva dalla data di deposito/publicazione e il ricorso era stato proposto oltre il termine. La Corte non ha provveduto sulle spese di lite per mancata attività difensiva degli intimati e ha rilevato l'obbligo per il ricorrente del versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica il termine semestrale per proporre il ricorso, e tale termine decorre dalla data di deposito/publicazione del provvedimento, anche se la comunicazione al difensore è successiva; il termine lungo non può essere escluso implicitamente dall'introduzione di norme sul termine breve

  • art. 702 quarter c.p.c. (menzionato dalla giurisprudenza)

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha trattato la questione del termine breve per certe ordinanze, ribadendo tuttavia che l'assenza di comunicazione non esclude l'applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. per ragioni di stabilità e certezza dei rapporti giuridici

  • art. 374, co. 3, c.p.c.

    Norma richiamata dal Pubblico Ministero per chiedere, in subordine, la rimessione della decisione alle Sezioni Unite; riguarda la rimessione per questioni di particolare importanza o di contrasto giurisprudenziale

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater

    Prevede l'obbligo, in determinati casi, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare tale disposizione per il ricorrente

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; utilizzata dalla Corte per fondare l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo

  • d.m. 15 febbraio 1949, art. 10

    Regolamento richiamato per affermare che il deposito in segreteria determina la pubblicazione del provvedimento; il deposito è rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 577/2000

    Riferita per supportare il principio che il rimedio impugnatorio non può essere proponibile indefinitamente e che l'art. 327 c.p.c. trova applicazione anche in contesti speciali

  • Corte Costituzionale, sent. n. 106/2016

    Richiamata per il principio che non è giustificata una soluzione che renda il rimedio impugnatorio proponibile sine die; si utilizza per rafforzare l'esigenza di limiti temporali

  • Cass. S.U. n. 28975/2022

    Giurisprudenza citata che ha ribadito l'applicabilità del termine semestrale anche in assenza di comunicazione di un provvedimento emesso in udienza; valorizzata per motivare la soluzione adottata

  • Cass. S.U. n. 1066/1988

    Richiamata per l'affermazione che il termine annuale o semestrale d'impugnazione decorre dalla data di deposito in segreteria delle pronunce del Consiglio Nazionale dei Geometri, ai sensi del d.m. 15/2/1949

Massime di principio

  • Il termine d'impugnazione può decorrere dalla data di deposito/publicazione del provvedimento e non dalla sola comunicazione al difensore: dunque, in assenza di notifica, è comunque necessario verificare la data di deposito in segreteria e agire entro i termini lunghi previsti dalle norme processuali
  • L'introduzione di una disciplina sul termine breve non esclude automaticamente l'applicazione del termine lungo salvo espressa previsione normativa contraria; pertanto valutare sempre entrambe le possibili decorrenze temporali
  • Le contestazioni circa l'esistenza dell'obbligazione (es. il credito della Cassa) vanno fatte valere preferibilmente in sede civile o davanti all'ente competente e non costituiscono di per sé motivo idoneo a evitare la tempestiva impugnazione del provvedimento disciplinare
  • Irregolarità procedurali e difetti di notifica sono censure fondate solo se tempestivamente proposte entro i termini di impugnazione; la mancata tempestiva impugnazione comporta inammissibilità
  • Quando si impugna una decisione di organi regolatori o disciplinari, è fondamentale documentare e produrre evidenze sulla data di deposito/publicazione e sulle modalità di comunicazione per dimostrare la tempestività dell'impugnazione
  • Se sussistono dubbi sulla correttezza della decorrenza del termine o sulla rilevanza della pubblicazione, considerare la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite solo quando emergono questioni giuridiche di particolare importanza o contrasto giurisprudenziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.