Cassazione Penale, Sentenza n. 40111/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Enna il 01/06/2017 (irrevocabile il 13/09/2019) per i reati di cui agli artt. 632, 635, secondo comma, n. 5 e 633 c.p., commessi nell'ottobre 2010. La ricorrente ha indicato come prova nuova la deposizione, resa in sede di indagini difensive il 30/07/2020, del fratello Ignazio Chiarenza, il quale ha dichiarato di aver eseguito con un trattore i lavori sul terreno contestato e di essere stato in possesso del fondo, circostanza che, se vera, escluderebbe la responsabilita' penale di Italia Chiarenza. In sede di reclamo la Corte territoriale, pur avendo inizialmente ritenuto superato il vaglio di ammissibilita', ha poi dichiarato inammissibile il ricorso perche' la presunta prova nuova, anche se assunta, era astrattamente inidonea a ribaltare il quadro probatorio definitivo, fondato sulle concordi deposizioni della parte civile e del teste Egidio Messina, nonche' su altri elementi (foto, sopralluoghi dei carabinieri). La ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali e vizio di motivazione per non avere la Corte esaminato il teste e per avere sovvertito la propria valutazione di ammissibilita', chiedendo che la dichiarazione del fratello fosse valutata alla stregua delle regole sulle dichiarazioni autoaccusatorie e dei criteri per la prova nuova ex art. 630 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo esaustiva e logica la motivazione della Corte territoriale secondo cui la deposizione indicata come prova nuova e' astrattamente inidonea a mettere in discussione il solido compendio probatorio gia' valutato nel giudizio definitivo (convergenza delle dichiarazioni della parte civile e del teste Messina, nonche' altri elementi probatori). La Cassazione ha ricordato il proprio limite di sindacato che attiene alla coerenza strutturale della motivazione e non alla riconsiderazione effettuale dei fatti. Conseguentemente la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese liquidate per la parte civile (euro 3.686 oltre accessori, da versare allo Stato in ragione del patrocinio a spese dello Stato). Non e' stata disposta la riapertura del processo o la revisione della condanna originaria.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., lett. c)
Norma richiamata per definire la "prova nuova": la Corte ha valutato se la deposizione indicata potesse, da sola o con altre, essere idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza; ha ritenuto che la prova proposta fosse astrattamente inidonea a tale scopo
art. 631 cod. proc. pen.
Richiamata in seno alle regole procedurali sulla revisione; la decisione impugnata e' stata analizzata alla luce delle previsioni sul procedimento di revisione
art. 634 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella requisitoria del Procuratore generale (richiesta di annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 634, comma 2); attiene alle pronunce della Corte di cassazione in materia di revisione e alle possibilita' di annullamento con rinvio
art. 530 cod. proc. pen.
Articolo citato nel ricorso come presidio di illegittimita' del provvedimento impugnato; nel testo della sentenza non emerge un'applicazione specifica oltre la citazione nel motivo
art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c) ed e)
Richiamati come criteri di censura ai fini del ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di diritto): la ricorrente deduceva violazioni di tali disposizioni relative al contenuto della motivazione e alla fondatezza delle controdeduzioni
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata esplicitamente nella motivazione della Corte territoriale: le dichiarazioni autoaccusatorie o liberatorie devono essere valutate unitamente ad altri elementi di riscontro per verificarne l'attendibilita'; la Corte ha ritenuto che tale valutazione non desse sufficiente elemento di novita' capace di ribaltare il giudizio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e sulle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- Perche' una prova sia considerata "nuova" ai fini della revisione deve essere idonea, da sola o unitamente alle prove gia' acquisite, a mettere in discussione in modo concreto il giudizio di colpevolezza; la mera incompatibilita' apparente o una dichiarazione isolata non basta
- Le dichiarazioni autoaccusatorie o liberatorie (art. 192, comma 3 c.p.p.) richiedono elementi di riscontro: senza riscontri oggettivi la loro efficacia esculpatoria e' limitata
- Il giudice della revisione puo' effettuare una delibazione sommaria degli elementi proposti per verificare l'astratta idoneita' della prova nuova; se tale delibazione mostra che la prova e' astrattamente inidonea, il procedimento di revisione puo' essere dichiarato inammissibile senza riaprire il dibattimento
- La Corte di cassazione esercita un sindacato sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione, ma non puo' sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto; cio' limita le possibilita' di ottenere l'annullamento per semplice dissenso sulle valutazioni probatorie
- Se il ricorso e' ritenuto infondato o inammissibile il ricorrente puo' essere condannato alle spese del grado e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); va valutato il rischio economico prima di insistere in procedure di revisione quando la prova nuova e' labile
- Se si ritiene di avere nuova prova decisiva e' opportuno produrre sin dall'inizio tutti gli elementi di riscontro (documentale, fotografico, testimoni autonomi) che possano corroborare la nuova dichiarazione, per evitare che essa sia ritenuta isolata e insufficiente
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