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Ordinanza

Ordinanza n. 2495/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Rettorale n. 13567, del 15.7.2025, del Politecnico di -OMISSIS-, di approvazione degli atti della procedura di selezione pubblica per la copertura di 1 posto di Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 Legge 30.12.2010 n. 240, Gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-01 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, bandita dal Politecnico di -OMISSIS-, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale, con Decreto Rettorale n. 18031, del 28.11.2024 (Codice procedura: 2024_PRO_DICA_3); - del verbale I del 4.3.2025 della Commissione giudicatrice del concorso e del relativo Allegato n. 1, che ha omesso di predeterminare i criteri valutativi e ha comunque formulato criteri manifestamente generici e illogici; - del verbale VIII del 10.7.2025 e della Relazione finale allegata della Commissione giudicatrice del concorso; specificatamente, dell'Allegato n. 1 alla Relazione finale recante la tabella di attribuzione dei punteggi e giudizi collegiali complessivi, nonché, dell'Allegato n. 2, recante la graduatoria, che individua come vincitore il Prof. -OMISSIS- (82) e come 2° graduato il Prof. -OMISSIS- (72); - in ogni caso, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice (Verbale II del 18.3.2025, Verbale III del 26.3.2025, Verbale IV del 9.4.2025, Verbale V del 14.5.2025, Verbale VI del 19.6.2025, Verbale VII del 01.07.2025); - del Decreto Rettorale n. 881, del 14.1.2025 (prot. n. 8041- Pos. VII/1) concernente la nomina della Commissione giudicatrice; - in ogni caso, per quanto occorrer possa, del bando (Decreto Rettorale n. 18031 del 28.11.2024 - codice procedura: 2024_PRO_DICA_3) e del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori ordinari e associati (D.R. n. 701/AG del 02.03.2012 da ultimo modificato con D.R. n. 6571 del 09.06.2023), nella parte in cui non recepiscono in modo espresso i criteri e gli standard di cui al DM. 344/2011 ovvero al D.M. n. 120/2016; nonché, per quanto ancora incogniti: - della delibera del Consiglio di Dipartimento recante la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e del relativo verbale di seduta (ad oggi incogniti); - della delibera del Consiglio di amministrazione del Politecnico di -OMISSIS- recante l'approvazione della proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e del relativo verbale esteso di seduta (ad oggi incogniti); - del decreto direttoriale di nomina del Prof. -OMISSIS- a Professore ordinario (ad oggi incognito); - del contratto stipulato tra il Politecnico di -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS- (ad oggi incognito); - degli atti relativi alla presa di servizio del Prof. -OMISSIS- (ad oggi incogniti); - di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente principale il 21/11/2025, per l’annullamento: - della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di -OMISSIS- recante la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e del relativo verbale di seduta del 10.9.2025, come conosciuti a seguito di accesso in data 13.10.2025; - della delibera del Consiglio di amministrazione del Politecnico di -OMISSIS- recante l’approvazione della proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e del relativo verbale esteso di seduta del 29.9.2025, come conosciuti a seguito di accesso in data 13.10.2025; - del decreto direttoriale di nomina del Prof. -OMISSIS- a Professore ordinario (ad oggi incognito e ove adottato); - del contratto stipulato tra il Politecnico di -OMISSIS- e il Prof. -OMISSIS- (ad oggi incognito); - degli atti relativi alla presa di servizio del Prof. -OMISSIS- (ad oggi incogniti); - di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto; C) e, per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal controinteressato -OMISSIS- il 10\12\2025, per l'annullamento: - del decreto rettorale n. 13567 del 15.7.2025 (prot. 174190 Pos. VII/1), limitatamente alla posizione del prof. -OMISSIS-; - del verbale n. 1 del 4.03.2025; n. 2 del 18.03.2025; n. 3 del 26.03.2025, n. 4 del 9.04.2025; n. 5 del 14.05.2025; n. 6 del 19.06.2025; n. 7 del 01.07.2025 e della Relazione finale, nella sola parte in cui assegna al prof. -OMISSIS- un punteggio e la seconda posizione e in particolare gli Allegati 1 e 2, contenenti i punteggi e i giudizi e la graduatoria, e tutti gli atti impugnati nella parte riferita al ricorrente principale e, particolare, nella parte in cui in cui prevedono l’ammissione del ricorrente al concorso e comunque non ne prevedono l’esclusione; D) e, per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti depositati dal ricorrente principale il 13\01\2026, per l’annullamento: - del Decreto Rettorale n. 881 del 14.1.2025 (prot. n. 8041- Pos.VII/1) del Politecnico di -OMISSIS- recante la nomina della Commissione giudicatrice nella parte in cui è nominato il Prof. -OMISSIS-; - del verbale n. II del 18.03.2025 della Commissione giudicatrice (Codice procedura: 2024_PRO_DICA_3) nella parte in cui il Prof. -OMISSIS- ha dichiarato che “non sussistono le cause di astensione di cui agli art. 51 e 52 del c.p.c.”; nonché, in via derivata: - di tutti i provvedimenti conseguenti e successivi, già impugnati con il ricorso principale e i primi motivi aggiunti e, specificatamente: - del Decreto Rettorale n. 13567 del 15.7.2025 (prot. 174190 Pos. VII/1) del Politecnico di -OMISSIS-, che ha illegittimamente approvato gli atti della procedura di Selezione pubblica per la copertura di 1 posto di Professore Ordinario ai sensi dell’art. 18 Legge 30.12.2010 n. 240, Gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-01 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, bandita dal Politecnico di -OMISSIS-, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e ambientale con Decreto Rettorale n. 18031 del 28.11.2024 (Codice procedura: 2024_PRO_DICA_3); - del verbale I del 4.03.2025 della Commissione giudicatrice del concorso e del relativo Allegato n. 1, che ha omesso di predeterminare i criteri valutativi e ha comunque formulato criteri manifestamente generici e illogici; - del verbale VIII del 10.07.2025 e della Relazione finale allegata della Commissione giudicatrice del concorso, recante punteggi e giudizi illegittimi, sottostimando il Prof. -OMISSIS- e sopravvalutando il Prof. -OMISSIS-; specificatamente dell’Allegato n. 1 alla Relazione finale recante la tabella di attribuzione dei punteggi e i giudizi collegiali complessivi nonché dell’Allegato n. 2 recante la graduatoria, che individua come vincitore il Prof. -OMISSIS- (82) e come 2° il Prof. -OMISSIS- (72); - in ogni caso di tutti i verbali della Commissione giudicatrice (Verbale II 18.03.2025, Verbale III 26.03.2025, Verbale IV 9.04.2025, Verbale V 14.05.2025, Verbale VI 19.06.2025, Verbale VII 01.07.2025); - della delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di -OMISSIS- recante la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e del relativo verbale di seduta del 10.09.2025, come conosciuti a seguito di accesso in data 13.10.2025; - della delibera del Consiglio di amministrazione del Politecnico di -OMISSIS- recante l’approvazione della proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e del relativo verbale esteso di seduta del 29.09.2025, come conosciuti a seguito di accesso in data 13.10.2025; - di ogni altro atto connesso e correlato, conosciuto e non conosciuto. - degli eventuali atti relativi alla presa di servizio del Prof. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202503689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, inclusi l’approvazione degli atti, i verbali della commissione, la graduatoria e gli atti di chiamata del candidato risultato vincitore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito a sé sfavorevole della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, deducendo, tra l’altro, l’illegittima nomina della commissione giudicatrice e la violazione dell’obbligo di astensione. In particolare, ha allegato e documentato che uno dei commissari era stato nominato dal candidato risultato vincitore quale consulente tecnico di parte in un procedimento penale nel quale quest’ultimo era imputato. Secondo il ricorrente, tale rapporto professionale ed economico, riferito a un giudizio non ancora concluso, avrebbe imposto l’astensione del commissario e avrebbe reso illegittima la relativa dichiarazione di insussistenza delle cause di astensione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. Sono stati inoltre dedotti vizi riguardanti la predeterminazione dei criteri valutativi, ritenuti omessi, generici e illogici, nonché l’erronea attribuzione dei punteggi e dei giudizi collegiali, con sottostima del ricorrente e sopravvalutazione del vincitore. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando gli atti nella parte relativa all’ammissione e alla posizione del ricorrente principale. L’ordinanza esamina specificamente, in questa fase, la questione dell’eventuale rapporto professionale ed economico tra commissario e candidato vincitore.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire documentati chiarimenti sulla questione dell’astensione del commissario, ha disposto incombenti istruttori. Ha onerato il Politecnico di chiarire quali elementi fossero in suo possesso e avessero indotto l’Ateneo a escludere, dal momento del bando, la sussistenza di rapporti di credito o debito tra il candidato vincitore e il commissario. Ha inoltre onerato il controinteressato di fornire chiarimenti sul giudizio penale nel quale era stata prestata la consulenza tecnica di parte, con particolare riguardo allo stato del procedimento indicato negli atti. Le parti devono depositare la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, secondo le modalità del processo amministrativo telematico. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026; ogni ulteriore statuizione, comprese le spese di lite, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240

    Disciplina la procedura selettiva per la copertura del posto di professore ordinario oggetto della controversia.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    non sussistono le cause di astensione di cui agli art. 51 e 52 del c.p.c.

    Sono richiamati con riguardo alla dichiarazione dei commissari sull’insussistenza delle cause di astensione; il TAR deve acquisire elementi per valutare se il rapporto professionale tra commissario e candidato imponesse l’astensione.

  • artt. 65 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per l’acquisizione degli elementi istruttori ritenuti necessari alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando sia contestata l’imparzialità di un componente di una commissione giudicatrice per l’esistenza di un rapporto professionale con un candidato, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per accertare natura, attualità e rilevanza del rapporto, nonché l’eventuale sussistenza di rapporti di credito o debito idonei a imporre l’astensione.
  • In presenza di una contestazione documentata sull’obbligo di astensione di un commissario, l’amministrazione deve chiarire gli elementi istruttori e conoscitivi posti a fondamento della propria valutazione circa l’insussistenza delle cause di astensione; il giudice può richiedere tali chiarimenti prima di decidere il merito.
  • La necessità di acquisire documentazione sul rapporto tra commissario e candidato e sul procedimento nel quale il rapporto professionale si è manifestato giustifica il rinvio della decisione di merito e la riserva di ogni ulteriore statuizione, comprese le spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione esaminatrice
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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