L.R. Abruzzo 100/2000
Istituzione della Commissione regionale di bioetica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Abruzzo la Commissione regionale di bioetica, ne definisce compiti consultivi e propositivi, composizione, funzionamento e gettoni di presenza. Disciplina inoltre i rimborsi di trasferta e copre gli oneri per l’esercizio 2000, con finanziamento a regime sui relativi capitoli di bilancio regionali.
Istituzione della Commissione regionale di bioetica in Abruzzo
Istituzione della Commissione regionale di bioetica
La legge istituisce nella Regione Abruzzo la Commissione regionale di bioetica, organismo volto all’approfondimento e alla diffusione delle tematiche etiche connesse alla tutela della salute pubblica, al progresso delle scienze mediche e biologiche e all’esercizio della pratica sanitaria e della ricerca biomedica.
Ambito di competenza
La Commissione opera su un ampio spettro di questioni bioetiche, anche con riflessi deontologici, giuridici ed etici. Tra le materie considerate rientrano, in particolare, ingegneria e manipolazione genetica e cellulare, biotecnologie animali e vegetali, biodiversità e germoplasma, riproduzione medicalmente assistita, donazione di organi e trapianti, accanimento terapeutico ed eutanasia, gestione dei dati sull’identità generale e biologica, sperimentazione dei farmaci, aborto, tossicodipendenze e alcolismo, riabilitazione dei soggetti con handicap e degli anziani, istanze etiche in psichiatria, nonché il rapporto tra bioetica, economia e salute.
Finalità e funzioni consultive
Alla Commissione sono attribuite funzioni di promozione della cultura bioetica sul territorio regionale, raccordo tra i comitati etici locali e con il Comitato nazionale per la bioetica, raccolta di dati sul territorio, consulenza per Giunta e Consiglio regionale su richiesta, attività consultiva a favore della pratica sanitaria e della ricerca biomedica, nonché formulazione di proposte legislative e amministrative nelle materie di competenza.
Attività operative
Per il perseguimento delle proprie finalità la Commissione:
- elabora strategie per la diffusione delle tematiche bioetiche mediante corsi di formazione per i comitati etici locali, formazione permanente per operatori sanitari e associazioni di volontariato sanitario, seminari e conferenze;
- coordina i comitati etici locali, favorendo scambio di esperienze e iniziative comuni;
- svolge indagini e raccoglie dati nel territorio regionale;
- esprime pareri consultivi su singoli provvedimenti legislativi o amministrativi e sulle iniziative regionali in materia sanitaria, quando interpellata;
- collabora alla programmazione sanitaria regionale e alla allocazione delle risorse;
- fornisce agli operatori sanitari e scientifici un quadro di riferimento etico e deontologico per orientarne l’azione professionale;
- controlla la qualità del servizio sanitario regionale, con particolare attenzione all’umanizzazione della medicina;
- informa l’utenza del servizio sanitario regionale sugli indirizzi adottati dalle strutture sanitarie in ordine ai trattamenti e alle cure mediche;
- elabora proposte per l’attività legislativa e amministrativa regionale in campo sanitario e di ricerca;
- riferisce al Consiglio regionale al termine dei lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque con cadenza annuale.
Composizione
La Commissione è composta stabilmente da:
- due docenti/esperti di bioetica;
- due docenti/esperti, uno in sociologia e uno in scienze giuridiche;
- uno psicologo;
- un teologo;
- un biologo;
- un medico legale;
- un medico di medicina generale;
- un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini dei Medici;
- un rappresentante nominato dalla competente gerarchia ecclesiastica;
- l’Assessore regionale alla sanità o un suo delegato.
In relazione alle materie trattate, il Presidente può integrare la Commissione con:
- un magistrato del Tribunale per i minorenni;
- il Difensore civico della Regione Abruzzo;
- un veterinario;
- un medico specialista nella materia oggetto di discussione.
Funzionamento, presidenza e deliberazioni
Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto dalla Commissione tra i propri membri nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti. L’organizzazione e il funzionamento sono curati dalla Giunta regionale, che nomina un dirigente regionale con funzioni di segretario; i servizi di segreteria sono assicurati dal Dipartimento per i servizi sanitari e dai servizi sociali della Giunta.
La Commissione adotta un regolamento interno da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale. L’ordine dei lavori e le convocazioni spettano al Presidente, che può costituire gruppi di studio. La Commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Compensi, rimborsi e limiti di attività
Al Presidente spetta un gettone di presenza di lire 100.000 per ogni giornata di seduta, al lordo delle trattenute di legge; agli altri componenti, compresi gli eventuali esperti, spetta un gettone di lire 60.000. Il segretario non percepisce gettone di presenza. Ai fini del compenso, sono considerate sedute anche quelle dei gruppi di studio. Le sedute complessive non possono superare 50 per anno solare, includendo anche le riunioni dei gruppi di studio.
I compensi sono aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo. Ai componenti residenti ad almeno 10 km e in un Comune diverso da quello della seduta spetta, per la partecipazione o per missioni autorizzate dal Presidente oltre tale distanza, il trattamento economico di trasferta previsto per la più alta fascia funzionale del personale regionale, con rimborso di viaggio, vitto e alloggio.
Oneri finanziari
Le spese di funzionamento e attività della Commissione sono quantificate annualmente in lire 120.000.000. Per l’esercizio 2000 si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 11425 del bilancio regionale; per gli esercizi successivi si fa fronte con i fondi del pertinente capitolo del bilancio regionale.
Regime transitorio e insediamento
La prima riunione di insediamento è convocata dal Difensore civico entro trenta giorni dalla nomina dei componenti e da lui presieduta ai fini della designazione del Presidente della Commissione.
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