Ordinanza n. 1852/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso del 26 marzo 2026 agli atti relativi a sei interventi delle forze dell’ordine e agli atti istruttori concernenti il Protocollo di legalità, richiesti per difendersi nel giudizio contro la sospensione per trenta giorni delle licenze della discoteca
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di discoteca)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la sospensione, disposta il 5 marzo 2026 ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. per trenta giorni e motivata con il richiamo a sei episodi verificatisi tra il 22 ottobre 2023 e il 22 febbraio 2026. Con istanza di accesso del 18 marzo 2026 aveva chiesto la documentazione relativa agli interventi e al Protocollo di legalità per verificare i fatti posti a fondamento della sospensione e predisporre la difesa. La Questura, con nota del 26 marzo, aveva negato in parte l’accesso richiamando l’art. 357 c.p.p. e la natura interna delle annotazioni di polizia giudiziaria, trasmettendo soltanto un mattinale. Nell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., la società ha dedotto: l’integrazione postuma della motivazione mediante il richiamo all’art. 329 c.p.p. formulato per la prima volta dalla difesa erariale; l’inidoneità dell’art. 357 c.p.p. a fondare automaticamente il segreto per tutte le annotazioni e l’omessa verifica della natura e segretezza dei singoli atti; la contraddittorietà derivante dall’avvenuta ostensione del mattinale; l’omessa distinzione tra documenti accessibili e non accessibili e la mancata valutazione dell’accesso parziale. Il Ministero ha opposto che il riferimento all’art. 329 c.p.p. precisasse soltanto le ragioni del diniego, che i fatti avessero dato luogo a un procedimento penale pendente e che la richiesta fosse generica o già soddisfatta per gli atti ostensibili.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. nei limiti indicati in motivazione, annullando il diniego parziale e ordinando alla Questura di esibire entro venti giorni la documentazione richiesta, salva l’adozione entro lo stesso termine di un nuovo provvedimento fondato su ragioni ostative concrete, effettive e specifiche. La richiesta non era generica: individuava gli interventi per data e indicava gli atti relativi al Protocollo di legalità; inoltre, i documenti erano collegati ai fatti richiamati nel provvedimento di sospensione e potenzialmente utilizzabili per la difesa. Il giudice non ha sindacato la rilevanza dei documenti nel giudizio principale, ma la loro potenziale utilizzabilità difensiva. Ha ritenuto che il richiamo agli artt. 357 e 329 c.p.p. non giustificasse l’esclusione indiscriminata dell’intera documentazione: la pendenza di un procedimento penale o la trasmissione di atti all’autorità giudiziaria non rende automaticamente segreti gli atti formati nell’esercizio di funzioni amministrative. La Questura avrebbe dovuto individuare i singoli documenti, distinguere gli atti amministrativi dagli eventuali atti d’indagine e verificare per ciascuno la sussistenza e l’attualità del segreto o di altre cause ostative; avrebbe inoltre dovuto valutare l’ostensione parziale, con oscuramento delle sole parti riservate. La mancata analisi individuale integra difetto di istruttoria. L’ordine lascia quindi salva una nuova valutazione amministrativa, purché puntualmente motivata. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese della fase, liquidate in euro 500, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
In definitiva, l’istanza proposta in pendenza di giudizio ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. va accolta con conseguente annullamento del diniego all’accesso del 26 marzo 2026 e ordine alla Questura di esibire la documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, fatta salva, entro lo stesso termine, l’adozione da parte della stessa Amministrazione di un provvedimento che espliciti eventuali concrete, effettive e specifiche ragioni ostative all’accesso, in conformità ai principi sopra esposti.
L’istanza di accesso proposta in pendenza del giudizio principale può essere accolta con annullamento del diniego e ordine di ostensione, ferma la possibilità per l’amministrazione di adottare tempestivamente un nuovo provvedimento che individui e motivi specifiche ragioni ostative.
art. 22, comma 1, lettera b), l. 241/1990
Trattandosi, più nel dettaglio, di accesso difensivo, è opportuno rammentare come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 contempli una clausola derogatoria del regime di inaccessibilità con riferimento all’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti oggetto di accesso «sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8645; T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 aprile 2025, n. 517).
L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; nell’accesso difensivo è inoltre richiesta la necessità della loro conoscenza per curare o difendere interessi giuridici.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Trattandosi, più nel dettaglio, di accesso difensivo, è opportuno rammentare come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 contempli una clausola derogatoria del regime di inaccessibilità con riferimento all’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti oggetto di accesso «sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2023, n. 8645; T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 aprile 2025, n. 517).
Il regime di inaccessibilità cede quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici; per i documenti ordinari è richiesta la necessità, mentre per dati sensibili o giudiziari opera il più rigoroso requisito della stretta indispensabilità.
art. 357 c.p.p.
Quanto al limite opposto dalla Questura, l’art. 357 cod. proc. pen. disciplina la documentazione dell’attività della polizia giudiziaria, ma il suo richiamo non dimostra che ciascuno degli atti richiesti sia coperto dal segreto istruttorio previsto dall’art. 329 cod. proc. pen.
La disciplina della documentazione dell’attività di polizia giudiziaria non determina, di per sé, la segretezza di tutti gli atti richiesti: occorre verificare la natura e il regime di ciascun documento.
art. 329, comma 1, c.p.p.
Gli atti formati nell’esercizio di funzioni amministrative non diventano segreti per il solo fatto che i medesimi episodi abbiano dato luogo a una notizia di reato o che gli atti siano stati trasmessi all’autorità giudiziaria (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 517/2025, cit.; Sez. III, 1 ottobre 2024, n. 2286).
Il segreto investigativo riguarda gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria alle condizioni previste dalla norma. La notizia di reato, la pendenza di un procedimento penale o la trasmissione all’autorità giudiziaria non rendono automaticamente segreti gli atti amministrativi; la causa ostativa va verificata in concreto per ciascun documento.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo, il nesso di strumentalità è soddisfatto quando la documentazione richiesta è collegata ai fatti posti a fondamento dell’atto impugnato ed è potenzialmente utilizzabile per la difesa; l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare il sindacato sulla ricevibilità, ammissibilità o rilevanza dei documenti nel giudizio principale.
- La pendenza di un procedimento penale, la qualificazione dei fatti come reato o la trasmissione di documenti all’autorità giudiziaria non comportano automaticamente la sottrazione all’accesso di tutta la documentazione relativa agli episodi. Il segreto investigativo va verificato con riguardo alla natura del singolo atto e alle condizioni e ai limiti temporali previsti dall’art. 329 c.p.p.
- Nel decidere una richiesta di accesso a documenti connessi a interventi di polizia, l’amministrazione deve individuare analiticamente i documenti, distinguere quelli formati nell’esercizio di funzioni amministrative dagli eventuali atti d’indagine e motivare per ciascuno l’esistenza e l’attualità di una specifica causa ostativa; non è legittimo un diniego indistinto fondato sul solo richiamo alle norme che disciplinano la documentazione di polizia giudiziaria.
- Quando esigenze di riservatezza o di tutela delle indagini riguardano solo singole informazioni o parti dei documenti, l’amministrazione deve valutare modalità selettive di ostensione, compreso l’oscuramento delle sole parti riservate, consentendo l’esame e l’estrazione di copia per quanto non coperto da concrete cause ostative.
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