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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9861/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna ai sensi di mandato d\'arresto europeo per i reati di associazione per delinquere e rapina: il ricorrente, per tramite del difensore, deduce violazione degli artt. 2, 16 e 17 della legge n. 69/2005 e degli artt. 5 e 6 della CEDU per omessa verifica dei "gravi indizi di colpevolezza" e per mancata valutazione degli atti posti a fondamento del mandato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che, per effetto del d.lgs. 2/2/2021 n.10, non sussiste più l\'obbligo di indicare o di allegare una relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza nel mandato d\'arresto europeo; il mandato richiede solo una descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione). Di conseguenza la Corte di appello non era tenuta a verificare il piano indiziario nei confronti del consegnando. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005 n. 69 (istituzione del mandato d\'arresto europeo)

    riferimenti agli artt. 6, 16, 17 e art. 19, comma 1, lett. b) richiamati nel testo della sentenza

    La Corte interpreta la legge alla luce delle modifiche legislative: il mandato deve contenere una descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) ma non richiede più la relazione sulle fonti di prova e sugli indizi di colpevolezza; la mancata indicazione di "gravi indizi" non costituisce motivo legittimo di rifiuto alla consegna.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 10

    atto che ha abrogato/modificato i commi 3-6 dell\'art. 6 e il riferimento ai "gravi indizi" nell\'art. 17

    Ha eliminato dall\'impianto normativo l\'obbligo di allegare la relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi, riducendo la verifica giudiziale italiana ai requisiti formali/descrittivi del mandato.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell\'Uomo (C.E.D.U.)

    articoli 5 e 6 evocati dal ricorrente

    La Corte valuta le doglianze relative a garanzie processuali e libertà personale ma ritiene che, alla luce dell\'assetto normativo interno e della giurisprudenza, l\'assenza di allegazione degli indizi non costituisca violazione automatica delle garanzie richiamate nel contesto del controllo sull\'EAW.

  • Legge n. 69/2006 (art. 22, comma 5) citata per gli adempimenti di cancelleria

    art. 22, comma 5, indicato nella sentenza per gli adempimenti di cancelleria

    Ordina gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia sulla consegna; citazione formale per le attività di trasmissione ed esecuzione del provvedimento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari, Rv. 282118) e Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021 (M., Rv. 282253) richiamate nella motivazione

    Precedenti conformi che sostengono l\'assunto secondo cui la mancata indicazione o allegazione dei gravi indizi non legittima il rifiuto della consegna; consolidano il principio di limitazione del controllo italiano al rispetto dei requisiti formali del mandato.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative introdotte con il d.lgs. 2/2/2021 n.10, il controllo italiano sul mandato d\'arresto europeo è essenzialmente formale: il giudice verifica che il mandato contenga la descrizione del fatto (momento, luogo, grado di partecipazione) ma non è tenuto a esaminare il piano indiziario o la documentazione probatoria a fondamento dell\'EAW.
  • La mancata indicazione dei "gravi indizi di colpevolezza" nel mandato non costituisce, di per sé, motivo legittimo di rifiuto della consegna.
  • L\'invocazione di violazioni della CEDU (art. 5 e 6) relativa alla carenza di allegazione degli indizi richiede, per essere accolta, una concreta e attuale lesione di garanzie fondamentali; l\'assenza di allegati probatori non è automaticamente sufficiente.
  • In caso di mandato ben circostanziato quanto a tempo, luogo e partecipazione, la difesa può ottenere miglior risultato concentrandosi su profili di ordine sostanziale o diritti fondamentali non surrogabili dal mero difetto documentale (es. rischio di trattamento inumano, mancanza di garanzie processuali essenziali nello Stato richiedente).
  • Gli avvocati dovrebbero comunque curare che il mandato e i documenti inviati contengano la massima e chiara descrizione possibile dei fatti e, se disponibili, elementi probatori, pur sapendo che la legge italiana non obbliga più all\'allegazione della relazione probatoria.
  • Eventuali impugnazioni devono tener conto della giurisprudenza consolidata: per contestare la consegna è più efficace puntare su elementi che comportino un divieto assoluto di consegna (es. rischio di violazioni dell\'art.3 CEDU) o su vizi formali non sanabili, piuttosto che sulla mancanza di "gravi indizi".

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