Sentenza del 28/02/2023 n. 6058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa per imposte di donazione e imposte ipotecarie e catastali (in misura proporzionale) a seguito dello scioglimento del vincolo di destinazione su due unità immobiliari conferite in trust e della reimmissione dei beni nel patrimonio del disponente. La ricorrente impugnava in Cassazione per tre motivi: (1) nullità della procura conferita dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro; (2) illegittimità della tassazione, sostenendo che non vi era trasferimento di proprietà né arricchimento imponibile in quanto gli immobili erano solo intestati formalmente al trustee e il trasferimento finale aveva natura diversa; (3) carenza di motivazione della sentenza impugnata e illegittimità della cartella, posto che la legittimità dell'avviso di liquidazione era ancora sub iudice. In sostanza la ricorrente sosteneva che lo scioglimento del trust non avrebbe prodotto effetti traslativi imponibili e che la cartella non poteva essere eseguita nelle modalità adottate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito. Sul primo motivo la Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro senza necessità di una delibera motivata quando la convenzione non riserva espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima è indisponibile; la formalità della delibera è necessaria solo nei casi in cui la convenzione riservi la materia all'Avvocatura e l'Agenzia decida di non avvalersene. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la riproposizione, nell'opposizione alla cartella, delle doglianze relative all'avviso di liquidazione, avendo la cartella natura esecutiva e potendo essere censurata soltanto per vizi propri. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata e ha richiamato il principio secondo cui la riscossione frazionata ex art. 68 D.Lgs. 546/1992 è possibile in pendenza di un giudizio di merito non definitivo, essendo la sentenza di merito titolo per la riscossione frazionata. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente alle spese di lite e riconoscimento dell'eventuale contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 1, art. 11, art. 36, art. 68
Art. 68: autorizza la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo a seguito di sentenza di merito non definitiva; art. 11 e 1 richiamati relativamente alla rappresentanza e alla difesa in giudizio dell'ente; art. 36 richiamato nel dibattito sull'indipendenza tra procedimento impositivo e procedimento esecutivo.
Codice di procedura civile (c.p.c.)
art. 83, art. 112, art.125, art.182
Richiamati in relazione ai vizi procedurali, alla motivazione delle decisioni e alla regolarità della procura/mandato processuale.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Prevede la necessità di una delibera motivata e sottoposta agli organi di vigilanza quando l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per materie riservate; la Corte ha precisato che tale delibera è necessaria solo nelle ipotesi in cui la convenzione riserva espressamente la difesa all'Avvocatura.
D.L. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016)
Stabilisce che l'ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro selezionati secondo criteri generali oppure di propri dipendenti delegati; la norma è stata interpretata alla luce di interventi successivi e giurisprudenza per chiarire quando sia necessaria la delibera.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (interpretazione autentica)
Chiarisce che l'art. 43 R.D. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui la convenzione riserva la materia all'Avvocatura e questa sia disponibile; quindi la delibera è necessaria solo in quelle ipotesi.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati come limiti e criteri di scelta degli avvocati del libero foro cui l'ente può ricorrere.
D.L. n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006) e T.U. n. 131/1986
art. 47 del D.L. 262/2006; art. 27, commi 1 e 2 del T.U. 131/1986
Citate dalla ricorrente per contestare la tassazione degli atti senza trasferimento materiale; la Corte non ha accolto la deduzione nel giudizio di opposizione alla cartella.
Giurisprudenza richiamata
Cass. S.U. sent. n. 31241/2019 e Cass. S.U. n. 30008/2019
Sezioni Unite hanno chiarito i poteri di rappresentanza dell'Agenzia e le condizioni in cui può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro; tali principi sono stati applicati per valutare la validità della costituzione dell'Agenzia con avvocato del libero foro.
Massime di principio
- La cartella esattoriale derivante da un ruolo formato a seguito di una sentenza di merito non definitiva può essere soggetta a riscossione frazionata ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/1992; quindi l'esistenza di un giudizio di legittimità pendente sull'avviso di liquidazione non impedisce automaticamente l'esecuzione frazionata se vi è una sentenza di merito favorevole all'Ufficio.
- Le eccezioni attinenti al merito dell'avviso di liquidazione non possono essere integralmente riproposte nell'opposizione alla cartella quando la cartella stessa è impugnata: l'opposizione alla cartella è ammessa solo per i vizi propri dell'atto esattoriale e non per riesaminare ex novo tutte le questioni già decise o pendenti nel processo relativo all'avviso.
- L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro senza la formale delibera motivata quando la convenzione non riserva espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima è indisponibile; la delibera motivata è necessaria solo se la convenzione riserva la materia all'Avvocatura e l'Agenzia dissente dall'avvalersene.
- Nelle controversie fiscali su trust e trasferimenti fiduciari, per contrastare una pretesa tributaria il contribuente deve dimostrare in modo rigoroso l'assenza di effetti traslativi e la mancanza di arricchimento imponibile (ad esempio provando la natura meramente fiduciaria e l'assenza di disponibilità effettiva del disponente); altrimenti l'Amministrazione può ritenere sussistente una base imponibile e procedere alla riscossione.
- In casi analoghi è importante distinguere fra: (a) il giudizio sul merito dell'avviso di liquidazione (imposte dovute) e (b) i vizi formali della cartella di pagamento. Per massimizzare la tutela, il contribuente dovrebbe proporre tempestivamente i mezzi processuali appropriati contro ciascun titolo (avviso, ruolo, cartella) e non confondere le impugnazioni.
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