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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa per imposte di donazione e imposte ipotecarie e catastali (in misura proporzionale) a seguito dello scioglimento del vincolo di destinazione su due unità immobiliari conferite in trust e della reimmissione dei beni nel patrimonio del disponente. La ricorrente impugnava in Cassazione per tre motivi: (1) nullità della procura conferita dall'Agenzia ad un avvocato del libero foro; (2) illegittimità della tassazione, sostenendo che non vi era trasferimento di proprietà né arricchimento imponibile in quanto gli immobili erano solo intestati formalmente al trustee e il trasferimento finale aveva natura diversa; (3) carenza di motivazione della sentenza impugnata e illegittimità della cartella, posto che la legittimità dell'avviso di liquidazione era ancora sub iudice. In sostanza la ricorrente sosteneva che lo scioglimento del trust non avrebbe prodotto effetti traslativi imponibili e che la cartella non poteva essere eseguita nelle modalità adottate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di merito. Sul primo motivo la Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro senza necessità di una delibera motivata quando la convenzione non riserva espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima è indisponibile; la formalità della delibera è necessaria solo nei casi in cui la convenzione riservi la materia all'Avvocatura e l'Agenzia decida di non avvalersene. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la riproposizione, nell'opposizione alla cartella, delle doglianze relative all'avviso di liquidazione, avendo la cartella natura esecutiva e potendo essere censurata soltanto per vizi propri. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata e ha richiamato il principio secondo cui la riscossione frazionata ex art. 68 D.Lgs. 546/1992 è possibile in pendenza di un giudizio di merito non definitivo, essendo la sentenza di merito titolo per la riscossione frazionata. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente alle spese di lite e riconoscimento dell'eventuale contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 1, art. 11, art. 36, art. 68

    Art. 68: autorizza la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo a seguito di sentenza di merito non definitiva; art. 11 e 1 richiamati relativamente alla rappresentanza e alla difesa in giudizio dell'ente; art. 36 richiamato nel dibattito sull'indipendenza tra procedimento impositivo e procedimento esecutivo.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.)

    art. 83, art. 112, art.125, art.182

    Richiamati in relazione ai vizi procedurali, alla motivazione delle decisioni e alla regolarità della procura/mandato processuale.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Prevede la necessità di una delibera motivata e sottoposta agli organi di vigilanza quando l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per materie riservate; la Corte ha precisato che tale delibera è necessaria solo nelle ipotesi in cui la convenzione riserva espressamente la difesa all'Avvocatura.

  • D.L. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016)

    Stabilisce che l'ente può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro selezionati secondo criteri generali oppure di propri dipendenti delegati; la norma è stata interpretata alla luce di interventi successivi e giurisprudenza per chiarire quando sia necessaria la delibera.

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (interpretazione autentica)

    Chiarisce che l'art. 43 R.D. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui la convenzione riserva la materia all'Avvocatura e questa sia disponibile; quindi la delibera è necessaria solo in quelle ipotesi.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamati come limiti e criteri di scelta degli avvocati del libero foro cui l'ente può ricorrere.

  • D.L. n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006) e T.U. n. 131/1986

    art. 47 del D.L. 262/2006; art. 27, commi 1 e 2 del T.U. 131/1986

    Citate dalla ricorrente per contestare la tassazione degli atti senza trasferimento materiale; la Corte non ha accolto la deduzione nel giudizio di opposizione alla cartella.

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. S.U. sent. n. 31241/2019 e Cass. S.U. n. 30008/2019

    Sezioni Unite hanno chiarito i poteri di rappresentanza dell'Agenzia e le condizioni in cui può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro; tali principi sono stati applicati per valutare la validità della costituzione dell'Agenzia con avvocato del libero foro.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale derivante da un ruolo formato a seguito di una sentenza di merito non definitiva può essere soggetta a riscossione frazionata ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/1992; quindi l'esistenza di un giudizio di legittimità pendente sull'avviso di liquidazione non impedisce automaticamente l'esecuzione frazionata se vi è una sentenza di merito favorevole all'Ufficio.
  • Le eccezioni attinenti al merito dell'avviso di liquidazione non possono essere integralmente riproposte nell'opposizione alla cartella quando la cartella stessa è impugnata: l'opposizione alla cartella è ammessa solo per i vizi propri dell'atto esattoriale e non per riesaminare ex novo tutte le questioni già decise o pendenti nel processo relativo all'avviso.
  • L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro senza la formale delibera motivata quando la convenzione non riserva espressamente la difesa all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima è indisponibile; la delibera motivata è necessaria solo se la convenzione riserva la materia all'Avvocatura e l'Agenzia dissente dall'avvalersene.
  • Nelle controversie fiscali su trust e trasferimenti fiduciari, per contrastare una pretesa tributaria il contribuente deve dimostrare in modo rigoroso l'assenza di effetti traslativi e la mancanza di arricchimento imponibile (ad esempio provando la natura meramente fiduciaria e l'assenza di disponibilità effettiva del disponente); altrimenti l'Amministrazione può ritenere sussistente una base imponibile e procedere alla riscossione.
  • In casi analoghi è importante distinguere fra: (a) il giudizio sul merito dell'avviso di liquidazione (imposte dovute) e (b) i vizi formali della cartella di pagamento. Per massimizzare la tutela, il contribuente dovrebbe proporre tempestivamente i mezzi processuali appropriati contro ciascun titolo (avviso, ruolo, cartella) e non confondere le impugnazioni.

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