Ordinanza n. 101/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario n. 25 del 07.03.2024, pubblicato sul BURM n. 11 del 16.3.2024, concernente in rilascio in favore della Società Cooperativa Sociale “Falcone” dell’accreditamento istituzionale come struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutici-riabilitativi a carattere estensivo ad alta intensità assistenziale SRP2A, per n. 12 posti letto; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi: la nota acquisita al prot. 11195 del 17.1.2023 e successiva integrazione acquisita al protocollo regionale n. 34387 del 6.3.2024, mediante le quali l’OTA ha trasmesso il parere tecnico favorevole circa il possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento, e la nota presupposta prot. 115752 del 5.7.2022 di avvio delle procedure, tutte di contenuto non conosciuto; il verbale di verifica dell’O.T.A. circa la rispondenza della controinteressata ai requisiti generali e specifici per il rilascio dell’accreditamento SRP2A per n. 12 posti letto di cui all’istanza prot. 64218/2020 del 21.4.2020, di contenuto non conosciuto; i pareri tecnici rilasciati dalla A.s.re.m., di estremi e contenuti non conosciuti; la menzionata proposta del Direttore del competente Servizio e del parere favorevole del Direttore generale della Salute di estremi e contenuto non conosciuti; ove occorra, il Decreto commissariale n. 54 del 25.9.2020, concernente autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per SRP2A per 12 posti letto e del connesso parere tecnico rilasciato dai competenti uffici dell'A.s.re.m.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissario ad acta che ha rilasciato a una società cooperativa sociale l'accreditamento istituzionale per una struttura residenziale psichiatrica SRP2A con 12 posti letto, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto commissariale di rilascio dell'accreditamento istituzionale a favore di una società cooperativa sociale, contestando anche gli atti presupposti, tra cui l'avvio del procedimento, il verbale di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, i pareri tecnici dell'A.s.re.m., la proposta del competente Servizio, il parere del Direttore generale della Salute e, ove occorrente, il precedente decreto di autorizzazione all'esercizio. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Presidente del TAR, rilevata l'esigenza organizzativa di individuare i giudizi che richiedano un'effettiva trattazione del merito, ha disposto che le parti costituite dichiarino se permanga l'interesse alla decisione, oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di persistente interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR ha adottato un provvedimento interlocutorio e istruttorio, senza decidere sull'annullamento degli atti impugnati né sui motivi di ricorso. È stato richiesto alle parti costituite di depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sull'eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l'interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi. La decisione è stata giustificata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, smaltire l'arretrato e assicurare la ragionevole durata del processo, anche in applicazione dell'art. 65 c.p.a., dell'art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a. e del principio di cooperazione processuale di cui all'art. 2, comma 2, c.p.a. Ogni decisione sul merito è stata espressamente riservata al Collegio.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori finalizzati ad acquisire dalle parti elementi utili alla trattazione del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'ufficio giudiziario e alla necessità di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Esprime il dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti, utilizzato come fondamento della richiesta di aggiornamento sull'interesse alla decisione e sulle eventuali vicende estintive o improcedibili del giudizio.
Massime di principio
- Nell'ambito dei poteri istruttori e organizzativi del giudizio amministrativo, il giudice può richiedere alle parti costituite di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione di merito e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, senza che tale richiesta costituisca una decisione sulla domanda.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire duplicazioni dell'attività giudiziaria.
- Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo consente di porre a carico delle parti l'onere di fornire tempestivi aggiornamenti sulle vicende sopravvenute incidenti sull'interesse alla decisione e sulla sorte del giudizio.
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