Cassazione Penale, Sentenza n. 20349/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Viscovo era stato rinviato a giudizio e condannato in primo e secondo grado per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) per una denuncia presentata il 29/08/2019 contro l'ex socio Gabriele D'Annunzio, accusato di una tentata truffa connessa a un assegno bancario. Con ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto tre censure principali: (1) errata applicazione dell'art. 368 c.p. perché la condotta denunciata riguarderebbe un illecito non più penale (o comunque non riconducibile a un reato perseguibile), con richiamo alla depenalizzazione/funzione civile dei falsi su assegni non trasferibili; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia (possibile convinzione dell'imputato circa la colpevolezza della persona accusata, contestazione dell'attendibilità di testimoni e della ricostruzione fattuale); (3) vizio motivazionale circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per presunta eterogeneità della precedente condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, in parte, il motivo relativo all'impossibilità di qualificare la denuncia come imputazione di un "reato" ai sensi dell'art. 368 c.p. Le sentenze di merito non hanno delineato compiutamente gli elementi costitutivi del reato di tentata truffa che sarebbe stato falsamente addebitato, né è risultato chiaro chi sarebbe stato il soggetto tratto in inganno. Poiché la calunnia presuppone l'attribuzione di un reato effettivo e le verifiche fattuali necessarie per chiarire la natura dell'atto denunciato non possono essere svolte in sede di legittimità, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per ulteriore istruttoria e nuova decisione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
La calunnia sanziona chi, conoscendo l'innocenza dell'incolpato, lo incolpa di un reato. L'oggetto della falsa incolpazione deve essere un "reato" in senso sostanziale (delitto o contravvenzione), non un fatto che non rientra in alcuna fattispecie penale
artt. 56, 485, 491, 640 cod. pen. (richiamati nel ricorso)
Richiamati nella discussione sulla tipicità e sulla depenalizzazione di alcune fattispecie di falso: la loro menzione serve a sostenere che la condotta denunciata potrebbe non integrare più un illecito penale ma profili civilistici/administrativi
Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 e Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018
Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018
Le Sezioni Unite hanno affermato che la falsificazione di assegni bancari non trasferibili può non integrare più il reato di falso in scrittura privata e avere rilevanza prevalentemente civilistica; ciò è rilevante per stabilire se la fattispecie denunciata costituisce effettivamente un reato penale
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez. 6, n. 10125/1997 e altri precedenti)
Sez. 6, n. 10125 del 20/10/1997; Sez. 6, n. 6092 del 27/04/1983; Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023
Principio consolidato che non integra calunnia la denuncia di fatti che, pur reali, non sono riconducibili ad alcuna norma incriminatrice; è necessario che il fatto denunciato corrisponda in ogni suo estremo a una fattispecie penale
Massime di principio
- Per configurare la calunnia (art. 368 c.p.) è necessario che la falsa imputazione riguardi un reato effettivo (delitto o contravvenzione); la denuncia di un fatto non previsto come reato non integra calunnia anche se fatta con intento di provocare indagini
- Se la condotta denunciata può rientrare in profili civilistici o in illeciti depenalizzati (es. certe falsificazioni di assegni non trasferibili), l'accusa di calunnia rischia di essere infondata e il giudice deve verificare preliminarmente la tipicità penale della fattispecie
- La Corte di legittimità non può svolgere nuovi accertamenti di fatto: qualora manchino elementi fattuali essenziali per qualificare la condotta denunciata come reato, la Cassazione può annullare e rinviare il processo perché le sezioni di merito compiano le necessarie valutazioni istruttorie
- La contestazione dell'elemento soggettivo (convinzione dell'imputato sulla colpevolezza dell'incolpato) è una linea di difesa rilevante; la semplice contestazione motivazionale in Cassazione può portare al rinvio se la decisione di merito non ha adeguatamente valutato le prove
- Sul punto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena: la valutazione richiede esame delle precedenti condanne (omogeneità/eterogeneità) e della condotta processuale; contestazioni di merito su questi aspetti possono giustificare specifici motivi di impugnazione o integrazione probatoria in sede di rinvio
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