L.R. Calabria 4/2010
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: “Norme
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina calabrese per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, incidendo su liste, scheda di voto, candidature, collegamenti e riparto dei seggi, con applicazione immediata dalla pubblicazione. Regola in particolare la composizione delle liste regionali e il meccanismo di attribuzione dei seggi maggioritari, ma riguarda una tornata elettorale ormai remota.
Modifiche alla disciplina elettorale regionale calabrese
Modifiche alla disciplina elettorale regionale calabrese
La legge regionale della Calabria interviene sulla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, che disciplina l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Le modifiche riguardano soprattutto la struttura delle liste, la scheda elettorale, i requisiti di presentazione delle liste provinciali e il riparto dei seggi con criterio maggioritario.
Composizione delle liste e presentazione delle candidature
La disciplina aggiorna la composizione delle liste regionali e provinciali e i relativi collegamenti. In particolare, viene precisato che i consiglieri assegnati alla Regione sono quaranta e che nove di essi sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati delle liste circoscrizionali, sulla base dei voti conseguiti dalle liste regionali; la lista regionale contiene come unica candidatura quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Per le liste provinciali, la legge innalza il requisito minimo di presenza di candidati: il numero delle candidature non può essere inferiore a due terzi. Viene inoltre previsto che non tutte le liste debbano essere sottoscritte dagli elettori: sono esonerate le liste provinciali espressione di almeno un gruppo consiliare o di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto; restano comunque esonerate dalla sottoscrizione le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.
Scheda di voto e modalità di espressione del voto
La votazione per il Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta il contrassegno di ciascuna lista provinciale, con la riga per la preferenza, e, sulla destra, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista. Sono disciplinati anche i casi di collegamento di più liste provinciali alla medesima lista regionale o al medesimo candidato, con collocazione definita anche mediante sorteggio.
L’elettore può:
- votare una lista provinciale tracciando un segno nel relativo rettangolo;
- esprimere una preferenza per uno dei candidati della lista scrivendone il cognome o nome e cognome;
- votare il candidato Presidente anche non collegato alla lista prescelta, segnandone il nome.
Se l’elettore vota solo la lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato. Le caratteristiche grafiche delle schede sono rinviate alle tabelle allegate A e B. Inoltre, in tutta la legge 23 febbraio 1995, n. 43, il riferimento alla parola “capolista” va letto come riferimento al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Collegamento tra liste e riparto dei seggi maggioritari
La legge modifica il meccanismo di assegnazione dei nove seggi maggioritari e degli eventuali seggi in sovrannumero. L’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista dall’Ufficio centrale regionale.
Nel sistema di riparto vengono introdotte regole specifiche:
- se il gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale raggiunge almeno 25 seggi, allo stesso gruppo sono assegnati quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario; i restanti cinque sono ripartiti tra i gruppi non collegati a quella lista regionale;
- se il gruppo collegato raggiunge meno di 25 seggi, allo stesso gruppo sono assegnati tutti e nove i seggi maggioritari;
- se, dopo le verifiche previste dalla normativa statale richiamata, il totale dei seggi conseguiti dai gruppi collegati non raggiunge il 55% dei seggi del Consiglio, viene attribuita una quota aggiuntiva di seggi fino a raggiungere tale soglia, con arrotondamento all’unità inferiore.
La legge chiarisce inoltre che il candidato della lista di cui al numero 2) del procedimento di riparto è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e fa parte del Consiglio regionale. Sono infine escluse alcune disposizioni della legge statale richiamata, tra cui l’articolo 16, comma 3, della legge n. 108 del 1968.
Decorrenza
La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Attualità della disciplina
Il provvedimento non disciplina un istituto di applicazione permanente autonoma, ma modifica regole elettorali riferite a una specifica fase normativa e a consultazioni regionali ormai risalenti. Per l’uso pratico attuale, il testo ha rilievo soprattutto storico-sistematico ed è da considerarsi sostanzialmente superato.
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