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Legge

L.R. Calabria 11/2010

Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori

Normativa regionaleL.R. Calabria 11/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria un Fondo regionale per erogare un contributo una tantum, non tassabile, ai familiari di lavoratori deceduti o gravemente invalidi per incidenti sul lavoro, inclusi gli infortuni in itinere e i casi senza copertura INAIL. I contributi spettano per eventi dal 1° gennaio 2008 e sono regolati con procedura e controlli demandati alla Giunta.

Interventi di solidarietà per familiari di lavoratori deceduti o invalidi per incidenti sul lavoro

Interventi regionali di solidarietà per incidenti sul lavoro

La legge della Regione Calabria istituisce un sostegno economico straordinario a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a seguito di incidenti sul lavoro. La disciplina è finalizzata a garantire un intervento di assistenza sociale, con applicazione limitata al territorio regionale e ai casi espressamente previsti dalla norma.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove interventi di solidarietà per assicurare un sostegno adeguato e tempestivo ai familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché alle persone che abbiano riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% a causa di un incidente sul posto di lavoro. Il beneficio è riconosciuto:

  • per eventi verificatisi sul luogo di lavoro in Calabria;
  • per eventi verificatisi fuori dal territorio calabrese, se riguardano lavoratori residenti in Calabria e se non risultano già ammesse prestazioni analoghe;
  • anche in caso di incidente in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro e viceversa;
  • anche se la vittima non era coperta dalla assicurazione obbligatoria INAIL.

Fondo regionale di solidarietà e natura del contributo

Per realizzare tali finalità è istituito un Fondo regionale di solidarietà, gestito dal Dipartimento regionale competente in materia. Il Fondo serve a erogare un contributo una tantum, non tassabile, a titolo di assistenza sociale. Il contributo:

  • è riconosciuto senza accertamento della responsabilità dell’evento;
  • è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi previsti da altre norme di legge, da assicurazioni o da previdenza;
  • può spettare, oltre che ai casi ordinari di decesso o invalidità, anche alle famiglie dei giovani inseriti in progetti di Servizio Civile, oppure ai giovani stessi in caso di grave infortunio con perdita della capacità lavorativa al 100%.

Beneficiari

I beneficiari sono individuati in relazione all’esito dell’evento lesivo. In caso di invalidità permanente totale, il contributo spetta al lavoratore autonomo o subordinato che abbia perso il 100% della capacità lavorativa. In caso di decesso, il contributo spetta a:

  • coniuge;
  • figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati;
  • in mancanza dei precedenti, fratelli e sorelle minori di età o fiscalmente a carico.

Per il calcolo del beneficio, la disciplina considera la composizione del nucleo familiare e la presenza di figli minori.

Misura del contributo

L’importo del contributo varia in base ai beneficiari e alla situazione familiare:

  • lavoratore autonomo o subordinato con invalidità totale: euro 20.000,00;
  • coniuge senza figli: euro 20.000,00;
  • coniuge con un figlio: euro 22.000,00;
  • coniuge con due figli: euro 23.500,00;
  • coniuge con tre o più figli: euro 25.000,00;
  • un figlio, in mancanza di coniuge: euro 22.000,00;
  • due figli, in mancanza di coniuge: euro 23.500,00;
  • tre o più figli, in mancanza di coniuge: euro 25.000,00;
  • fratelli e sorelle minori di età e fiscalmente a carico, in mancanza degli altri aventi diritto: euro 20.000,00.

Se il coniuge, o in assenza il convivente, è anche genitore superstite dei figli minori, il contributo è corrisposto interamente a suo favore; negli altri casi è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto. Gli importi sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Procedura di erogazione e termini

Il contributo è disposto con decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il termine può essere sospeso per ulteriori 60 giorni se viene richiesta documentazione integrativa.

Regolamento attuativo, controlli e recupero delle somme

La Giunta regionale deve emanare un regolamento, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, per disciplinare:

  • modalità di presentazione della domanda;
  • istruttoria;
  • controlli sulle dichiarazioni rese.

Il regolamento deve anche definire il recupero del contributo già erogato qualora emerga successivamente:

  • la mancanza dei requisiti del beneficiario;
  • il mancato riconoscimento, da parte dell’INAIL, della condizione di lavoratore che ha subito perdita della capacità lavorativa al 100% per incidente sul lavoro.

Per la verifica dei requisiti, la Giunta promuove un protocollo d’intesa con ASP, INPS, INAIL, Direzione regionale del lavoro, IPSEMA e Agenzia delle entrate.

Regime temporale di applicazione

I contributi previsti dalla legge sono riconosciuti per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2008. La disciplina, quindi, ha efficacia retroattiva limitata a tale data per i casi rientranti nei presupposti di legge.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio finanziario 2010 gli oneri sono quantificati in euro 200.000,00 e coperti con le risorse dell’U.P.B. 6.2.01.06 del bilancio 2010. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio e alla legge finanziaria di accompagnamento, tramite apposito capitolo denominato «Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti gravi o mortali sul luogo di lavoro».

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