L.R. Calabria 11/2010
Interventi regionali di solidarietà a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria un Fondo regionale per erogare un contributo una tantum, non tassabile, ai familiari di lavoratori deceduti o gravemente invalidi per incidenti sul lavoro, inclusi gli infortuni in itinere e i casi senza copertura INAIL. I contributi spettano per eventi dal 1° gennaio 2008 e sono regolati con procedura e controlli demandati alla Giunta.
Interventi di solidarietà per familiari di lavoratori deceduti o invalidi per incidenti sul lavoro
Interventi regionali di solidarietà per incidenti sul lavoro
La legge della Regione Calabria istituisce un sostegno economico straordinario a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a seguito di incidenti sul lavoro. La disciplina è finalizzata a garantire un intervento di assistenza sociale, con applicazione limitata al territorio regionale e ai casi espressamente previsti dalla norma.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove interventi di solidarietà per assicurare un sostegno adeguato e tempestivo ai familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché alle persone che abbiano riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% a causa di un incidente sul posto di lavoro. Il beneficio è riconosciuto:
- per eventi verificatisi sul luogo di lavoro in Calabria;
- per eventi verificatisi fuori dal territorio calabrese, se riguardano lavoratori residenti in Calabria e se non risultano già ammesse prestazioni analoghe;
- anche in caso di incidente in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro e viceversa;
- anche se la vittima non era coperta dalla assicurazione obbligatoria INAIL.
Fondo regionale di solidarietà e natura del contributo
Per realizzare tali finalità è istituito un Fondo regionale di solidarietà, gestito dal Dipartimento regionale competente in materia. Il Fondo serve a erogare un contributo una tantum, non tassabile, a titolo di assistenza sociale. Il contributo:
- è riconosciuto senza accertamento della responsabilità dell’evento;
- è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi previsti da altre norme di legge, da assicurazioni o da previdenza;
- può spettare, oltre che ai casi ordinari di decesso o invalidità, anche alle famiglie dei giovani inseriti in progetti di Servizio Civile, oppure ai giovani stessi in caso di grave infortunio con perdita della capacità lavorativa al 100%.
Beneficiari
I beneficiari sono individuati in relazione all’esito dell’evento lesivo. In caso di invalidità permanente totale, il contributo spetta al lavoratore autonomo o subordinato che abbia perso il 100% della capacità lavorativa. In caso di decesso, il contributo spetta a:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati;
- in mancanza dei precedenti, fratelli e sorelle minori di età o fiscalmente a carico.
Per il calcolo del beneficio, la disciplina considera la composizione del nucleo familiare e la presenza di figli minori.
Misura del contributo
L’importo del contributo varia in base ai beneficiari e alla situazione familiare:
- lavoratore autonomo o subordinato con invalidità totale: euro 20.000,00;
- coniuge senza figli: euro 20.000,00;
- coniuge con un figlio: euro 22.000,00;
- coniuge con due figli: euro 23.500,00;
- coniuge con tre o più figli: euro 25.000,00;
- un figlio, in mancanza di coniuge: euro 22.000,00;
- due figli, in mancanza di coniuge: euro 23.500,00;
- tre o più figli, in mancanza di coniuge: euro 25.000,00;
- fratelli e sorelle minori di età e fiscalmente a carico, in mancanza degli altri aventi diritto: euro 20.000,00.
Se il coniuge, o in assenza il convivente, è anche genitore superstite dei figli minori, il contributo è corrisposto interamente a suo favore; negli altri casi è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto. Gli importi sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Procedura di erogazione e termini
Il contributo è disposto con decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il termine può essere sospeso per ulteriori 60 giorni se viene richiesta documentazione integrativa.
Regolamento attuativo, controlli e recupero delle somme
La Giunta regionale deve emanare un regolamento, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, per disciplinare:
- modalità di presentazione della domanda;
- istruttoria;
- controlli sulle dichiarazioni rese.
Il regolamento deve anche definire il recupero del contributo già erogato qualora emerga successivamente:
- la mancanza dei requisiti del beneficiario;
- il mancato riconoscimento, da parte dell’INAIL, della condizione di lavoratore che ha subito perdita della capacità lavorativa al 100% per incidente sul lavoro.
Per la verifica dei requisiti, la Giunta promuove un protocollo d’intesa con ASP, INPS, INAIL, Direzione regionale del lavoro, IPSEMA e Agenzia delle entrate.
Regime temporale di applicazione
I contributi previsti dalla legge sono riconosciuti per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2008. La disciplina, quindi, ha efficacia retroattiva limitata a tale data per i casi rientranti nei presupposti di legge.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio finanziario 2010 gli oneri sono quantificati in euro 200.000,00 e coperti con le risorse dell’U.P.B. 6.2.01.06 del bilancio 2010. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio e alla legge finanziaria di accompagnamento, tramite apposito capitolo denominato «Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti gravi o mortali sul luogo di lavoro».
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