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Legge

L.R. Calabria 3/2010

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.

Normativa regionaleL.R. Calabria 3/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna lo Statuto della Regione Calabria introducendo nuovi principi su antimafia, tutela dei diritti degli immigrati e ambiente, adeguando composizione di Consiglio e Giunta, chiarendo le funzioni amministrative riservate alla Regione e abrogando alcuni articoli statutari. È un atto strutturale e ancora rilevante solo come fonte statutaria vigente, con integrazioni coordinate al 2012.

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria

La legge regionale interviene sullo Statuto della Regione Calabria del 2004, aggiornandone i principi fondamentali, l’assetto degli organi regionali e il riparto delle funzioni amministrative. Il testo coordinato recepisce anche la successiva modifica del 2012 sulla composizione numerica dei membri esterni della Giunta.

Principi fondamentali e finalità statutarie

Lo Statuto viene integrato per rafforzare alcuni obiettivi di rilievo istituzionale e sociale della Regione Calabria. In particolare, tra i principi statutari vengono inseriti:

  • il contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il sostegno alle vittime della criminalità organizzata, mediante la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche adeguate;
  • il pieno rispetto dei diritti naturali e inviolabili della persona, con promozione del riconoscimento effettivo dei diritti sociali ed economici degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi, per favorirne l’inserimento nella comunità regionale;
  • la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, in coerenza con le iniziative assunte a livello nazionale, europeo e internazionale.

Consiglio regionale e rappresentanza politica

La disciplina statutaria sulla composizione del Consiglio regionale viene integrata prevedendo che il numero dei membri possa subire deroghe rispetto al limite ordinario di 50 componenti quando ciò sia stabilito dalla legge elettorale, al fine di agevolare la formazione di maggioranze stabili e garantire la rappresentanza delle minoranze.

Viene inoltre precisato che i gruppi consiliari possono essere composti da un numero inferiore di consiglieri solo se espressione di liste che abbiano raggiunto nelle elezioni regionali la soglia del 4% dei voti.

Giunta regionale, membri esterni e sottosegretari

Viene modificata la disciplina della Giunta regionale. Il limite relativo ai componenti esterni è formulato come limite complessivo di due unità; il testo coordinato recepisce la modifica del 2012, che conferma tale soglia.

È inoltre previsto che la nomina ad Assessore di un consigliere regionale comporti la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere e la sostituzione con un supplente secondo le modalità fissate dalla legge elettorale regionale.

Lo Statuto riconosce infine al Presidente la facoltà di nominare fino a due sottosegretari per il supporto nello svolgimento del mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte e la loro indennità è rimessa alla legge regionale.

Funzioni amministrative riservate alla Regione

La norma statutaria chiarisce che possono essere riservate alla Regione, con legge, soltanto le funzioni amministrative che, per la loro natura o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, devono essere esercitate a livello regionale. La disposizione delimita quindi il perimetro delle competenze amministrative regionali in chiave di sussidiarietà e uniformità.

Abrogazioni statutarie

Sono abrogati gli articoli 7, 56 e 57 dello Statuto regionale vigente all’epoca, con conseguente eliminazione delle relative previsioni dall’assetto statutario.

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