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Legge

L.R. Calabria 6/2010

Modifica alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010.

Normativa regionaleL.R. Calabria 6/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 12 febbraio 2010, n. 6 interviene sulla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, chiarendo che le liste regionali collegate a liste provinciali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori e sostituendo, in una norma sul riparto dei seggi, il riferimento a cinque con quattro. È entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Modifica alla disciplina elettorale regionale della Calabria su sottoscrizione delle liste e riparto dei seggi

Modifica alla disciplina elettorale regionale della Calabria

La legge regionale Calabria n. 6 del 12 febbraio 2010 apporta modifiche puntuali alla legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010, nell’ambito della normativa elettorale regionale. Le modifiche incidono su requisiti di presentazione delle liste e su un criterio di assegnazione dei seggi, senza introdurre una disciplina autonoma completa.

Sottoscrizione delle liste e collegamento tra liste regionali e provinciali

La prima modifica precisa che le liste regionali collegate a liste provinciali sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. Il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2010 elimina quindi, per tali liste regionali collegate, l’onere di raccogliere le firme richieste per la presentazione.

Riparto dei seggi e soglia numerica richiamata dalla norma

La seconda modifica interviene sulla disposizione che, nell’ambito della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 come integrata dalla legge regionale n. 4 del 2010, disciplina l’assegnazione dei seggi al medesimo gruppo di liste. Nel comma 1, lettera b), il numero “cinque” è sostituito con “quattro”. La disciplina risultante opera quindi con il nuovo parametro numerico di quattro.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non sono previsti ulteriori regimi transitori nel testo fornito.

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