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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 472 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Attività svolte da un'Associazione Sportiva dilettantistica - Democraticità interna a un'Associazione sportiva dilettantistica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava all'associazione il diritto di beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali e, in particolare, dalla legge n. 398/1991. Le contestazioni riguardavano la mancata iscrizione al registro CONI nel periodo accertato, l'asserita assenza di effettiva attività sportiva dilettantistica, la prevalenza dell'attività commerciale, la possibile distribuzione indiretta di utili, alcune irregolarità statutarie e una limitata democraticità interna, anche in ragione della ristretta base familiare dei soci. L'associazione sosteneva invece che l'attività sportiva e sociale fosse stata concretamente svolta, che le somme fossero transitate sui conti dell'ente senza distribuzione di utili e che l'eventuale mancata iscrizione CONI fosse dovuta a un irregolare procedimento di comunicazione o comunque a un'inadempienza meramente formale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva accolto il ricorso dell'associazione. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando il riconoscimento dell'associazione quale ente non commerciale agevolato. Ha ritenuto rilevante l'effettivo svolgimento di attività sportiva e sociale, anche non collegata a competizioni ufficiali e rivolta alla collettività, nonché il fatto che i ricavi fossero confluiti sui conti dell'associazione senza prelievi qualificabili come utili distribuiti ai soci. Ha inoltre giudicato marginale e comunque insufficiente a far perdere il regime agevolato la carenza di democraticità interna. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 149, comma 4, del TUIR

    Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

    Per le associazioni sportive dilettantistiche, i criteri ordinari fondati sulla prevalenza dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale non determinano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale.

  • Legge n. 398/1991

    Prevede un regime fiscale agevolato per determinate associazioni e società sportive dilettantistiche, applicabile in presenza dei requisiti sostanziali e formali richiesti.

  • Art. 90 della legge n. 289/2002

    Disciplina le associazioni e società sportive dilettantistiche e collega il riconoscimento sportivo a conseguenze anche fiscali, pur non consentendo di prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività sportiva.

  • Art. 148 del TUIR

    Rileva per il trattamento fiscale delle attività e dei proventi degli enti associativi, anche in relazione ai vincoli statutari e all'assenza di distribuzione di utili.

  • Art. 69 del DPR n. 917/1986

    Riguarda il trattamento fiscale di indennità e compensi erogati nell'ambito delle attività sportive, la cui applicabilità era stata contestata dall'Ufficio.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 446/1997

    Prevede specifiche regole ai fini IRAP; l'Ufficio ne contestava l'applicabilità in conseguenza del disconoscimento della natura non commerciale dell'associazione.

  • Art. 7 del D.L. n. 136/2004

    Individua il CONI quale organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni dilettantistiche; nel caso concreto, la regolarizzazione o il riconoscimento successivo sono stati valutati come rilevanti rispetto a irregolarità formali.

Massime di principio

  • Per valutare il regime fiscale di un'associazione sportiva dilettantistica occorre considerare soprattutto la sostanza dell'attività svolta, non soltanto singole irregolarità formali, purché l'attività sportiva e sociale sia provata con documentazione coerente.
  • La prevalenza di ricavi commerciali non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche, in ragione dell'eccezione prevista dall'art. 149, comma 4, del TUIR.
  • La tracciabilità dei ricavi sui conti dell'associazione e l'assenza di distribuzione, anche indiretta, di utili costituiscono elementi importanti per dimostrare il carattere non lucrativo dell'ente.
  • L'attività sportiva dilettantistica può consistere anche in iniziative sociali, formative e amatoriali rivolte alla collettività, senza necessità di essere sempre collegata a campionati o manifestazioni ufficiali o di essere rivolta prevalentemente ai soli soci.
  • Una carenza marginale nella democraticità interna o nella partecipazione associativa non è necessariamente sufficiente a disconoscere il regime agevolato, ma irregolarità gravi e sistematiche possono avere esito diverso.
  • L'iscrizione o il riconoscimento CONI rappresentano un elemento rilevante, ma un'omissione meramente formale o imputabile a errori procedurali può essere valutata diversamente dall'assenza sostanziale di attività sportiva o di altri requisiti legali.
  • La sentenza riguarda una specifica fattispecie e non esclude che, in altri casi, la mancanza di iscrizione CONI, di attività documentata, di corretta governance o di tracciabilità finanziaria possa determinare la perdita delle agevolazioni.

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