Cassazione Civile, Ordinanza n. 10604/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una coobbligata nei confronti degli altri obbligati, dopo che la stessa aveva estinto una parte del debito verso il creditore di una società immobiliare mediante transazione. Gli altri debitori hanno proposto opposizione, deducendo in via preliminare la continenza con altro giudizio tra le stesse parti e sostenendo, soprattutto, che la transazione stipulata dalla coobbligata con il creditore non fosse a loro opponibile perché intervenuta senza la loro partecipazione e perché l’obbligazione non sarebbe stata una garanzia comune, ma una fideiussione plurima. In cassazione hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa decisione sul mancato deposito del fascicolo di parte della fase monitoria; 2) violazione degli artt. 1954 e 1304 c.c., assumendo che la transazione non poteva estendersi ai debitori estranei che avevano dichiarato di non volersene avvalere; 3) violazione degli artt. 1304 e 1949 c.c., sostenendo che la controparte avesse agito soltanto in regresso e non in surroga, e che la qualificazione data dalla corte territoriale fosse erronea.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non era chiarito quale pregiudizio derivasse dal mancato deposito del fascicolo e perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo rilevando che la sentenza impugnata non fondava la decisione su una pretesa opponibilità integrale della transazione, ma sul diverso rilievo che la mancata adesione degli altri debitori non estingueva l’intero debito e non impediva alla coobbligata che aveva pagato di agire in regresso/surroga per la quota di spettanza; ha respinto il terzo motivo perché la corte di merito aveva interpretato la domanda come proposta cumulativamente e alternativamente in surroga e in regresso, e tale interpretazione della domanda non era validamente censurata in cassazione. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1954 c.c.
Richiamato come norma sul regresso del coobbligato/fideiussore che abbia soddisfatto il debito; la Corte rileva che la sua applicazione non comporta, di per sé, l’inopponibilità della transazione ai debitori estranei, ma rileva ai fini dei rapporti interni e della quota azionabile.
art. 1304 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la non opponibilità della transazione ai debitori non partecipi; la Corte esclude che la questione conduca automaticamente all’invalidità della pretesa della codebitrice, poiché resta ferma la possibilità di agire per la quota interna del debito.
art. 1949 c.c.
Richiamato per la surrogazione del fideiussore che paga il creditore; la Corte considera corretta la qualificazione della domanda anche in termini di surroga, oltre che di regresso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non è, di regola, censurabile come violazione di legge, perché attiene all’applicazione concreta della norma al caso deciso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sulla qualificazione della domanda può essere scrutinata solo nei limiti del vizio di motivazione, ove ancora consentito, non come puro error in iudicando.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un vizio processuale fondato sul mancato deposito di un fascicolo di parte è inammissibile se non si indica in modo specifico quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato e se la questione non risulta tempestivamente proposta nei gradi di merito.
- La transazione conclusa da uno dei debitori non determina, di per sé, l’estinzione dell’intero debito né impedisce al coobbligato che abbia pagato di agire nei confronti degli altri obbligati per la quota di rispettiva spettanza; l’eventuale non adesione alla transazione incide sull’estensione degli effetti negoziali, non sulla permanenza del debito residuo nei rapporti interni.
- In cassazione l’interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito non è censurabile come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio di motivazione e, comunque, mediante critica specifica ai criteri ermeneutici applicati.
- Quando la parte attrice abbia formulato la pretesa in modo cumulativo o alternativo, richiamando sia la surrogazione sia il regresso, il giudice di merito può qualificare la domanda in entrambi i modi se ciò risulta dal contenuto complessivo degli atti introduttivi e delle conclusioni.
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