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Parere

Parere n. 1077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto dal signor Singh Ramandeep contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato n. p-na/l/q/2023/190108 del 6 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. p-na/l/q/2023/190108 del 6 agosto 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con un unico motivo, la violazione della disciplina del decreto flussi e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno fosse imputabile allo Sportello unico per l’immigrazione, il quale avrebbe convocato tardivamente e in modo confuso il lavoratore e il datore di lavoro, anche quando quest’ultimo non aveva più interesse all’assunzione. Il ricorrente ha inoltre prospettato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell’interno ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha contestato, nel merito, la fondatezza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché il provvedimento di revoca era stato comunicato il 2 settembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 16 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971, scaduto il 31 dicembre 2025. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato: la domanda di nulla osta risultava incompleta e la documentazione mancante non era stata integrata né nel procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale. Non sussistevano inoltre i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previsto per l’interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato o per la mancata instaurazione dovuta a cause di forza maggiore, non ricorrenti nel caso concreto. La domanda cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile perché notificato il 16 gennaio 2026, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca, avvenuta il 2 settembre 2025; il termine era scaduto il 31 dicembre 2025.

Incompletezza della domanda di nulla osta

Nel merito, il Collegio ha rilevato che la domanda era pacificamente incompleta e che gli interessati non avevano provveduto a integrare la documentazione mancante né durante il procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale.

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Non ricorrevano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché non risultava né l’interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato né la mancata instaurazione del rapporto per cause di forza maggiore.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione cautelare è stata assorbita in ragione della declaratoria di irricevibilità e dell’infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    termine decadenziale di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o dalla sua piena conoscenza

    Il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, ovvero dalla piena conoscenza, ed è stato applicato al caso concreto con scadenza il 31 dicembre 2025.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento di revoca in relazione alla documentazione attestante l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale

    La disposizione è richiamata quale base della revoca connessa alla mancata sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno.

  • decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975

    È richiamato nel provvedimento di revoca con riferimento al certificato di idoneità alloggiativa.

  • art. 44 d.l. 73/2022

    È richiamato nel provvedimento di revoca con riferimento alla documentazione di asseverazione.

  • art. 47 c.c.

    È richiamato in relazione alla convocazione delle parti presso il domicilio eletto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è irricevibile quando viene notificato oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.
  • L’incompletezza della domanda di nulla osta al lavoro subordinato, non seguita dall’integrazione della documentazione richiesta né nel procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale, impedisce di superare la contestata carenza documentale.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo il parere, l’interruzione di un rapporto di lavoro già instaurato oppure la mancata instaurazione del rapporto per cause di forza maggiore; non è sufficiente la perdita dell’interesse del datore di lavoro all’assunzione.
  • La declaratoria di irricevibilità del ricorso, accompagnata dalla verifica dell’infondatezza nel merito, assorbe la domanda di sospensione cautelare.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e ricorso straordinario

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno per l’annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato. Il nulla osta era stato richiesto da un datore di lavoro operante nel settore dell’autoriparazione ed era stato rilasciato in favore del lavoratore, cittadino indiano, che aveva fatto ingresso in Italia.

Procedimento amministrativo e provvedimento impugnato

Lo Sportello unico per l’immigrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca per assenza dei requisiti normativi. Il successivo provvedimento di revoca indicava, tra le carenze documentali, la mancata presentazione dei documenti identificativi del datore di lavoro, del certificato o della ricevuta relativa all’idoneità alloggiativa, dell’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. 73/2022 e della documentazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

Il provvedimento richiamava inoltre l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, rilevando che il contratto di soggiorno non era stato trasmesso allo Sportello unico entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore. Le parti, pur convocate presso il domicilio eletto, non avevano aderito all’invito alla sottoscrizione.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina del decreto flussi e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti. A suo avviso, lo Sportello unico sarebbe rimasto inattivo per oltre un anno e avrebbe trasmesso convocazioni plurime e riferite a date diverse, inducendo in confusione il lavoratore e il datore di lavoro.

La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno sarebbe quindi dipesa dall’amministrazione. Il ricorrente ha sostenuto che la convocazione fosse intervenuta quando il datore di lavoro non aveva più interesse all’assunzione e che, in tale situazione, avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Contraddittorio procedimentale

Il Consiglio di Stato ha dato atto che la relazione ministeriale era stata comunicata al ricorrente presso il difensore e che non erano state presentate osservazioni o controdeduzioni. Il principio del contraddittorio è stato pertanto ritenuto rispettato.

Irricevibilità per tardività

La Sezione ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.P.R. 1199/1971. Il provvedimento di revoca era stato comunicato il 2 settembre 2025, mentre il ricorso era stato notificato tramite PEC soltanto il 16 gennaio 2026.

Il termine di 120 giorni era scaduto il 31 dicembre 2025. La notificazione successiva ha quindi determinato la tardività del ricorso e la conseguente irricevibilità.

Esame del merito

Pur dopo avere rilevato la tardività, il Collegio ha ritenuto il ricorso comunque infondato. La domanda di nulla osta risultava incompleta e gli interessati non avevano integrato la documentazione mancante né durante il procedimento amministrativo né nel procedimento giustiziale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale titolo è stato riferito ai casi in cui un rapporto di lavoro già instaurato si interrompa oppure in cui la mancata instaurazione del rapporto dipenda da cause di forza maggiore, quali il decesso del datore di lavoro o la cessazione dell’attività economica dell’impresa. Il semplice venir meno dell’interesse del datore di lavoro all’assunzione non è stato ritenuto sufficiente.

Conclusione

La Sezione ha espresso parere per la declaratoria di irricevibilità del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito. La domanda di sospensione cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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