Cassazione Penale, Ordinanza n. 34675/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 novembre 2025 del GIP del Tribunale di Ancona, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il testo non specifica i singoli motivi formulati né i reati contestati; riferisce che il ricorso censurava l’affermazione della responsabilità per i reati contestati e che tali censure non erano deducibili contro una sentenza di patteggiamento. La Corte rileva inoltre che non era stato dedotto un errore manifesto nell’erronea qualificazione giuridica del fatto, rilevabile dalla sentenza stessa senza una specifica verifica degli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La disposizione limita il ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sull’affermazione della responsabilità non rientravano tra quelle ammissibili e non era stato dedotto un errore manifesto di qualificazione giuridica. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato,; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione.
art. 444 c.p.p.
il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato,; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
La sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta è impugnabile in cassazione entro i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame;
La limitazione dei motivi di ricorso introdotta dalla novella si applica alle impugnazioni relative a richieste di patteggiamento formulate dal 3 agosto 2017.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, i motivi sono limitati a quelli indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono ammissibili censure dirette a contestare l’affermazione della responsabilità per i reati contestati.
- L’erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta contro una sentenza di patteggiamento quando l’errore è manifesto e risulta dalla sentenza impugnata; non è sufficiente un errore individuabile soltanto mediante una specifica verifica degli atti del procedimento.
- La disciplina limitativa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni relative a richieste di applicazione della pena formulate dal 3 agosto 2017.
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