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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09441/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la mancata motivazione circa la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p. (l'imputato aveva agito per ira determinata dal mancato accoglimento di istanze di trasferimento presso una Casa di reclusione vicina alla sua famiglia) e, inoltre, la violazione di legge e vizi della motivazione relativi al discostamento della pena dai minimi edittali. Veniva altresi' contestata la quantificazione della pena in relazione alla scelta del rito abbreviato (il difensore sosteneva che la pena indicata in motivazione avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la Corte territoriale non ha risposto al motivo con cui era stata chiesta l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, c.p. Per tale motivo la sentenza impugnata e' stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio limitatamente alla valutazione della richiesta di applicazione dell'attenuante. La Corte ha precisato che l'accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure. Sentenza con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Norma indicata per descrivere il reato contestato all'imputato; nel provvedimento di cassazione non emerge un'ulteriore interpretazione sostanziale della norma oltre all'indicazione del capo d'imputazione.

  • art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione di questa attenuante (azione compiuta sotto l'influsso di uno stato d'ira) non sia stata adeguatamente motivata o valutata dalla Corte d'appello; l'omessa decisione su tale circostanza attenuante ha determinato l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

  • rito abbreviato (richiesta del difensore)

    Pur non essendo richiamata una specifica norma procedurale nella motivazione impugnata, il ricorrente deduceva che la quantificazione della pena non teneva correttamente conto della riduzione spettante per il rito abbreviato; la Corte di Cassazione ha ritenuto pero' assorbite le censure da essa derivanti in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di affrontare e motivare espressamente ogni circostanza attenuante richiesta dalla difesa; l'omessa valutazione puo' comportare annullamento e rinvio.
  • Se la Corte di Cassazione accoglie un motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione di un'attenuante, le altre censure possono essere assorbite e il procedimento puo' essere rinviato per un nuovo esame limitato a quella questione.
  • La deduzione di errori nella quantificazione della pena (compresa la riduzione per il rito abbreviato) deve essere esaminata sul piano motivazionale: se la motivazione impugnata e' viziata per omissione, il giudice di legittimità puo' disporre il rinvio affinche' la corte territoriale dia idonea valutazione.
  • Nel formulare richieste di attenuanti come lo stato d'ira, e' utile che la difesa indichi chiaramente i fatti e gli elementi probatori che giustificano l'attenuante, per evitare che la mancata specificazione renda piu' difficile l'accoglimento in sede di riqualificazione.
  • Il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale e' una sanzione tipica quando la Cassazione rileva omissioni significative nella motivazione, per assicurare un nuovo esame imparziale della questione.

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