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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 3216 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini di accertamento - Paesi black list - Irretroattività della norma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 78/2009 può operare soltanto per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della disposizione e non può essere applicato retroattivamente a periodi precedenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini ordinari di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 78/2009, con riferimento a somme detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La censura si fondava sul principio di irretroattività della legge tributaria e sull'impossibilità di applicare il raddoppio a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2-ter, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    Raddoppio dei termini di accertamento nei casi di somme detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

    La disposizione introduce un ampliamento dei termini ordinari per l'accertamento fiscale, ma tale effetto si applica esclusivamente ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore.

  • Principio di irretroattività della legge tributaria

    Una norma che incide sui termini per l'esercizio del potere di accertamento non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, salvo una specifica e valida previsione normativa.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto da una norma sopravvenuta non si applica automaticamente a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
  • In presenza di un accertamento relativo a disponibilità detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, occorre verificare sia la data di entrata in vigore della norma sia il periodo d'imposta contestato.
  • Se l'Amministrazione finanziaria applica retroattivamente il raddoppio dei termini, il contribuente può contestare la tempestività dell'accertamento invocando il principio di irretroattività.
  • La verifica deve distinguere tra la disciplina sostanziale dell'obbligo fiscale e la disciplina dei termini entro cui l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento.

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