Sentenza del 09/05/2017 n. 3216 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini di accertamento - Paesi black list - Irretroattività della norma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 78/2009 può operare soltanto per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della disposizione e non può essere applicato retroattivamente a periodi precedenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini ordinari di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 78/2009, con riferimento a somme detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La censura si fondava sul principio di irretroattività della legge tributaria e sull'impossibilità di applicare il raddoppio a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2-ter, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Raddoppio dei termini di accertamento nei casi di somme detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
La disposizione introduce un ampliamento dei termini ordinari per l'accertamento fiscale, ma tale effetto si applica esclusivamente ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore.
Principio di irretroattività della legge tributaria
Una norma che incide sui termini per l'esercizio del potere di accertamento non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, salvo una specifica e valida previsione normativa.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto da una norma sopravvenuta non si applica automaticamente a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
- In presenza di un accertamento relativo a disponibilità detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, occorre verificare sia la data di entrata in vigore della norma sia il periodo d'imposta contestato.
- Se l'Amministrazione finanziaria applica retroattivamente il raddoppio dei termini, il contribuente può contestare la tempestività dell'accertamento invocando il principio di irretroattività.
- La verifica deve distinguere tra la disciplina sostanziale dell'obbligo fiscale e la disciplina dei termini entro cui l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento.
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