Cassazione Penale, Sentenza n. 21570/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ciman, legale rappresentante della ERVI s.r.l., era stato condannato per il reato di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) per non aver versato l'acconto dovuto entro il termine del 27/12/2017 per euro 342.182,00. In cassazione ha censurato la sentenza di merito per carenza e illogicità della motivazione rispetto alla dedotta inesigibilità dell'IVA per mancato incasso dei crediti (crisi di liquidità della società) e ha dedotto errata applicazione di legge per non avere riconosciuto la scriminante di cui all'art. 45 c.p. o, comunque, la causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000, evidenziando gli sforzi compiuti per risanare l'azienda (accordi con le banche, linea di affidamento, impiego di risorse personali) e la documentazione di bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la crisi di liquidità e il mancato incasso dei crediti non escludono di per sé il dolo richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, salvo prova della non imputabilità della crisi all'imprenditore e della adozione di tutte le iniziative idonee a procurare le somme dovute (es. azioni legali, iscrizione e svalutazione dei crediti, utilizzo di strumenti deflativi). Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che l'imputato aveva privilegiato la continuità aziendale pagando fornitori e dipendenti e lasciando insoluti i debiti erariali, non aveva documentato misure concrete e tempestive per reperire risorse per i pagamenti d'imposta, né aveva dimostrato l'inesigibilità accertata dei crediti; perciò non ricorrevano i presupposti della causa di non punibilità (anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 87/2024) né della scriminante. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata (pena e misure accessorie e confisca fino alla concorrenza di euro 342.182,00; sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità come disposto in sede di primo grado).
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA; la Corte afferma che l'obbligo di versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle somme e che il mancato incasso è, di regola, rischio d'impresa non idoneo a escludere il dolo richiesto dalla norma.
art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000
comma 3-bis inserito dal d.lgs. 14/06/2024, n. 87: "i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi"
La modifica prevede una causa di non punibilità se il mancato versamento dipende da cause sopravvenute non imputabili all'autore; il giudice deve valutare la crisi non transitoria, l'inesigibilità accertata dei crediti e la non esperibilità di azioni idonee. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non dimostrati tali presupposti (mancanza di prova di insolvenza accertata, mancata indicazione della datazione dei crediti, assenza di azioni legali o di appostazione specifica nei bilanci).
art. 45 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come possibile scriminante (stato di necessità/errore) ma non ritenuta applicabile dalla Corte, che non ha ritenuto sussistere una situazione tale da escludere la responsabilità penale: la crisi aziendale documentata non ha avuto carattere di causa non imputabile che annulli la colpevolezza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per dedurre carenza e illogicità della motivazione (vizio di motivazione) nella cassazione; la Corte ne ha giudicato infondate le censure motivazionali avanzate dal ricorrente.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per dedurre errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme sostanziali e l'interpretazione dei presupposti della causa di non punibilità e della scriminante.
art. 125, comma 3; art. 192, comma 1; art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate nella censura sulla motivazione (esame della prova, nuove questioni in appello, ecc.); la Corte ha ritenuto che la Corte di merito avesse adeguatamente affrontato le questioni probatorie e motivazionali, senza carenze logiche.
d.lgs. 14/06/2024, n. 87
Intervento normativo che ha modificato l'art. 13 d.lgs. 74/2000 introducendo il comma 3-bis; la Corte ha applicato i criteri introdotti dalla novella valutando che nel caso non ricorressero i presupposti per la non punibilità.
Massime di principio
- La mera crisi di liquidità o il mancato incasso di crediti non escludono automaticamente la responsabilità penale per omesso versamento dell'IVA: occorre provare che la crisi sia non imputabile all'imprenditore e sopravvenuta rispetto all'obbligo tributario.
- Per far valere la causa di non punibilità (art. 13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000) è necessario documentare l'inesigibilità accertata dei crediti (es. azioni legali esperite, iscrizione e svalutazione specifica dei crediti, prova di insolvenza dei debitori) e la non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
- La scelta imprenditoriale di destinare risorse a pagamenti diversi da quelli tributari (fornitori, dipendenti) può essere valutata come scelta deliberata che ostacola il riconoscimento della forza maggiore o della non imputabilità e può supportare la configurazione del dolo.
- La datazione dei crediti e la documentazione contabile specifica (fondo svalutazione crediti con indicazione dei singoli crediti e stima della perdita) sono elementi cruciali per legitimare la tesi dell'inesigibilità e della sopravvenienza rispetto all'obbligo tributario.
- Il giudice deve valutare, anche dopo le modifiche normative del 2024, se siano state adottate tutte le iniziative idonee per reperire le somme dovute (es. ricorso al credito, impegni personali, azioni legali, strumenti deflativi): la loro assenza rende più probabile l'affermazione del dolo e la responsabilità penale.
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