Cassazione Civile, Ordinanza n. 21052/2026 del 21/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione d'urgenza, disposta nel 2000, di una porzione di circa 2.120 mq di un terreno di proprietà privata destinato a insediamenti turistico-alberghieri, per la realizzazione di un impianto di captazione, potabilizzazione e adduzione delle acque. La procedura espropriativa non era stata portata a termine e, dopo la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione, la proprietaria aveva chiesto la liberazione del terreno e il ristoro dei danni. Nel 2012 il Comune aveva poi emesso decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, quantificando l'indennizzo in misura inferiore a quella poi riconosciuta dal giudice di primo grado. In appello dinanzi al TSAP la proprietaria aveva contestato la quantificazione, chiedendo il valore venale dell'area, il danno alla porzione residua, il danno non patrimoniale e il ristoro per l'occupazione illegittima. La sentenza del TSAP, che aveva ridotto alcune voci e rigettato l'appello della proprietaria, è stata impugnata per cassazione con un unico motivo formalmente rubricato come violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ma in realtà articolato in una pluralità di censure: errata individuazione della data rilevante per stimare il bene, mancata considerazione del regolamento urbanistico del 2009 e della sua incidenza sul valore, errata valutazione della situazione urbanistica dell'area dal 2005, erronea considerazione degli avvisi IMU come elementi superati dalla CTU, errata valutazione della porzione residua e della riduzione di valore, mancata considerazione dell'opera pubblica e dei vincoli sopravvenuti, oltre a una censura, solo accennata, sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo cumulatesse in modo inestricabile violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le doglianze erano generiche, poco intellegibili e non specifiche. Nel merito, la Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la data rilevante per la valutazione del bene è quella del provvedimento ablativo, qui il 5 novembre 2012, e che alla stessa data va riferita l'indagine sulla situazione urbanistica, con irrilevanza della situazione anteriore o dell'irreversibile trasformazione. Ha poi affermato che gli avvisi di accertamento IMU sono solo elementi valutativi e non prevalgono su una CTU congrua, poiché i valori fiscali si basano sulla rendita catastale e non coincidono con la stima di mercato richiesta dall'acquisizione sanante. Ha infine escluso che debba computarsi il valore dell'opera pubblica realizzata e ha ritenuto legittima la regolazione delle spese per soccombenza reciproca e parziale riforma. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Ai fini dell'acquisizione sanante la valutazione del bene e delle indennità va riferita alla data del provvedimento ablativo; non rilevano la situazione anteriore del fondo, la pianificazione precedente o l'irreversibile trasformazione. L'indennizzo va determinato secondo criteri coerenti con il valore venale al momento dell'adozione del decreto.
art. 13, commi 3, 4 e 5, d.l. n. 201 del 2013, conv. in L. n. 214 del 2013
La determinazione dell'IMU è ancorata alla rendita catastale; perciò gli avvisi IMU possono costituire soltanto elementi di valutazione e non rappresentano un parametro decisivo per la stima di mercato del bene ai fini dell'acquisizione sanante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e coerente con la motivazione impugnata: è inammissibile la censura che cumuli in modo indistinto violazioni di legge, vizi di motivazione e contestazioni sulla valutazione delle prove.
- In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la data rilevante per la stima del bene e per la verifica della sua destinazione urbanistica è quella del decreto di acquisizione; dati anteriori o fatti successivi non possono sostituire quel parametro, salvo che incidano secondo la disciplina applicabile a quella data.
- Gli avvisi di accertamento IMU non costituiscono, di regola, prova decisiva del valore venale del bene ai fini dell'indennizzo, perché hanno una base di calcolo fiscale ancorata alla rendita catastale e non alla stima di mercato.
- Ai fini della liquidazione dell'indennizzo da acquisizione sanante non va computato il valore dell'opera pubblica realizzata dall'amministrazione, anche se parzialmente eseguita.
- La compensazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui venga posto a carico della parte totalmente vittoriosa; in presenza di soccombenza reciproca o di parziale riforma, la valutazione del giudice di merito resta sostanzialmente discrezionale.
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