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Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 8765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi ai fini IRPEF e IRAP per gli anni 2000-2003, sulla base dei dati del Corpo Forestale dello Stato. Il contribuente aveva venduto legna senza fattura, proveniente da tagli effettuati su terreni boschivi di cui non risultava proprietario né titolare di un diritto di godimento. L'Amministrazione aveva quindi qualificato l'attività come attività d'impresa, e non come attività agricola o silvicolturale. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la qualificazione dell'attività, la novità dell'eccezione sollevata in appello, la distinzione tra silvicoltura e taglio del bosco e l'omessa valutazione dell'esistenza e consistenza dei ricavi non dichiarati.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinti i giudizi relativi agli anni d'imposta 2000, 2001 e 2003, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato la regolare definizione delle liti ai sensi del D.L. n. 98 del 2011. Per il restante periodo d'imposta, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti. Ha inoltre giudicato gli altri motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che essi non contestavano efficacemente la ricostruzione quantitativa dei ricavi, ma si limitavano a questioni terminologiche. È stata confermata la commercializzazione di legna proveniente da terreni di terzi e l'esercizio di un'attività d'impresa. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.700, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    La disposizione limita la possibilità di introdurre domande ed eccezioni nuove in appello. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato, indicando puntualmente atti e passaggi processuali, di avere già dedotto in primo grado la questione relativa alla qualificazione agricola dell'attività.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, poiché la sentenza d'appello aveva esaminato la questione decisiva della natura dell'attività e della commercializzazione della legna.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 1, 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione di legge, all'omessa pronuncia e ai vizi della motivazione. La Corte ha rilevato che le censure non indicavano adeguatamente fatti decisivi né contestavano in modo specifico la motivazione e la ricostruzione quantitativa dell'Amministrazione.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12

    La norma consente la definizione agevolata di determinate controversie tributarie. La regolare definizione delle liti relative agli anni 2000, 2001 e 2003 ha determinato l'estinzione dei relativi giudizi.

Massime di principio

  • Quando l'attività di taglio e vendita della legna è svolta su terreni di proprietà di terzi senza prova di un valido titolo di godimento, essa può essere qualificata come attività commerciale o d'impresa, anziché come attività agricola o silvicolturale.
  • La qualificazione agricola dell'attività non dipende soltanto dal tipo materiale di operazione svolta, come il taglio regolamentato del bosco, ma anche dal rapporto giuridico con il terreno e dalla concreta dimostrazione dell'attività di cura e gestione forestale.
  • In Cassazione non è sufficiente affermare genericamente di avere già sollevato una questione nei precedenti gradi di giudizio: occorre indicare con precisione gli atti, i passaggi e i termini processuali in cui la questione è stata proposta.
  • Le contestazioni contro un accertamento basato su dati quantitativi devono confrontarsi puntualmente con quei dati, indicando errori, incongruenze o elementi probatori contrari; mere argomentazioni terminologiche non sono normalmente sufficienti.
  • La definizione agevolata della lite per alcuni periodi d'imposta comporta l'estinzione del giudizio limitatamente a tali annualità, senza incidere necessariamente sugli altri periodi ancora controversi.

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