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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 804 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Accertamento - Ipotesi di reato tributario - Raddoppio dei termini decadenziali per l'accertamento - Mancata presentazione della denuncia penale - Irrilevanza - Verifica del presupposto - Onere del giudice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e la socia hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005-2009, contestando il difetto di motivazione, la ricostruzione induttiva del reddito, l’utilizzo di movimentazioni bancarie riferite anche a conti di soci o terzi e, soprattutto, l’applicazione del raddoppio dei termini decadenziali in presenza di ipotesi di reato tributario. L’Amministrazione aveva fondato l’accertamento su verifiche fiscali, dati bancari, documentazione extracontabile, informazioni commerciali, rimanenze di magazzino e altri elementi ritenuti idonei a dimostrare ricavi non dichiarati, evasione di accise ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto i motivi residui, dichiarando in parte cessata la materia del contendere o l’inammissibilità dei ricorsi. La società, poi fallita, ha proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l’appello, ritenendo legittimi l’accertamento induttivo, l’utilizzo delle movimentazioni bancarie, il rinvio dell’avviso al processo verbale di constatazione e il raddoppio dei termini. In particolare, ha affermato che il raddoppio opera quando emergono fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, anche senza una sentenza penale definitiva e, in generale, indipendentemente dalla concreta presentazione della denuncia o dall’avvio dell’azione penale; nel caso concreto, peraltro, la denuncia era stata presentata ed era seguito un procedimento penale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

    Per gli imprenditori, versamenti e prelevamenti non giustificati possono essere presunti ricavi o compensi imponibili. Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita alle singole operazioni, della loro estraneità all’attività o della loro già avvenuta inclusione nella base imponibile.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), e comma 2, del d.P.R. n. 600/1973

    L’Amministrazione può rideterminare induttivamente il reddito d’impresa quando l’incompletezza, falsità o inesattezza della dichiarazione risulti da ispezioni, verifiche, dati e notizie raccolti ai sensi dell’articolo 32.

    L’accertamento induttivo è legittimo quando gli elementi acquisiti dall’Ufficio, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, dimostrano l’inattendibilità dei dati dichiarati.

  • Normativa sul raddoppio dei termini decadenziali per fatti penalmente rilevanti

    Il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale.

    Il presupposto del raddoppio è oggettivo e consiste nell’esistenza di fatti astrattamente riconducibili a un reato tributario per i quali sussiste l’obbligo di denuncia. Non è necessario attendere l’esito del procedimento penale; il giudice tributario deve comunque verificare autonomamente, nel caso concreto, la sussistenza dell’obbligo di denuncia.

  • Art. 40 del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina l’interruzione del processo tributario, applicata nel caso concreto a seguito della dichiarazione di fallimento della società.

  • Art. 32 del d.lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dall’Amministrazione in relazione alla possibile tardività di eccezioni sollevate per la prima volta nelle memorie illustrative.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non richiede una condanna penale né, secondo il principio applicato nella decisione, l’effettiva presentazione della denuncia o l’inizio dell’azione penale: è sufficiente che i fatti accertati presentino gli elementi che impongono la denuncia.
  • Il giudice tributario deve verificare autonomamente se i fatti integrino il presupposto dell’obbligo di denuncia; non può limitarsi a recepire automaticamente la qualificazione dell’Amministrazione.
  • Le movimentazioni bancarie possono fondare l’accertamento nei confronti di un’impresa, ma il contribuente deve contestarle con giustificazioni specifiche e documentate per ciascuna operazione, non con spiegazioni generiche.
  • Un accertamento induttivo può essere valido quando è sostenuto da una pluralità di elementi convergenti, quali documentazione extracontabile, dati bancari, verifiche fisiche, informazioni di terzi e altri riscontri oggettivi.
  • Il rinvio dell’avviso di accertamento al processo verbale di constatazione è generalmente sufficiente sotto il profilo motivazionale se il contribuente conosce già il contenuto del verbale e l’avviso individua chiaramente i rilievi posti a fondamento della pretesa.

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