Sentenza del 21/12/2015 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ricorso - Presentato oltre i termini - Obbligo di assistenza tecnica - Inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi per omessa presentazione della dichiarazione e per redditi d'impresa e imponibili IVA ricostruiti dall'Ufficio sulla base dei dati risultanti dalle banche dati e dalle informazioni acquisite presso le controparti commerciali. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per plurimi vizi: proposizione oltre il termine previsto dalla legge, mancata assistenza tecnica obbligatoria, mancata sottoscrizione da parte di un difensore abilitato e insufficiente identificazione del ricorrente. Gli stessi vizi erano presenti nell'appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Ha ritenuto decisiva la tardività dell'impugnazione degli avvisi, poiché il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 rende definitivi gli atti impositivi. Non era quindi possibile rimettere la causa al primo giudice per consentire al contribuente di nominare un difensore, poiché ciò avrebbe comportato una rimessione in termini impropria e illegittima. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 3.000 euro per le spese del grado di appello.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
termine per la proposizione del ricorso
Il mancato rispetto del termine per impugnare l'avviso di accertamento determina la definitività dell'atto e impedisce la prosecuzione dell'attività processuale.
Art. 32, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 600/1973
richiesta dell'Ufficio di esibire la documentazione contabile
La norma è richiamata quale base dell'attività istruttoria dell'Agenzia delle Entrate, che aveva richiesto al contribuente la produzione della documentazione contabile.
Art. 59, D.Lgs. n. 546/1992
rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale
Il contribuente invocava la rimessione al primo giudice per consentire la regolarizzazione della difesa tecnica, ma il Collegio ha escluso tale possibilità perché il ricorso era comunque tardivo.
Art. 69, D.Lgs. n. 546/1992
rimborso delle somme versate dal contribuente
La richiesta di rimborso formulata dall'appellante non è stata accolta, in quanto l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario il rispetto del termine per impugnare l'atto impositivo è prioritario: la tardività rende l'atto definitivo e normalmente impedisce qualsiasi esame del merito.
- La mancanza di assistenza tecnica, della sottoscrizione di un difensore abilitato o degli elementi necessari a identificare il ricorrente può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La possibilità di sanare il difetto di assistenza tecnica non consente di recuperare un ricorso già presentato tardivamente.
- I medesimi requisiti formali e temporali devono essere rispettati anche nell'appello; la riproposizione degli stessi vizi può comportare l'inammissibilità anche del secondo grado.
- Prima di discutere la fondatezza della pretesa tributaria occorre verificare tempestività, sottoscrizione, identificazione della parte e obbligo di difesa tecnica.
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