Cassazione Civile, Ordinanza n. 18272/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione di cessione di partecipazioni azionarie e da una contestuale proposta irrevocabile di acquisto (tipo put) collegata a un precedente contratto preliminare. Una società aveva acquistato un pacchetto di azioni di una società estera e, con side letter, si era obbligata a sottoscrivere una proposta irrevocabile di riacquisto di una parte delle azioni a prezzo predeterminato; la proposta fu poi assegnata a un diverso soggetto. Dopo successive vicende societarie, tra cui aumenti di capitale e poi l’insolvenza/fallimento della società partecipata, il beneficiario della proposta ne esercitò l’accettazione. La società destinataria dell’accettazione agì per far accertare l’inefficacia o nullità della proposta e dell’accettazione, deducendo in particolare difformità tra proposta e accettazione, violazione del divieto di patto leonino e violazione della buona fede. La controparte resistette e chiese l’accertamento del perfezionamento del contratto e il pagamento del prezzo. In appello, la domanda originaria venne accolta e si dichiarò la nullità/inefficacia della proposta per difetto di causa concreta meritevole di tutela ex art. 1322, co. 2, c.c. Nel ricorso principale per cassazione la società controinteressata dedusse: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello dichiarato d’ufficio la nullità per causa concreta diversa da quella allegata; (2) violazione dell’art. 1322, co. 2, c.c., sostenendo che l’accordo put era lecito e meritevole perché finalizzato al finanziamento dell’impresa e alla garanzia del socio-finanziatore; (3) censure sulla ritenuta esclusione dalle perdite e sulla buona fede; (4) e (5) doglianze assorbite o dichiarate inammissibili/assorbite. Nel ricorso incidentale la società originaria attrice censurò l’interpretazione del contratto, sostenendo che la sopravvenuta variazione della percentuale di capitale rappresentata dalle azioni e il fallimento della società sottostante avevano reso la proposta inefficace per difformità dell’oggetto e per presupposizione di una società in bonis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al secondo motivo, ritenendo errata la dichiarazione di nullità della proposta irrevocabile per difetto di causa concreta meritevole di tutela. Ha invece respinto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri, ritenendo legittimo il rilievo officioso della diversa causa di nullità sulla base dei fatti già acquisiti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che un patto parasociale con opzione put a prezzo predeterminato è, in linea di principio, lecito e meritevole di tutela quando inserito in un’operazione di finanziamento partecipativo e di garanzia, e che la meritevolezza va valutata ex ante, senza considerare in modo decisivo gli eventi sfavorevoli sopravvenuti; ha inoltre escluso che la funzione di garanzia richieda, di per sé, una partecipazione rilevante del garante nella società o che il solo sopravvenire del fallimento muti l’oggetto del negozio se la proposta riguarda un numero determinato di azioni.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice può rilevare d’ufficio una causa di nullità del contratto diversa da quella dedotta, purché la decisione si fondi sui medesimi fatti storici già introdotti nel processo e non introduca un tema fattuale nuovo privo di contraddittorio
art. 1322, comma 2, c.c.
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico
i contratti atipici e i patti parasociali vanno valutati in concreto, con riguardo alla causa concreta dell’operazione economica; l’opzione put a prezzo predeterminato può essere meritevole se funzionale a finanziamento e garanzia, non essendo di per sé nulla per assenza di causa
art. 2265 c.c.
il divieto di patto leonino non ricorre automaticamente in un accordo put se il socio resta esposto al rischio societario per una partecipazione più ampia e non è escluso in modo assoluto e costante dalle perdite
art. 1362 c.c.
l’interpretazione letterale e sistematica della proposta irrevocabile può condurre a ritenere che l’oggetto sia il numero di azioni indicato e non la percentuale di capitale sociale che esse rappresentano in un dato momento
art. 1324 c.c.
le regole sull’interpretazione del contratto si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, come la proposta irrevocabile di acquisto
art. 345 c.p.c.
il rilievo officioso della nullità in appello è ammissibile se non comporta nuovi fatti o nuove prove oltre il perimetro già acquisito nel giudizio di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ricorrono i presupposti di legge
Massime di principio
- È ammissibile il rilievo officioso in appello di una causa di nullità del contratto diversa da quella allegata dalla parte, purché la decisione si fondi sui medesimi fatti storici già ritualmente introdotti in causa e non richieda nuove prove o nuovi temi fattuali.
- La meritevolezza di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. va valutata in concreto, avuto riguardo alla causa concreta dell’operazione economica e non a una valutazione astratta del tipo negoziale.
- Un patto parasociale che preveda un’opzione put a prezzo predeterminato può essere lecito e meritevole di tutela quando assolve una funzione di finanziamento e di garanzia; la circostanza che il prezzo di riacquisto sia predeterminato e possa risultare superiore al prezzo di acquisto non è di per sé indice di nullità.
- Il divieto di patto leonino non è violato solo perché un socio ottiene una garanzia di uscita: occorre verificare se vi sia un’esclusione strutturale, assoluta e costante da utili o perdite; se il socio resta esposto al rischio societario per una partecipazione più ampia, la violazione non ricorre automaticamente.
- L’oggetto di una proposta avente ad oggetto azioni va individuato, in via principale, nel numero di azioni indicato; la successiva variazione della percentuale di capitale rappresentata da quelle azioni non muta di per sé l’oggetto del negozio, salvo che la percentuale sia stata espressamente assunta come qualità essenziale della prestazione.
- La valutazione della meritevolezza e della liceità di un accordo di finanziamento partecipativo va compiuta ex ante, cioè al momento della conclusione del patto, e non ex post alla luce di eventi successivi sfavorevoli come perdite societarie o insolvenza.
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