Cassazione Civile, Sentenza n. 589/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP per gli anni 2013-2017 sostenendo di non possedere un'autonoma organizzazione: svolgeva prestazioni esclusivamente a favore di KPMG Advisory S.p.A. (di cui era socio) e si avvaleva della struttura della società. Contestava la decisione della CTR che, ritenendo sussistente l'autonoma organizzazione, aveva negato il rimborso. Denunciava violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997 (presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione), omissione di fatto e errore nella valutazione dell'onere della prova e nella valutazione delle circostanze pacifiche (compensi percepiti prevalentemente dalla società).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente Giulio Capiaghi. Ha ritenuto che l'impiego da parte del professionista della struttura organizzativa della società di cui era socio non possa automaticamente attribuire a lui l'"autonoma organizzazione" rilevante ai fini IRAP, soprattutto quando l'attività è svolta esclusivamente o prevalentemente a vantaggio della società. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; le spese del grado di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446/1997, art. 2
"l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi."
L'autonoma organizzazione è il presupposto dell'IRAP; rileva solo se l'organizzazione è riferibile al professionista (egli è "responsabile" dell'organizzazione) e produce un valore aggiunto autonomo rispetto al lavoro personale.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
Norma processuale richiamata rispetto all'onere della prova e alla necessità di motivazione della decisione di merito; usata nella censura per omissione di fatto e argomentazione.
codice di procedura civile, art. 360 (primo comma, n. 3 e n.4)
Norma di legittimità impugnatoria invocata per vizio di diritto (errata interpretazione della norma sostanziale) e vizi nella motivazione e nell'apprezzamento della prova.
Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2001 (giurisprudenza)
Conferma che l'IRAP è imposta di carattere reale sul valore aggiunto delle attività autonomamente organizzate e che l'accertamento dell'autonoma organizzazione è fatto di merito.
Massime di principio
- La sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP richiede che l'organizzazione sia riconducibile al professionista (egli ne sia il "responsabile") e che essa generi valore aggiunto autonomo rispetto al lavoro personale.
- Se il professionista svolge l'attività prevalentemente o esclusivamente a vantaggio di una società di cui è socio e si avvale della struttura organizzativa di tale società, tale struttura va normalmente imputata alla società e non automaticamente al professionista: quindi, in tali casi, non sussiste l'IRAP a carico del singolo.
- L'onere probatorio per ottenere il rimborso IRAP ricade sul contribuente: deve provare l'assenza di autonoma organizzazione a suo carico; tuttavia la prova va valutata con attenzione alla luce del rapporto concreto tra professionista e società.
- La valutazione deve essere effettuata anno per anno: la sussistenza dell'autonoma organizzazione può variare nel tempo.
- Elementi che fanno propendere per la sussistenza dell'autonoma organizzazione: responsabilità effettiva sull'organizzazione, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o impiego non occasionale di lavoro altrui oltre mansioni meramente esecutive.
- Il ruolo formale (titoli sociali come presidente, rotazione di incarichi statutari) non è di per sé sufficiente a imputare al professionista il controllo dell'organizzazione societaria; conta la concreta disponibilità e il ruolo effettivo nella gestione dell'organizzazione.
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