Sentenza del 24/01/2018 n. 1707 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il corretto calcolo del riallineamento previsto dall'art. 128 del TUIR, applicabile nell'ambito del consolidato nazionale per evitare la doppia deduzione della stessa perdita economica. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, a seguito della fusione di P. spa e XXXX Servizi spa in I.E.S., i fondi disallineati presenti nei bilanci delle società fuse dovessero essere sommati e considerati cumulativamente. La società, invece, riteneva che i dati dovessero essere esaminati separatamente, sulla base dei singoli bilanci relativi al 2003. La ricorrente ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello e l'omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza della Commissione tributaria regionale aveva una motivazione meramente apparente e non spiegava quale criterio dovesse essere applicato per il riallineamento. Ha inoltre accolto il quarto motivo, poiché il giudice d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione delle sanzioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente nel merito sulla correttezza del criterio fiscale adottato dall'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 128 (TUIR)
riallineamento dei valori fiscali e civilistici nell'ambito della disciplina transitoria del consolidato nazionale
La norma è stata richiamata in relazione alla modalità di determinazione dei valori da riallineare per evitare la doppia deduzione della medesima perdita. La Cassazione non ha stabilito quale delle due modalità fosse corretta, ma ha censurato il giudice d'appello per non aver motivato adeguatamente la scelta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
indicazione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e comprensibile; una motivazione apparente, tautologica o estranea al punto controverso determina la nullità della sentenza.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Il giudice deve rendere riconoscibile il percorso logico-giuridico seguito. Il semplice richiamo a circostanze pacifiche o a disposizioni normative, senza confrontarsi con la questione decisiva, non è sufficiente.
Art. 115, comma 1, c.p.c.
principio di non contestazione
La violazione del principio è stata dedotta dalla ricorrente, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento della censura sulla motivazione apparente.
Art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi sottoposti al suo esame. L'omessa decisione sulla contestazione delle sanzioni costituisce vizio di omessa pronuncia.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza o del procedimento
La Corte ha accolto le censure processuali relative alla motivazione apparente e all'omessa pronuncia, senza esaminare nel merito la violazione dell'art. 128 TUIR.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve affrontare in modo specifico la questione decisiva e spiegare il percorso logico che conduce alla conclusione; il richiamo generico alla norma o a fatti pacifici può integrare motivazione apparente.
- Quando esistono più criteri alternativi per determinare una pretesa fiscale, il giudice deve confrontarli espressamente e spiegare perché ne preferisce uno.
- L'omessa pronuncia su una specifica contestazione, comprese quelle relative alle sanzioni, comporta la cassazione della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La cassazione con rinvio per vizi motivazionali o processuali non equivale a una vittoria definitiva sul merito: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio.
- In presenza di fusioni societarie nell'ambito del consolidato fiscale, occorre ricostruire puntualmente la situazione dei valori fiscali e civilistici delle singole società e motivare espressamente se il riallineamento debba essere effettuato separatamente o cumulativamente.
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