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Circolare

Circolare numero 197 del 28-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che gli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno, riconosciuti anche ai soci delle cooperative della piccola pesca, richiedono il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 389/1989. Vengono indicati gli adempimenti necessari per i soci-lavoratori: contribuzione calcolata sul salario convenzionale ex art. 10 L. n. 250/1958 e corresponsione di una retribuzione conforme al sistema della "alla parte", secondo usi normativi, il Codice della navigazione e il CCNL del 22.5.1991. Tali criteri valgono anche per le richieste di rimborso degli sgravi conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/91 e, ove ricorrano i presupposti, per la fiscalizzazione ex L. n. 267/82.

Sgravi oneri sociali nel Mezzogiorno per soci di cooperative della piccola pesca

Sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno per la piccola pesca

La circolare n. 299 del 30.12.1992 interviene per chiarire l'applicazione degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno ai soci delle cooperative operanti nel settore della piccola pesca. Il chiarimento si colloca nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 261/91 e definisce gli adempimenti necessari affinché possano ritenersi rispettate le condizioni poste dalla normativa agevolativa.

Ambito soggettivo del beneficio

La circolare precisa che il beneficio non riguarda soltanto i lavoratori dipendenti della piccola pesca, ma anche i soci delle cooperative che svolgono tale attività e ai quali si applica la L. n. 250/1958. In tal modo viene confermata l'estensione soggettiva degli sgravi anche ai soci-lavoratori del comparto.

Condizioni per il mantenimento dello sgravio

Il diritto al beneficio resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, comma 9, della legge 7.12.1989, n. 389. La circolare richiama espressamente anche l'art. 7, comma 1, della medesima legge, secondo cui l'inosservanza di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio. Per questo motivo vengono individuati, per il settore specifico, i criteri con cui verificare l'adempimento delle condizioni richieste.

Contribuzione sul salario convenzionale

Per quanto riguarda il versamento dei contributi all'Istituto, è sufficiente che essi siano calcolati sul salario convenzionale previsto dall'art. 10 della L. n. 250/1958. La circolare considera questo parametro coerente con il regime comune alle categorie per le quali la legge stabilisce un salario convenzionale, senza richiedere ulteriori modalità particolari.

Retribuzione dei soci-lavoratori nella piccola pesca

Sul versante retributivo, la circolare evidenzia che il settore della piccola pesca è tradizionalmente regolato da consuetudini e usi, in base ai quali il socio-lavoratore percepisce un compenso commisurato all'entità del pescato, secondo il sistema della retribuzione "alla parte". Tale modalità è richiamata dall'art. 325 del Codice della navigazione e risulta inserita anche nel CCNL del 22.5.1991, relativo al personale dipendente da cooperative esercenti la pesca marittima, l'acquacoltura e la maricoltura.

Valore degli usi normativi e criteri applicativi

La circolare attribuisce rilievo agli usi normativi vigenti nel settore marittimo e della pesca, richiamando l'art. 2078 c.c. per le ipotesi in cui manchino una disciplina collettiva o individuale di lavoro. Ne consegue che il requisito relativo alla retribuzione può dirsi soddisfatto quando ai soci-pescatori sia corrisposta la retribuzione "alla parte" nella misura stabilita dagli usi normativi.

Effetti sulle richieste di rimborso e sulla fiscalizzazione

I criteri interpretativi così individuati devono essere applicati sia per valutare il diritto al rimborso delle somme a titolo di sgravi dovuti in esecuzione della sentenza n. 261/91, sia per il riconoscimento della fiscalizzazione prevista dalla L. n. 267/1982 nei confronti delle cooperative, qualora operino come imprese armatoriali.

Punti principali

Estensione del beneficio ai soci delle cooperative della piccola pesca

In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/91 e alla circolare n. 299 del 30.12.1992, gli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno spettano non solo ai lavoratori dipendenti del settore della piccola pesca, ma anche ai soci delle cooperative che operano nello stesso settore e cui si applica la L. n. 250/1958.

Condizioni da rispettare ex art. 6, comma 9, L. n. 389/1989

Per mantenere il diritto al beneficio devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 6, comma 9, della legge 7.12.1989, n. 389; la loro inosservanza comporta la decadenza dal diritto allo sgravio ai sensi dell'art. 7, comma 1, della stessa legge. La circolare individua gli adempimenti necessari affinché tali condizioni possano considerarsi assolte nel caso dei soci delle cooperative di pesca.

Versamento dei contributi sul salario convenzionale

Quanto al versamento dei contributi all'Istituto, è sufficiente che essi siano calcolati sul salario convenzionale previsto specificamente dall'art. 10 della L. n. 250/1958. La circolare precisa che ciò è coerente con il regime applicabile alle categorie per le quali la legge stabilisce questo tipo di salario.

Retribuzione dei soci-lavoratori e compenso "alla parte"

Per la corresponsione ai soci-lavoratori di retribuzioni conformi a leggi, regolamenti o contratti collettivi, la circolare richiama la disciplina storica del settore della piccola pesca, regolata da consuetudini e usi che prevedono un compenso proporzionato al pescato, secondo criteri di ripartizione, la cosiddetta retribuzione "alla parte".

Riferimenti normativi e contrattuali sul compenso

La retribuzione "alla parte" è espressamente prevista dall'art. 325 del Codice della navigazione ed è stata inserita nel CCNL di categoria del 22.5.1991, relativo al personale dipendente da cooperative esercenti la pesca marittima, l'acquacoltura e la maricoltura. La circolare valorizza inoltre gli usi normativi vigenti nel settore, richiamando l'art. 2078 c.c. per i casi di carenza di contrattazione collettiva o individuale.

Criterio interpretativo per il riconoscimento del beneficio

Il requisito relativo alla retribuzione si considera assolto quando ai soci-pescatori venga corrisposta la retribuzione "alla parte" nella misura stabilita dagli usi normativi. Tali criteri interpretativi devono essere applicati per individuare il diritto allo sgravio nelle richieste di rimborso delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 261/91.

Applicazione anche alla fiscalizzazione per le cooperative armatoriali

Gli stessi criteri valgono anche per il riconoscimento della fiscalizzazione di cui alla L. n. 267/1982 nei confronti delle cooperative, qualora esse operino come imprese armatoriali.

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